Le nuove Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC 2018, di cui al D.M. 17.1.2018) hanno introdotto importanti novità riguardo alla formazione dei Direttori di stabilimento dei Centri di lavorazione e dei Produttori di legno strutturale.
Il punto 11.7.10.1 dispone infatti che il Direttore tecnico della produzione deve essere “dotato di attestato conseguito tramite apposito corso di formazione” e “deve altresì frequentare un corso di aggiornamento con cadenza almeno triennale”. Inoltre, “i Regolamenti, i curricula dei docenti e i rispettivi programmi didattici dei corsi sopra citati devono essere preventivamente approvati dal Servizio Tecnico Centrale, sentito il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, che verificherà la complessiva congruenza dei corsi con i requisiti richiesti dalle presenti norme.”
A tal fine, il STC ha predisposto uno Schema di Regolamento (vedi allegato) che definisce i requisiti ritenuti indispensabili ai fini dell’approvazione dei corsi proposti dalle società e dagli enti interessati, con l’obiettivo di creare un modello di riferimento, a cui le società organizzatrici devono conformarsi, così da consentire al STC di procedere rapidamente all’esame istruttorio dei vari corsi sottoposti ad approvazione, e garantire allo stesso tempo la necessaria uniformità di valutazione.
Per quanto riguarda gli attestati rilasciati ai Direttori di stabilimento ai sensi delle previgenti Norme Tecniche (NTC 2008, di cui al DM 14.1.2008), la Circolare applicativa contenente le Istruzioni alle NTC 2018, recentemente pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, al punto C.11.7.10.1 specifica che tali attestati cessano di avere validità al termine di tre anni dalla data di entrata in vigore delle attuali NTC 2018, ovvero al 22 marzo 2021. Pertanto, tutte le ditte titolari degli attestati rilasciati dal STC dovranno verificare che il proprio direttore di stabilimento, partecipando periodicamente ai corsi di aggiornamento in questione, sia sempre in possesso di un valido attestato rilasciato da organismo appositamente autorizzato. Infatti, la mancanza del possesso dell’attestato di partecipazione ai corsi in questione comporta la decadenza dell’idoneità del Direttore di stabilimento, determinando il conseguente venir meno dei requisiti previsti per la stessa ditta (Centro di lavorazione o Produttore) e quindi la decadenza della validità dell’attestato ricevuto dal STC. Sarà cura del STC pubblicare ed aggiornare periodicamente, tramite comunicazione sul proprio sito internet, l’elenco delle società autorizzate alla organizzazione dei corsi.