La nozione di “lotto edificabile” è al centro della sentenza n. 2163/2018 (depositata il 27 settembre) del Tar Lombardia (Sezione Quarta Milano).
La giurisprudenza (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 13.09.2013 n. 4531) ha affermato che “il lotto edificabile è uno spazio fisico che prescinde dal profilo dominicale (ben può, cioè, il lotto edificabile essere formato da appezzamenti di terreno appartenenti a diversi proprietari e perfino tra loro non contigui), individuandosi esclusivamente sulla base degli indici edificatori previsti dalla normativa urbanistica. Solo con il rilascio della concessione edilizia il lotto edificabile viene ad essere concretamente delimitato, con definizione delle potenzialità edificatorie del fondo, unitariamente considerato, e determinazione della cubatura ivi assentibile in relazione ai limiti imposti dalla normativa urbanistica”.
La Legge regionale della Lombardia n.12/05 - ricorda il Tar Lombardia - ha favorito il passaggio da una urbanistica del piano ad una urbanistica del progetto, per cui molte norme attribuiscono ai piani attuativi l’individuazione dei lotti (art. 27 e 93 L.R.12/05). A ciò si aggiunge che l’art. 10 della suddetta legge regionale attribuisce al Piano delle regole solo l’individuazione dei lotti liberi.
In allegato la sentenza n. 2163/2018 del Tar Lombardia