È possibile usufruire delle agevolazioni "prima casa" nell’ipotesi di acquisto della sola nuda proprietà?
Rubrica a cura di AGEFIS©, Associazione Geometri Fiscalisti. www.agefis.it @AGEFIS_asso
L’agevolazione prevista per l’acquisto della "prima casa" (concetto che non deve essere confuso con quello di "residenza principale") dalla Nota II-bis all’articolo 1 della Tariffa parte I allegata al DPR 26 aprile 1986, n. 131 (Testo Unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro) è riconosciuta a tutti coloro che acquistano un immobile avendo i requisiti richiesti dall’agevolazione, ovvero:
- che l’immobile sia ubicato nel Comune in cui l’acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall’acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui lo stesso svolge la propria attività;
- che nell’atto di acquisto l’acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione col coniuge di altra casa di abitazione nel territorio del Comune in cui è situato l’immobile da acquistare;
- che nell’atto di acquisto l’acquirente dichiari di non essere titolare, neppure per quote, su tutto il territorio nazionale, di altra casa di abitazione acquistata con i benefici in oggetto.
Per quanto riguarda specificamente il quesito posto soccorre la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 19/E del 1º marzo 2001, che al punto 2.2.1 chiarisce esplicitamente che "qualora oggetto del contratto sia l’acquisto della nuda proprietà è previsto espressamente dalla norma che l’agevolazione tributaria possa trovare applicazione purché in presenza degli altri requisiti" (che sono quelli citati sopra).