Facilitare l’accesso delle Piccole Medie Imprese al mercato degli appalti pubblici, favorire la realizzazione degli obiettivi della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, assicurando al contempo un efficiente uso dei finanziamenti pubblici, promuovere la dematerializzazione delle procedure di gare e l’innovazione negli appalti.
Sono queste alcune delle finalità e priorità che hanno ispirato il legislatore comunitario nel redigere la nuova Direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture.
Su questa nuova Direttiva, ITACA (Istituto per l'innovazione e trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale) ha messo a punto un documento di analisi (vedi in allegato) che è stato approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 19 febbraio 2015.
Si tratta di un lavoro di analisi tecnica dettagliato, articolo per articolo, sulle rilevanti e significative innovazioni che interesseranno a breve il settore degli appalti pubblici a seguito del prossimo recepimento della nuova direttiva. Il documento, frutto dell’attività del Gruppo di lavoro interregionale “Direttive Appalti” e condiviso anche dagli operatori del settore, evidenzia con approccio tecnico e neutrale le opportunità e le criticità delle nuove regole.
Il tavolo tecnico, coordinato dalla Regione Toscana, è operativo anche sulla direttiva 2014/23 in materia di concessioni.
Di seguito riportiamo l'analisi degli articoli 18, 32 e 67.
ARTICOLO 18 - PRINCIPI PER L'AGGIUDICAZIONE DEGLI APPALTI. La disposizione in commento si inserisce nel novero delle previsioni che guardano alla promozione della qualità negli appalti pubblici, perché promuovano l'innovazione, rispettino l'ambiente e contrastino il cambiamento climatico, migliorando l'occupazione, la salute pubblica e le condizioni sociali.
I singoli principi che devono ispirare gli Stati membri nella fase di aggiudicazione possono suddividersi in due sottoinsiemi: da un lato, quei principi che non devono minare o limitare la concorrenza; dall'altro, i nuovi principi qualitativi che guidano la Direttiva in commento e che il considerando 37 cosi motiva: “è particolarmente importante che gli Stati membri e le amministrazioni aggiudicatrici adottino misure pertinenti per garantire il rispetto degli obblighi in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro che si applicano nel luogo in cui i lavori sono eseguiti o i servizi forniti e derivanti da leggi, regolamenti, decreti e decisioni, adottati sia a livello nazionale che dell'Unione, e da contratti collettivi purché tali norme, nonché la loro applicazione, siano conformi al diritto dell'Unione”.
L’introduzione, tra i principi generali, dell’obbligo per gli Stati membri di adottare le misure appropriate per garantire l’integrazione dei requisiti in materia ambientale, sociale e del lavoro nelle procedure di gara nonché nell’esecuzione dei contratti, e far sì che gli operatori economici rispettino detti obblighi stabiliti dal diritto dell’Unione, dal diritto nazionale, dai contratti collettivi o dal diritto internazionale, rappresenta una delle novità della nuova Direttiva.
Il considerando 40 specifica che il rispetto di tali obblighi deve essere valutato, nell’applicare i principi generali, dalle Amministrazioni aggiudicatrici nelle diverse fasi delle procedure d’appalto. Il principio in argomento trova declinazione nell’ambito di diversi istituti disciplinati dalla direttiva dove viene fatto un espresso rinvio all’articolo 18, paragrafo 2, con conseguente necessità di definire in sede di recepimento la rilevanza e le conseguenze delle eventuali violazioni rispetto alla specifica fase della procedura di affidamento.
Opportunità. L’Europa promuove, da un lato, gli acquisti sociali, il cd. Socially Responsible Public Procurement, ovvero la scelta delle amministrazioni di effettuare operazioni di acquisto non strettamente incentrate solo sui requisiti economici, ma anche dando un peso rilevante all’impatto sociale, economico ed ambientale del contratto e, dall’altro, spinge agli acquisti verdi, il cd. Green Public Procurement, affinché mediante gli appalti si realizzi la promozione e lo sviluppo sostenibile del territorio. Ma nel nuovo quadro normativo europeo, il già importante ruolo attribuito a queste esigenze può assumere un peso ancora maggiore in considerazione dell’impatto rilevante, anche in termini economici oltre che di crescita intelligente e sostenibile, che esse hanno sul mercato.
ARTICOLO 32 – PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE. La procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando rimane una procedura eccezionale a cui ricorrere solo in pochi e limitati casi. L’eccezionalità dovrebbe essere circoscritta ai casi specificati al considerato 50 della Direttiva “cause di estrema urgenza dovute ad eventi imprevedibili e non imputabili all’amministrazione aggiudicatrice, o se sia chiaro fin dall’inizio che la pubblicazione non genererebbe maggior competitività ovvero migliori risultati dell’appalto, non da ultimo perché un solo operatore economico è oggettivamente in grado di eseguire l’appalto”.
Mentre le altre procedure di affidamento sono a recepimento obbligatorio, la procedura negoziata senza pubblicazione di bando è a recepimento facoltativo (articolo 26, paragrafo 6), tuttavia gli stati membri non posso prevedere ulteriori fattispecie rispetto a quelle disciplinate dalla Direttiva; pertanto, in sede di recepimento, sarà possibile prevedere le sole casistiche individuate dall’articolo 32 od eventualmente una riduzione delle stesse.
Analisi testo. La nuova Direttiva, pur mantenendo l’archetipo della Direttiva 18/2004, si propone di realizzare una maggior certezza del diritto, introducendo definizioni e disposizioni di dettaglio, volte a chiarire l’ambito di applicazione della norma, trasfondendo talvolta concetti e definizioni traslate dalla giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia dell’Unione europea in materia.
Non mancano però novità di carattere strutturale. La norma della Direttiva 18/2004, recepita dall’art. 57 comma 5, lettera a) del D.lgs. 163/2006 che consente l’utilizzo della procedura per lavori o servizi complementari, viene espunta da tale ambito, estesa anche alle forniture ed inserita, nell’articolo 72, paragrafo 1, lettera b). L’aspetto più rilevante è che tale disposizione viene tolta dall’ambito delle procedure ed inserita nell’ambito relativo all’esecuzione. Cambia pertanto la prospettiva: in tali ipotesi (che vengono poi definite al considerando 108) sarà sufficiente modificare il contratto e non ricorrere alla procedura negoziata. In tal caso, per evidenti ragioni di trasparenza e legittimità, l’amministrazione dovrà pubblicare un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea.
Altri aspetti differenziali sono i seguenti:
- tra le ipotesi di utilizzo della procedura, la Direttiva 18/2004 prevedeva anche la seguente circostanza: “qualora non sia stata depositata alcuna candidatura”. L’attuale Direttiva sostituisce il termine “candidatura“ con la nuova dicitura “alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata” che sembra ampliare la fattispecie. Si consentirebbe così l’ utilizzo della procedura anche in presenza di operatori che hanno comunque manifestato interesse;
- la Direttiva 24/2014 definisce alcuni concetti che ne specificano l’ambito di applicazione quali “offerta non ritenuta appropriata” (già presente nella Direttiva 18/2004 ma non esplicitato) e “domanda di partecipazione non ritenuta appropriata”(concetto nuovo);
- la Direttiva 24/2014 esplicita in modo puntuale le ipotesi in cui è possibile ricorrere ad un operatore unico;
- la Direttiva 24/2014 ripropone l’utilizzo della procedura per la ripetizione di lavori o servizi analoghi inserendo una specifica: il progetto di base deve indicare l’entità dei lavori o servizi complementari (la Direttiva 18/2004 si limitava a prevedere la necessità che l’importo totale dei lavori fosse stato preso in considerazione ai fini della determinazione dell’importo di gara in relazione alle soglie) e le condizioni alle quali verranno aggiudicati (nuova previsione art.32 paragrafo 5 ult.).
Comparazione del testo con la normativa nazionale. Premesso che, l’articolo 57 della legge nazionale, ripropone in parte i contenuti della precedente direttiva 18/2004, fatta salva ogni valutazione del legislatore in merito al recepimento di tutte le fattispecie elencate dalla Direttiva 24/2014, sarebbe opportuno specificare, anche a livello nazionale, l’ambito di applicazione della norma definendo per es. il concetto di nessuna offerta o nessuna offerta appropriata al fine di ridurre il contenzioso. L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, per es., con determinazione n. 8/2011 aveva già precisato che presupposto di applicabilità dell’art. 57, comma 2, lett. a) (procedura negoziata senza bando), è che non sia stata presentata alcuna offerta o che tutte le offerte presentate siano state giudicate inappropriate, intendendosi per tali le offerte formalmente valide ma irrilevanti sul piano economico, assimilate dal legislatore alle offerte non presentate (Deliberazione n. 7 del 28/01/2009). La Direttiva, a tal proposito sembrerebbe dare una definizione più ampia definendo come inappropriata un’offerta che “non presenta alcuna pertinenza con l’appalto ed è manifestamente inadeguata, salvo modifiche sostanziali, a rispondere alle esigenze dell’amministrazione aggiudicatrice e ai requisiti specificati nei documenti di gara”.
La Direttiva inoltre, come sopra evidenziato, contempla e definisce anche l’ipotesi di domanda di partecipazione non ritenuta appropriata che è tale “nel caso in cui l’operatore deve o può essere escluso a norma dell’articolo 57 (art. 38 del D.lgs. n. 163/2006) o non soddisfa i criteri di selezione di cui all’art. 58”.
Sebbene il legislatore nazionale abbia previsto l’obbligo di motivare il ricorso alla procedura negoziata nella delibera o determina a contrarre, sarebbe opportuno, alla luce del considerando 50, precisare che la motivazione, da definirsi caso per caso, deve essere rigorosa e puntuale e non produrre una artificiosa limitazione della concorrenza, anche se ad esempio il concetto di “esclusività” non sempre è di facile individuazione e richiede una valutazione accurata.
E’ opportuno evidenziare che la Direttiva 24/2014, come la precedente, non disciplina le modalità di selezione degli operatori economici. L’articolo 5 della Direttiva dispone che il calcolo del valore stimato dell’appalto deve essere determinato dall’amministrazione tenendo conto anche di eventuali opzioni e rinnovi dei contratti come esplicitamente stabilito nei documenti di gara non lasciando più spazio a dubbi interpretativi. A tal proposito anche l’art. 72 che disciplina varie forme di modifica del contratto prevede che il contratto possa contenere opzioni ma che le stesse debbano essere previste nei documenti di gara. Pertanto, in sede di recepimento della Direttiva, sarà opportuno esplicitare che opzioni e rinnovi, per essere legittimi, non solo devono essere contabilizzati nella base d’asta dell’appalto (come già previsto dall’art. 29 Codice) ma devono essere anche esplicitati nei documenti di gara.
Opportunità/criticità. Il recepimento della direttiva offre l’opportunità di valutare se, alla luce dell’ulteriore specifica prevista dalla Direttiva per i lavori e servizi complementari, sia ancora attuale l’orientamento legislativo che aveva espunta dal nostro ordinamento la previsione per i soli lavori (nel nostro codice infatti la ripetizione del contratto è ammessa solo per i servizi) poiché ritenuta foriera di abusi. Ulteriore riflessione andrebbe fatta in relazione alla procedura negoziata di cui all’art. 122 comma 7 del D.lgs. 163/2006 che, seppur si riferisca ai lavori pubblici sotto soglia, potrebbe riservare qualche dubbio in relazione al rispetto dei principi fondamentali della “concorrenza” e “trasparenza”.
ARTICOLO 67 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO. La prima novità introdotta dall'art. 67 della direttiva 24/2014, attiene al diverso utilizzo del termine “Offerta economicamente più vantaggiosa” il quale non indica più un criterio di valutazione delle offerte ma un concetto generale, ovvero che l'amministrazione deve scegliere la migliore soluzione dal punto di vista economico tra quelle offerte.
Nell'attuale quadro normativo, discendente dall'articolo 53 della direttiva 18/2004, il termine “offerta economicamente più vantaggiosa” indica, invece, un criterio di valutazione delle offerte, alternativo al criterio del prezzo più basso. Tale criterio, in alcuni contesti, veniva confuso con il criterio del prezzo più basso, in quanto alle parole economicamente più vantaggiosa si attribuiva un significato puramente economico.
Il nuovo significato attribuito a tale termine risponde quindi all'esigenza di affermare che l'amministrazione nel valutare le offerte deve scegliere quella che è la migliore soluzione anche dal punto di vista economico.
Tale diverso significato risulta dal considerando 89 della direttiva il quale prevede:
La nozione di criteri di aggiudicazione è fondamentale per la presente direttiva. È pertanto importante che le disposizioni pertinenti siano presentate nel modo più semplice ed efficace possibile. Ciò può essere ottenuto mediante il ricorso al termine «offerta economicamente più vantaggiosa» in quanto concetto prioritario, dal momento che tutte le offerte vincenti dovrebbero essere infine scelte in base a quella che la singola amministrazione aggiudicatrice ritiene essere la migliore soluzione dal punto di vista economico tra quelle offerte. Per evitare confusione con il criterio di aggiudicazione attualmente noto come «offerta economicamente più vantaggiosa» nelle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, occorre utilizzare un termine diverso per tradurre tale concetto, il «miglior rapporto qualità/prezzo».
Da tale presupposto discende la formulazione dell'art. 67 paragrafi 1 e 2 ove è previsto che:
1. Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali relative al prezzo di determinate forniture o alla remunerazione di taluni servizi, le amministrazioni aggiudicatrici procedono all’aggiudicazione degli appalti sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
2. L’offerta economicamente più vantaggiosa dal punto di vista dell’amministrazione aggiudicatrice è individuata sulla base del prezzo o del costo, seguendo un approccio costo/efficacia, quale il costo del ciclo di vita conformemente all’articolo 68, e può includere il miglior rapporto qualità/prezzo, valutato sulla base di criteri, quali gli aspetti qualitativi, ambientali e/o sociali, connessi all’oggetto dell’appalto pubblico in questione . …..
La Direttiva al considerando 90 conferma, come già previsto nel considerando 46 paragrafo 1 della direttiva 18/2004, che l’aggiudicazione dell’appalto deve essere effettuata applicando criteri obiettivi che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento per garantire un raffronto oggettivo del valore relativo delle offerte al fine di determinare, in condizioni di effettiva concorrenza, quale sia l’offerta economicamente più vantaggiosa.
L'offerta economicamente più vantaggiosa può essere quindi individuata sulla base:
- prezzo più basso o del costo più basso, con un approccio nuovo che valuta l'intero costo in termini di costo/efficacia dell'acquisizione per l'amministrazione
- miglior rapporto qualità/prezzo che dovrebbe sempre includere un elemento relativo al prezzo o al costo. In tal caso l'offerta è valutata sulla base di criteri qualitativi, ambientali e/o sociali connessi all'oggetto dell'appalto.
Con il criterio del miglior rapporto qualità/ prezzo si indica quindi quello che attualmente è il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa .
L'art. 67 indica a titolo non esaustivo alcuni criteri che possono essere utilizzati per valutare il miglior rapporto qualità/prezzo che in parte ripercorrono i criteri già indicati nell'art. 53 della direttiva 18/2004 e in parte introducono delle novità. I criteri vengono raggruppati in tre macro tipologie che attengono alla qualità, all'organizzazione del personale e ai servizi post vendita/consegna:
1) La qualità comprende il pregio tecnico, caratteristiche estetiche e funzionali, accessibilità, progettazione adeguata per tutti gli utenti, caratteristiche sociali, ambientali e innovative, la commercializzazione e relative condizioni.
2) L'organizzazione, le qualifiche e l'esperienza del personale che possono costituire un criterio di valutazione quando la qualità del personale incaricato può avere un'influenza significativa sul livello dell'esecuzione dell'appalto. La direttiva riconosce quindi la possibilità valutare le offerte in relazione all'organizzazione, alle qualifiche e all'esperienza del personale incaricato dell'esecuzione dell'appalto in quanto tali elementi possono incidere sulla qualità dell'esecuzione e sul valore economico dell'offerta. Il considerando 94 evidenzia fra le ipotesi in cui è possibile prevedere questo criterio l'affidamento di servizi intellettuali, quali quelli di consulenza o architettura.
Tale previsione introduce la possibilità di valutare il curriculum del personale che verrà utilizzato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto d'appalto e costituisce un'importante novità che si innesta nel dibattito nazionale sulla valutazione dell'esperienza quale requisito di partecipazione o quale criterio di valutazione. Dalla lettura combinata dell'art. 58 paragrafo 4 relativo ai requisiti di capacità tecniche e professionali, dell'allegato XII il quale prevede fra i mezzi di prova della capacità tecnica, i titoli di studio e professionali del prestatore di servizi …. a condizione che non siano valutati fra i criteri di aggiudicazione, emerge la possibilità di prevedere il curriculum fra gli elementi che possono essere oggetto di valutazione e sempre che lo stesso non sia previsto quale requisito di partecipazione.
Nel caso in cui l'esperienza del personale sia oggetto di valutazione, la direttiva prevede, al considerando 94, che le amministrazioni che si avvalgono della facoltà di valutare l'esperienza del personale devono, con idonei strumenti contrattuali, garantire che il personale addetto all'esecuzione soddisfi effettivamente le norme specifiche di qualità e che tale personale possa essere sostituito solo con il consenso dell'amministrazione che si accerta che il personale sostitutivo sia di livello qualitativo equivalente. Il legislatore comunitario si preoccupa che ciò che è stato promesso e oggetto di offerta e valutazione corrisponda poi in fase di esecuzione ad un obbligo contrattuale e di esecuzione per l'impresa al fine di garantire un'effettiva concorrenza. Tale aspetto è di particolare importanza e occorre tenerlo presente in fase di recepimento al fine di indirizzare in tal senso le amministrazioni a prevedere tale obbligo nei contratti relativi a prestazioni per le quali l'esperienza del personale è stata oggetto di valutazione ai fini dell'aggiudicazione.
3) Servizi post-vendita e assistenza tecnica, condizioni di consegna quali date di consegna, processo di consegna e termine di consegna o di esecuzione. La direttiva, nel confermare che la scelta dei criteri è demandata alle amministrazioni, individua dei principi generali per l'applicazione dei criteri di valutazione economici e qualitativi prevedendo che gli stessi:
1) devono essere connessi con l'oggetto dell'appalto;
2) devono permettere una valutazione comparativa del livello di prestazione di ciascuna offerta rispetto all'oggetto dell'appalto;
3) non devono conferire alle amministrazioni una libertà incondizionata di scelta
4) devono garantire una concorrenza effettiva e leale ed essere accompagnati da disposizioni che consentono l'efficacia verifica delle informazioni fornite dagli offerenti.
Il legislatore comunitario conferma quindi la necessità per le amministrazioni di valutare e scegliere bene i criteri di valutazione e prevedere elementi connessi all'oggetto dell'appalto e che consentano poi la verifica di quanto offerto dalle imprese in fase di esecuzione.
Il paragrafo 3 dell'articolo 67 prevede che la connessione dei criteri di valutazione rispetto all'appalto può riguardare qualsiasi aspetto della fornitura, del servizio o del lavoro oggetto dell'appalto e in qualunque fase del ciclo di vita compresi fattori coinvolti:
- nel processo specifico di produzione, fornitura o scambio dei lavori, forniture o servizi;
- in un processo specifico per una fase successiva del loro ciclo di vita anche se questi fattori non sono parte del loro contenuto sostanziale.
La previsione del paragrafo 3 trova il suo fondamento e motivazione nei considerando 97,98 e 99 nei quali viene evidenziata la possibilità per le amministrazioni di integrare considerazioni sociali ed ambientali attraverso la definizione di criteri di aggiudicazione o condizioni di esecuzione che riguardino l'oggetto dell'appalto sotto ogni aspetto e in qualsiasi fase del suo ciclo di vita dall'estrazione delle materie prime per il prodotto, alla fase di smaltimento dello stesso, compreso fattori coinvolti nel processo di produzione, prestazione o commercio. Nel considerando 97 sono contenuti degli esempi di criteri e condizioni che possono essere oggetto di valutazione:
“Criteri e condizioni riguardanti tale processo di produzione o fornitura possono ad esempio consistere nel fatto che la fabbricazione dei prodotti acquistati non comporti l’uso di sostanze chimiche tossiche o che i servizi acquistati siano forniti usando macchine efficienti dal punto di vista energetico. In base alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, vi rientrano anche criteri di aggiudicazione o condizioni di esecuzione dell’appalto riguardanti la fornitura o l’utilizzazione di prodotti del commercio equo nel corso dell’esecuzione dell’appalto da aggiudicare. I criteri e le condizioni riguardanti il commercio e le relative condizioni possono, per esempio, fare riferimento alla provenienza del prodotto dal commercio equo, che include l’obbligo di pagare ai produttori un prezzo minimo e una maggiorazione di prezzo. Condizioni di esecuzione dell’appalto basate su considerazioni ambientali potrebbero riguardare, ad esempio, l’imballaggio, la fornitura e lo smaltimento di prodotti e, per quanto riguarda gli appalti di lavori e servizi, la riduzione al minimo dei rifiuti o l’uso efficiente delle risorse.”
Il considerando precisa però, ponendo quindi un limite alle amministrazioni, che “Tuttavia, la condizione di un collegamento con l’oggetto dell’appalto esclude criteri e condizioni riguardanti la politica aziendale generale, che non può essere considerata un fattore che caratterizza il processo specifico di produzione o fornitura dei lavori, delle forniture o dei servizi oggetto dell’acquisto. Le amministrazioni aggiudicatrici non dovrebbero pertanto avere la facoltà di imporre agli offerenti di attuare una determinata politica aziendale di responsabilità sociale o ambientale.”
Anche il considerando 98 nel confermare che i criteri di aggiudicazione riguardanti gli aspetti sociali devono essere collegati ai lavori, forniture e servizi oggetto dell'appalto prevede che “I criteri dovrebbero inoltre essere applicati conformemente alla direttiva 96/71/CE, quale interpretata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, e non dovrebbero essere scelti o applicati in modo da discriminare direttamente o indirettamente gli operatori economici di altri Stati membri o di paesi terzi che sono parti dell’AAP o degli accordi sul libero scambio ai quali l’Unione aderisce. I requisiti riguardanti le condizioni di lavoro fondamentali disciplinate dalla direttiva 96/71/CE, quali le tariffe minime salariali, dovrebbero pertanto rimanere al livello stabilito dalla legislazione nazionale o da contratti collettivi applicati in conformità del diritto dell’Unione nel contesto di tale direttiva. Le condizioni di esecuzione dell’appalto potrebbero anche essere intese a favorire l’attuazione di misure volte a promuovere l’uguaglianza tra uomini e donne nel lavoro, una maggiore partecipazione delle donne al mercato del lavoro e la conciliazione tra lavoro e vita privata, la protezione dell’ambiente o il benessere degli animali, a rispettare in sostanza le disposizioni delle convenzioni fondamentali dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) e ad assumere un numero di persone svantaggiate superiore a quello stabilito dalla legislazione nazionale.”
Il considerando 99 prevede, confermando l'attenzione agli aspetti sociali, poi la possibilità di prevedere fra i criteri di aggiudicazione o fra le condizioni di esecuzione “misure intese alla tutela della salute del personale coinvolto nei processi produttivi, alla promozione dell’integrazione sociale di persone svantaggiate o di membri di gruppi vulnerabili nel personale incaricato dell’esecuzione dell’appalto o alla formazione riguardante le competenze richieste per l’appalto, purché riguardino i lavori, le forniture o i servizi oggetto dell’appalto. Per esempio, tali criteri o condizioni potrebbero riferirsi, tra l’altro, all’assunzione di disoccupati di lunga durata, all’attuazione di azioni di formazione per disoccupati o giovani nel corso dell’esecuzione dell’appalto da aggiudicare. Nelle specifiche tecniche le amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere requisiti di natura sociale che caratterizzano direttamente il prodotto o servizio in questione, quali l’accessibilità per persone con disabilità o la progettazione adeguata per tutti gli utenti.”
Le amministrazioni alla luce delle previsioni della direttiva hanno quindi ampi margini di discrezionalità nell'individuazione dei criteri di valutazione delle offerte incontrando pero i limiti derivanti:
? dalla connessione con l'oggetto dell'appalto inteso in senso ampio,
? dalla necessità di garantire una concorrenza effettiva e quindi di non conferire alle amministrazioni una libertà incondizionata di scelta;
? dall'essere accompagnati da disposizioni che consentono l'efficacia verifica delle informazioni fornite dagli offerenti.
La direttiva contiene poi alcune importanti novità relativamente all'aspetto economico delle offerte al fine di indirizzare le amministrazioni a valutare con attenzione l'incidenza degli aspetti economici nella scelta del criterio di valutazione delle offerte.