L’articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 - Legge di Bilancio 2021 - ha modificato la disciplina relativa alla misura agevolativa di cui all’articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modifiche e integrazioni (cosiddetta “Nuova Sabatini”), prevedendo che l’erogazione del contributo sia effettuata dal Ministero in un’unica soluzione per tutte le domande presentate dalle imprese alle banche e agli intermediari finanziari a partire dal 1° gennaio 2021 (data di entrata in vigore della citata legge 30 dicembre 2020, n. 178), fermo restando il rispetto dei limiti dell’effettiva disponibilità di cassa.
In particolare, per effetto della novella normativa, il comma 4 del citato articolo 2 del decreto-legge n. 69 del 2013, così recita: “L'erogazione del predetto contributo è effettuata, sulla base delle dichiarazioni prodotte dalle imprese in merito alla realizzazione dell'investimento, in un’unica soluzione, secondo le modalità determinate con il medesimo decreto.".
L’articolo 1, comma 96, della citata legge 30 dicembre 2020, n. 178, dispone, inoltre, che, per le finalità di cui al precedente comma 95, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 2, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, è integrata di 370 milioni di euro per l’anno 2021.
Rimane, altresì, confermata l’erogazione del contributo in un’unica soluzione anche per le domande presentate dalle imprese alle banche e agli intermediari finanziari a decorrere:
- dal 1° maggio 2019 e fino al 16 luglio 2020, qualora presentino un finanziamento deliberato di importo non superiore a 100 mila euro, come già disposto dall’articolo 20, comma 1, lettera b), del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;
- dal 17 luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, qualora presentino un finanziamento deliberato di importo non superiore a 200 mila euro, come già disposto dell’articolo 39, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.
Con riferimento alle domande trasmesse dalle imprese alle banche e agli intermediari finanziari in data antecedente al 1° gennaio 2021, che non presentano i citati requisiti di cui all’articolo 20, comma 1, lettera b), del decreto-legge del 30 aprile 2019, n. 34, o quelli di cui all’articolo 39, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, il contributo continua ad essere erogato in quote annuali, secondo il piano temporale, riportato nel provvedimento di concessione, che si esaurisce entro il sesto anno dalla data di ultimazione dell’investimento, in funzione anche delle risorse di bilancio annualmente disponibili in base alle autorizzazioni di spesa disposte sulla misura.
Indicazioni e chiarimenti in merito alle modalità applicative della nuova normativa sono riportate nella circolare direttoriale n. 434 del 10 febbraio 2021.
In allegato la circolare direttoriale n. 434 del 10 febbraio 2021