Con la sentenza n. 26/2018 pubblicata il 18 aprile, il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D'Aosta ha richiamato il più recente insegnamento, espresso dal Consiglio di Stato, secondo il quale, ai sensi dell'art. 15, comma 2, d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380, il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata, non può superare tre anni dall'inizio dei lavori; decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita tranne che, anteriormente alla scadenza, sia stata richiesta una proroga e l'effetto decadenziale si riconnette al mero dato fattuale del mancato avvio dei lavori entro il termine annuale fissato dalla legge.
In altri termini, la decadenza del permesso di costruire costituisce effetto automatico del trascorrere del tempo, che per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo abilitativo e la pronunzia di decadenza del permesso a costruire ha carattere strettamente vincolato all'accertamento del mancato inizio e completamento dei lavori entro i termini stabiliti dalla norma stessa (rispettivamente un anno e tre anni dal rilascio del titolo abilitativo, salvo proroga), e natura ricognitiva del venir meno degli effetti del permesso a costruire per l'inerzia del titolare a darvi attuazione; decadenza che opera di diritto, con la conseguenza che non è richiesta l'adozione di un provvedimento amministrativo espresso (Consiglio di Stato, sez. IV, 10/07/2017, n. 3371).
Il Tar Valle d'Aosta ricorda inoltre che, “sempre secondo gli insegnamenti più recenti e condivisibili della giurisprudenza, l'inizio dei lavori, ai sensi dell'art. 15, comma 2, d.P.R. n. 380 del 2001, deve intendersi riferito a concreti lavori edilizi che possono desumersi dagli indizi rilevati sul posto. Pertanto i lavori debbono ritenersi « iniziati » quando consistono nel concentramento di mezzi e di uomini, cioè nell'impianto del cantiere, nell'innalzamento di elementi portanti, nella elevazione di muri e nella esecuzione di scavi preordinati al gettito delle fondazioni del costruendo edificio per evitare che il termine di decadenza del permesso possa essere eluso con ricorso ad interventi fittizi e simbolici. La mera esecuzione di lavori di sbancamento è, di per sé, inidonea per ritenere soddisfatto il presupposto dell'effettivo inizio dei lavori, entro il termine di un anno dal rilascio del permesso di costruire a pena di decadenza del titolo abilitativo (art. 15 d.P.R. n. 380/2001), essendo necessario che lo sbancamento sia accompagnato dalla compiuta organizzazione del cantiere e da altri indizi idonei a confermare l'effettivo intendimento del titolare del permesso di costruire di realizzare l'opera assentita (Consiglio di Stato, sez. VI, 19/09/2017, n. 4381); l'effettivo inizio dei lavori edili deve essere valutato non in via generale ed astratta, ma con specifico e puntuale riferimento all'entità ed alle dimensioni dell'intervento edilizio così come programmato e autorizzato; l'inizio dei lavori, idoneo ad impedire la decadenza del titolo edilizio, può ritenersi sussistente quando le opere intraprese sono tali da evidenziare l'effettiva volontà di realizzare l'opera, non essendo a ciò sufficiente il semplice sbancamento del terreno e la predisposizione degli strumenti e materiali da costruzione (Consiglio di Stato, sez. V, 31/08/2017, n. 4150)”.