Il 28 luglio scorso è entrato in vigore il decreto sulla conferenza di servizi semplificata – decreto legislativo n. 127 del 30 giugno 2016 - che ha come obiettivo garantire regole e tempi certi agli investitori.
Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha elaborato una guida per chi deve applicare le nuove norme, alcune Faq esplicative e un minidossier su cosa cambia per imprese e cittadini.
AGGIORNATE LE FAQ. Per quanto riguarda le risposte alle domande più frequenti, l'ultimo aggiornamento – che riportiamo - è del 1° dicembre scorso.
LA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA
1. Chi convoca la conferenza di servizi decisoria?
L’amministrazione procedente nella persona del responsabile del procedimento.
2. In quali casi il responsabile del procedimento indice la conferenza di servizi decisoria?
Il responsabile del procedimento deve sempre indire la conferenza di servizi decisoria quando per la conclusione del procedimento devono essere acquisiti almeno due pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, da parte di diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici. Quando l’attività del privato è subordinata a più atti di assenso da adottare a conclusione di distinti procedimenti di competenza di diverse amministrazioni pubbliche, la conferenza è convocata su richiesta dell’interessato, da una delle amministrazioni procedenti (art. 14, comma 2).
3. Con quali modalità si svolge la conferenza di servizi decisoria?
La conferenza di servizi può essere svolta:
- in forma semplificata (senza riunioni);
- in forma simultanea (con una o più riunioni).
4. Come viene determinato il termine di conclusione del procedimento nel caso siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini? In particolare questo termine, quando leggi o regolamenti lo prevedono, può essere inferiore o superiore a 90 giorni?
Quando sono coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini il termine è quello fissato dalle norme di legge o dai regolamenti di cui all’art. 2 e, ove espressamente previsto, può essere più lungo o più breve di 90 giorni. Quando norme di legge o i citati regolamenti non prevedono un termine diverso, è fissato in 90 giorni.
LA CONFERENZA SEMPLIFICATA
5. In quali casi il responsabile del procedimento indice la conferenza di servizi semplificata?
Sempre, ad eccezione dei seguenti casi:
- la decisione è particolarmente complessa (art. 14-bis, comma 7);
- il progetto è sottoposto a valutazione di impatto ambientale (art. 14, comma 4);
- a seguito della conferenza di servizi preliminare (art. 14, comma 3).
6. Con quali modalità si svolge la conferenza di servizi semplificata?
Le comunicazioni, le istanze, la relativa documentazione e gli atti di assenso sono inviati per via telematica con le modalità previste dall’art. 47 del CAD. Quando non sono disponibili una piattaforma telematica o la firma digitale, è possibile inviare, in allegato a un messaggio di posta elettronica “ordinaria”, la scansione dell’istanza protocollata e la relativa documentazione e si può utilizzare la posta elettronica certificata (PEC).
Se si utilizza la posta elettronica ordinaria, può essere utile chiedere, con le stesse modalità, conferma scritta dell’avvenuta ricezione (art. 14-bis, comma 1).
Inoltre, le nuove disposizioni prevedono la possibilità per le amministrazioni di inviare le credenziali di accesso a una piattaforma telematica in cui sono depositati le informazioni e i documenti utili ai fini dello svolgimento dell’istruttoria (art. 14-bis, comma 2, lettera a).
7. Quando il responsabile del procedimento deve indire la conferenza di servizi semplificata?
Entro cinque giorni lavorativi dall’inizio del procedimento d’ufficio o dal ricevimento della istanza di parte.
8. Cosa deve essere indicato nella comunicazione che indice la conferenza di servizi semplificata?
a) L’oggetto della determinazione da assumere, l’istanza e la documentazione utile per lo svolgimento dell’istruttoria, oppure le credenziali per l’accesso telematico alle informazioni e ai documenti utili ai fini dello svolgimento della conferenza di servizi;
b) il termine perentorio (non superiore a 15 giorni) per la richiesta di eventuali integrazioni documentali o chiarimenti, da parte delle amministrazioni;
c) il termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni (vedi punto 9);
d) la data della eventuale riunione in modalità simultanea da tenersi entro 10 giorni dal termine di cui alla lettera c) (art. 14-bis, comma 2).
9. Come viene fissato dal responsabile del procedimento il termine perentorio entro il quale le amministrazioni possono assumere le proprie determinazioni?
Il termine è fissato dal responsabile del procedimento e non può essere superiore a 45 giorni, fermo restando l’obbligo di rispettare il termine di conclusione del procedimento.
Se tra le amministrazioni coinvolte vi sono quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o della salute dei cittadini, il termine è fissato in 90 giorni, ove le disposizioni di legge o i regolamenti di cui all’art. 2 della legge 241 del 1990 non indicano un termine diverso (art.14-bis, comma 2, lett, c.).
Il termine decorre dalla data di invio della comunicazione.
10. Quali sono gli adempimenti in caso di richiesta di integrazione documentale?
Il responsabile del procedimento invia un’unica richiesta di integrazione documentale a coloro che hanno presentato l’istanza, sulla base delle richieste pervenute dalle amministrazioni coinvolte nella conferenza. A questo fine, il responsabile del procedimento può sospendere il termine per un periodo non superiore a 30 giorni, ai sensi dell’art. 2, comma 7 della legge n. 241 del 1990.
Il responsabile del procedimento non può richiedere all’interessato informazioni o documenti in possesso della stessa o di altre amministrazioni pubbliche che, ove necessario, vanno acquisite d’ufficio.
11. Come devono essere formulate le determinazioni delle amministrazioni partecipanti alla conferenza?
Le determinazioni devono essere congruamente motivate e formulate in termini di assenso o di dissenso. Devono indicare, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell’assenso. Le prescrizioni o le condizioni indicate per l’assenso o per il superamento del dissenso devono essere espresse in modo chiaro e analitico. Va specificato, inoltre, se le prescrizioni o condizioni sono connesse a un vincolo derivante da disposizione normativa o da un atto amministrativo generale oppure sono discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell’interesse pubblico (art. 14-bis, comma 3).
12. Cosa accade se le amministrazioni non comunicano la determinazione nel termine indicato o la comunicano priva dei requisiti?
Esclusi i casi in cui disposizioni del diritto dell’Unione europea richiedono l’adozione di provvedimenti espressi (ad es. VIA, AIA, emissioni in atmosfera etc.), la mancata comunicazione della determinazione entro il termine indicato dall’amministrazione procedente nella comunicazione di indizione della Conferenza, equivale ad assenso senza condizioni. Restano ferme le responsabilità dell’amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti nei confronti dell’amministrazione, per l’assenso reso, anche implicito. Si considera acquisito l’assenso anche quando la determinazione è priva dei requisiti richiesti (art. 14-bis, comma 4).
13. Entro quale termine deve essere adottata la determinazione del responsabile del procedimento?
Entro 5 giorni lavorativi dalla scadenza del termine fissato per la trasmissione degli atti di competenza delle amministrazioni interessate (art. 14-bis comma 5).
14. Come si conclude la conferenza di servizi decisoria in forma semplificata?
Con la determinazione di conclusione positiva della conferenza quando: 1) sono pervenuti solo atti di assenso non condizionato, anche implicito a seguito del formarsi del silenzio assenso (vedi punto 11); 2) sono pervenuti atti di assenso con condizioni e prescrizioni o atti di dissenso che indicano condizioni e prescrizioni necessarie per l’assenso e che, ad avviso dell’amministrazione procedente, sentiti il privato interessato e le altre amministrazioni, possono essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione della conferenza.
Con la determinazione di conclusione negativa della conferenza, quando sono acquisiti atti di dissenso che l’amministrazione procedente non ritiene superabili (art. 14-bis, comma 5).
15. Cosa comporta la determinazione di conclusione negativa nei procedimenti ad istanza di parte?
Il rigetto della domanda. La determinazione di conclusione negativa della conferenza produce gli effetti della comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di cui all’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990 (art. 14-bis, comma 5). Infatti, l’art. 10-bis prevede che, nei procedimenti a istanza di parte, il responsabile del procedimento, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunichi tempestivamente all’interessato i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, l’interessato ha il diritto di presentare osservazioni, eventualmente corredate da documenti.
16. Quali sono gli ulteriori adempimenti del responsabile del procedimento in caso di conclusione negativa della conferenza di servizi in forma semplificata?
Se il proponente non trasmette le proprie osservazioni nei termini di cui all’art. 10-bis (10 giorni), la determinazione di conclusione negativa diventa efficace e produce l’effetto del rigetto della domanda.
Se il proponente trasmette le proprie osservazioni nei termini di cui all’art. 10-bis, il responsabile del procedimento, entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento di tali osservazioni, indice nuovamente la conferenza di servizi semplificata, inviando le osservazioni ricevute alle amministrazioni coinvolte e fissando un nuovo termine. Qualora entro questo termine le amministrazioni confermino il loro dissenso, è data ragione del loro mancato accoglimento nell’ulteriore determinazione di conclusione della conferenza (art. 14-bis, comma 5).
LA CONFERENZA SIMULTANEA
17. In quali casi la conferenza simultanea si svolge a seguito della conferenza semplificata?
Nel caso in cui all’esito della conferenza semplificata sono stati acquisiti atti di assenso condizionato o atti di dissenso che indicano condizioni o prescrizioni che richiedono modifiche sostanziali alla decisione l’amministrazione procedente svolge la riunione della conferenza simultanea nella data già indicata (art. 14-bis, comma 6) nella comunicazione di indizione della conferenza.
Ai fini dello svolgimento della riunione nella data prefissata, l’amministrazione procedente comunica le determinazioni pervenute nei termini e gli assensi impliciti (nel caso sia decorso il termine senza che l’amministrazione si sia espressa o la determinazione non sia adeguatamente motivata) ai soggetti che devono nominare il rappresentante unico e alle altre amministrazioni coinvolte, che possono partecipare in funzioni di supporto allo stesso rappresentante unico.
I lavori della conferenza si concludono entro 45 giorni dalla prima riunione.
18. In quali casi il responsabile del procedimento deve indire la conferenza di servizi in forma simultanea?
Quando il progetto oggetto della conferenza dei servizi è sottoposto a valutazione di impatto ambientale regionale (art. 14, comma 4).
Quando in precedenza si è svolta la conferenza preliminare.
19. In quali casi il responsabile del procedimento può indire la conferenza di servizi in forma simultanea?
Ove necessario, in relazione alla particolare complessità della decisione da prendere, il responsabile del procedimento può indire direttamente la conferenza simultanea, anche su richiesta motivata delle altre amministrazioni o del proponente, presentata entro il termine per la richiesta di integrazione documentale, indicato nella comunicazione di indizione della conferenza semplificata (art. 14-bis, comma 7).
20. Con quali modalità si svolge la conferenza di servizi in forma simultanea?
In modalità sincrona, cioè con la riunione, anche in via telematica, dei rappresentanti delle amministrazioni competenti.
Nella conferenza simultanea ciascun ente o amministrazione convocato alla riunione è rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell’amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza (art. 14-ter, comma 3).
21. Cosa deve indicare la comunicazione di indizione della conferenza di servizi in forma simultanea nel caso di progetti complessi?
a) L’oggetto della determinazione da assumere, l’istanza e la relativa documentazione ovvero le credenziali per l’accesso telematico alle informazioni e ai documenti utili ai fini dello svolgimento della conferenza;
b) il termine perentorio (non superiore a 15 giorni) per le integrazioni documentali o i chiarimenti da parte delle amministrazioni;
c) la data di convocazione della prima riunione da tenersi entro 45 giorni.
22. Quando si concludono i lavori della conferenza di servizi in forma simultanea?
Nel caso si svolga a seguito della conferenza semplificata, entro 45 giorni dalla prima riunione.
Nel caso di decisioni complesse, entro 45 giorni dalla data della prima riunione ovvero entro 90 giorni, qualora vi siano amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, di beni culturali o alla tutela della salute dei cittadini. Resta fermo il termine di conclusione del procedimento (art. 14-ter, comma 2).
23. Come si conclude la conferenza di servizi in forma simultanea?
All’esito dell’ultima riunione della conferenza, l’amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i propri rappresentanti.
Si considera acquisito l’assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza (art. 14-ter, comma 7).
24. In quale modo il responsabile del procedimento stabilisce quali siano le posizioni prevalenti al fine di adottare la determinazione di conferenza di servizi simultanea?
Per adottare la determinazione conclusiva della conferenza di servizi simultanea, il responsabile del procedimento tiene conto delle posizioni prevalenti espresse dai rappresentanti unici delle amministrazioni statali, regionali e degli enti locali coinvolti. Non è, dunque, prevista una votazione nella quale si possano definire maggioranze e minoranze. Per “posizioni prevalenti” devono considerarsi quelle “che hanno un peso specifico superiore alle altre per l’importanza degli interessi tutelati in relazione al caso concreto e al risultato collegato del procedimento in esame” (cfr. Presidenza Consiglio dei ministri, “linee guida operative” 10 gennaio 2013.).
Spetta, dunque, al responsabile del procedimento “[…] esercitare un potere discrezionale bilanciando le ragioni manifestate in seno alla conferenza, verificando in che termini si delinei la prevalenza del soddisfacimento degli interessi in gioco. Pertanto, il ruolo assunto dall'amministrazione procedente non è meramente notarile, ma di sintesi delle ragioni emerse, dovendone ponderare l'effettiva rilevanza per come sono state in concreto prospettate, al fine di esprimere un giudizio di prevalenza” (Consiglio di Stato, sentenza del 27 agosto 2014, n. 4374).
LA DECISIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI E I SUOI EFFETTI
25. Quando si producono gli effetti della determinazione motivata di conclusione della conferenza?
In caso di approvazione unanime, la determinazione è immediatamente efficace.
In caso di approvazione sulla base delle posizioni prevalenti, se sono stati espressi dissensi qualificati, l’efficacia è sospesa per il periodo utile all’esperimento dell’opposizione (10 giorni dalla comunicazione).
26. La determinazione conclusiva della conferenza sostituisce tutti gli atti di assenso?
Sì. La determinazione conclusiva della conferenza sostituisce tutti gli atti di assenso, i pareri i nulla osta comunque denominati. Nel caso in cui le disposizioni vigenti prevedono che il pagamento di oneri, diritti etc. avvenga contestualmente al rilascio degli atti di assenso, il rilascio della determinazione che li sostituisce avverrà contestualmente al pagamento degli stessi.
27. È possibile chiedere l’intervento in autotutela?
Sì. Le amministrazioni i cui atti sono sostituiti dalla determinazione motivata di conclusione della conferenza possono sollecitare, con congrua motivazione, il responsabile del procedimento ad assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi dell’articolo 21-nonies della legge n. 241 del 1990 (annullamento d’ufficio), previa indizione di una nuova conferenza.
Inoltre, possono sollecitare l’intervento in autotutela, ai sensi dell’articolo 21-quinquies della legge n. 241 del 1990 (revoca), le amministrazioni che abbiano partecipato alla conferenza o si siano espresse nei termini (art. 14-quater, comma 2).
LA CONFERENZA PRELIMINARE
28. A cosa serve la conferenza di servizi preliminare?
La conferenza di servizi preliminare ha lo scopo di indicare al richiedente, prima della presentazione di un’istanza o di un progetto definitivo, le condizioni per ottenere i necessari pareri, intese, concerti, nulla osta, autorizzazioni, concessioni o altri atti di assenso.
29. In quali casi il responsabile del procedimento può indire la conferenza di servizi preliminare?
Può indire la conferenza per progetti particolarmente complessi e insediamenti produttivi di beni e servizi, su motivata richiesta dell’interessato, corredata da uno studio di fattibilità. Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, la conferenza di servizi si esprime sul progetto di fattibilità tecnica ed economica.
30. Come si svolge la conferenza di servizi preliminare?
La conferenza preliminare si svolge secondo le disposizioni dell’articolo 14-bis della legge n. 241 del 1990 (conferenza semplificata): i termini possono essere abbreviati fino alla metà.
31. Quando è convocata la conferenza di servizi preliminare?
Il responsabile del procedimento, entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta motivata dell’interessato, può indire la conferenza preliminare.
32. Chi partecipa alla conferenza di servizi preliminare?
Le amministrazioni interessate convocate dal responsabile del procedimento.
33. Come si conclude la conferenza di servizi preliminare?
Con la trasmissione al richiedente da parte del responsabile del procedimento delle determinazioni assunte dalle amministrazioni coinvolte.
34. Cosa accade dopo la conferenza preliminare?
Ricevuta l’istanza o il progetto definitivo, il responsabile del procedimento indice la conferenza simultanea nei termini e con le modalità dell’art. 14-bis, comma 7 e 14-ter. Le determinazioni assunte in sede di conferenza preliminare possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nel successivo procedimento anche a seguito delle osservazioni degli interessati sul progetto definitivo.
LA CONFERENZA ISTRUTTORIA
35. A cosa serve la conferenza di servizi istruttoria?
La conferenza istruttoria serve per effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento amministrativo o in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesime attività o risultati.
36. È sempre necessario indire una conferenza di servizi istruttoria?
No. La decisione è rimessa al responsabile del procedimento, che procede, anche su richiesta di altra amministrazione o del privato interessato.
37. Con quali modalità si svolge la conferenza di servizi istruttoria?
La conferenza di servizi istruttoria si svolge con le modalità previste per la conferenza in forma semplificata o con modalità diverse, definite dal responsabile del procedimento.