Il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha pubblicato la nota n. 3187 del 21 marzo 2018 con la quale il Servizio Tecnico Centrale fornisce, agli operatori tecnici ed economici interessati ed ai destinatari dei provvedimenti autorizzativi e/o di qualificazione di competenza dello stesso Servizio Tecnico Centrale, prime indicazioni per l’applicazione del nuovo D.M. 17.01.2018 - “Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni»”, in vigore da oggi 22 marzo 2018 - ai relativi procedimenti, sull’impatto stesso D.M. sulle istruttorie del Servizio Tecnico Centrale e sulle attività degli operatori economici coinvolti.
INTRODUZIONE. “Questo aggiornamento, a conclusione del lungo iter tecnico ed amministrativo previsto dalla Legge, positivamente licenziato dal Consiglio Superiore dei LL.PP. il 14 novembre 2014 ed a cui è seguito il concerto del Ministero dell’Interno e del Dip.to della Protezione Civile, il parere del C.N.R., l’intesa della Conferenza Stato-Regioni e le previste consultazioni Comunitarie, si pone in continuità con le precedenti Norme tecniche per le Costruzioni del 2008 (D.M. 14.01.2008), riconfermandone l’impostazione concettuale e metodologica.
Rispetto alle Norme Tecniche per le Costruzioni del 2008, il testo normativo è stato comunque parzialmente rivisto, integrato ed aggiornato nei contenuti specifici, sia in relazione all’evoluzione tecnicoscientifica del settore delle costruzioni, sia a seguito dell’aggiornamento delle disposizioni dell’Unione Europea sulla libera circolazione dei prodotti da costruzione (Regolamento UE n. 305/2011 del 9 marzo 2011), sia nella prospettiva di una sempre maggiore integrazione delle norme nazionali con i documenti normativi europei e con gli Eurocodici.
Per molti aspetti, il testo normativo è stato semplificato e chiarito, anche a seguito dell’impatto determinato dall’applicazione concreta delle norme tecniche nei diversi contesti operativi, dal mondo della produzione di materiali e componenti strutturali, al settore della progettazione e realizzazione delle opere, agli ambiti istituzionali preposti alla verifica di conformità dei progetti ed al controllo di qualità di prodotto e di processo. Da tali settori istituzionali, professionali e produttivi, infatti, fin dall’emanazione delle Norme tecniche per le costruzioni del 2005 - nonostante l’indubbia semplificazione apportata dalle NTC del 2008 rispetto al testo precedente - era stata espressa una forte domanda di ulteriore semplificazione, snellimento e maggiore operatività delle NTC, anche al fine di agevolarne il rispetto e la pratica applicazione.
Rispetto alle NTC 2008, si sono riscritte intere parti delle norme per renderne più chiaro il contenuto, è stata apportata una maggiore uniformazione terminologica e lessicale, sono stati eliminati alcuni refusi redazionali sia nelle formule che nel testo, sono stati aggiornati i riferimenti normativi e si è altresì proceduto ad una riorganizzazione complessiva delle norme, al fine di facilitarne la leggibilità.
Sono state, inoltre, inserite importanti innovazioni nel campo dell’ingegneria antisismica e per gli interventi sugli edifici esistenti, ambiti di grandissima importanza per il Paese.
Si rappresenta, infine, che le norme tecniche per le costruzioni di cui al DM 17.01.2018 saranno pienamente applicabili dal trentesimo giorno dalla pubblicazione in G.U.R.I., indipendentemente dalla emanazione della relativa Circolare riportante le relative istruzioni applicative. In merito a quanto riportato nel seguito del presente documento, nelle more dell’emanazione della nuova Circolare, in lavorazione presso questo Consesso, si potranno seguire le indicazioni riportate nella precedente Circolare, per quanto non in contrasto con quanto riportato nel nuovo DM 17.01.2018.”
ATTIVITA’ ISTRUTTORIE DI COMPETENZA DEL SERVIZIO TECNICO CENTRALE
2.1 Organismi di valutazione e verifica della costanza della prestazione dei prodotti da costruzione destinati alle opere di ingegneria strutturale e geotecnica [Reg.(UE) n. 305/2011, D.Lgs. 106/2017 art.16]
2.2 Laboratori per la certificazione di prove sui materiali da costruzione, di prove geotecniche sui terreni, sulle rocce ed in situ [art. 59, c.2, DPR 380/01, NTC, Circolari del Presidente del Consiglio Superiore dei LL.PP. 7617 e 7618 del 2010]
- 2.2.1 Aspetti Comuni
- 2.2.2 Laboratori per la certificazione di prove sui materiali da costruzione
2.3 Organismi di certificazione del controllo di produzione negli stabilimenti di produzione del calcestruzzo confezionato con processo industrializzato [NTC, Istruzioni operative di cui al Decreto PCSLP n. 2013 del 08.07.2015]
2.4 Produzione di acciai per cemento armato normale e precompresso e di acciai per strutture metalliche
- 2.4.1 Aspetti Comuni
- 2.4.2 Acciaio per calcestruzzo armato (§11.3.2)
- 2.4.3 Acciaio per calcestruzzo armato precompresso (§11.3.3)
- 2.4.4 Acciaio per strutture metalliche e per strutture composte (§11.3.4)
2.5 Rilascio di “Valutazione tecnica europea” per prodotti e sistemi costruttivi destinati alle opere di ingegneria strutturale e geotecnica di cui al Regolamento (UE) 305/2011 [Reg.(UE) n. 305/2011, D.Lgs. 106/2017]
2.6 Qualificazione della produzione di materiali, prodotti e sistemi costruttivi destinati alle opere di ingegneria strutturale e geotecnica, non disciplinati da specifiche tecniche europee o dalla normativa tecnica nazionale. Rilascio del Certificato di Valutazione Tecnica Nazionale [NTC]
2.7 Qualificazione per la produzione di elementi prefabbricati prodotti in serie dichiarata ed in serie controllata coperti da attestato di qualificazione [NTC]
2.8 Qualificazione di elementi strutturali e sistemi costruttivi in legno massiccio, legno lamellare e pannelli a base di legno [rif. NTC]
2.9 Centri di trasformazione di acciai da cemento armato, cemento armato precompresso, carpenteria ed altri materiali e prodotti siderurgici [NTC]
2.10 Rilascio dell’autorizzazione all’impiego di travi tralicciate in acciaio conglobate nel getto di calcestruzzo collaborante [Linee guida del Consiglio Superiore ll.pp]
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