È stata presentata il 7 dicembre 2018 alla Camera la proposta di legge di iniziativa parlamentare “Istituzione dell’imposta municipale sugli immobili (nuova IMU)”, composta di 13 articoli.
La Commissione Finanze di Montecitorio ha indetto un ciclo di audizioni informali sul provvedimento, il cui relatore è l’On. Alberto Luigi Gusmeroli (Lega).
L'articolo 1 della proposta di legge istituisce l’imposta municipale sugli immobili (nuova IMU), che sostituisce l’IMU (di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214) e la TASI (di cui all’articolo 1, commi 639 e 669 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147).
L’articolo 2 reca il presupposto d’imposta, cioè il possesso di immobili, ad esclusione dell’abitazione principale, salvo che si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché alcune specifiche definizioni.
L’articolo 3 definisce i soggetti dell’obbligazione tributaria. Il soggetto attivo dell’imposta è il comune con riferimento agli immobili la cui superficie è compresa, interamente o prevalentemente, nel territorio del comune stesso. I soggetti passivi dell’imposta sono i possessori di immobili, intendendo per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie.
Ai sensi dell’articolo 4, la base imponibile dell’imposta è costituita dal valore degli immobili. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell’articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, alcuni specifici moltiplicatori.
L’articolo 5 conferma l’aliquota di base per l’abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze allo 0,4 per cento, lasciando al comune, con deliberazione del consiglio comunale, la possibilità di aumentarla di 0,2 punti percentuali o diminuirla fino all’azzeramento. È inoltre confermata la detrazione di 200 euro.
L’articolo 6 reca alcune condizioni per la manovrabilità dell’imposta da parte dei comuni, mentre l’articolo 7 stabilisce le esenzioni.
Le modalità di applicazione e di versamento dell’imposta sono contenute nell’articolo 8.
L’articolo 9 prevede la deducibilità ai fini delle imposte sui redditi dell’imposta relativa agli immobili strumentali.
L’articolo 10 reca le sanzioni in caso di omesso o insufficiente versamento dell’imposta risultante dalla dichiarazione, ovvero di omessa presentazione della dichiarazione.
Le modalità di riscossione dell’imposta sono contenute nell’articolo 11.
L’articolo 12 abroga le norme relative alla vigente IMU e alla TASI.
L’articolo 13 introduce una clausola di salvaguardia, ai sensi della quale la nuova imposta non deve determinare nuovi o maggiori oneri o maggiori entrate per il bilancio dello Stato. A tal fine si prevede che qualora si determini un nuovo o maggior onere per il bilancio dello Stato, con successivo provvedimento la percentuale di deduzione di cui all’articolo 9 viene rideterminata fino a garantire le maggiori entrate necessarie alla copertura dei maggiori oneri. Al contrario, qualora si determini una maggiore entrata per il bilancio dello Stato, con successivo provvedimento la predetta entrata è riassegnata al Fondo di solidarietà comunale per essere ripartita tra i comuni.
In allegato la proposta di legge