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Nuova Sabatini, il Mise conferma la non retroattività

La domanda può essere presentata per investimenti da avviare successivamente alla data della medesima

venerdì 16 gennaio 2015 - Redazione Build News

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La domanda di accesso ai finanziamenti della Nuova Sabatini - per l'acquisto di macchinari e beni strumentali - “può essere presentata per investimenti da avviare successivamente alla data della medesima, fatti salvi gli investimenti relativi al settore agricolo che possono essere avviati solo successivamente al provvedimento di concessione degli aiuti”.

Lo ha chiarito il ministero dello Sviluppo economico, precisando – con la circolare n. 71299 del 24 dicembre 2014 – che per avvio dell’investimento si intende “la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori. In caso di acquisizioni, per ‘avvio dei lavori’ si intende il momento di acquisizione degli attivi direttamente collegati allo stabilimento acquisito”. 

PROGRAMMI AMMISSIBILI. I programmi ammissibili sono: installazione di un nuovo stabilimento; ampliamento di uno stabilimento esistente; diversificazione della produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi; trasformazione radicale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente; acquisizione di attivi di uno stabilimento, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- lo stabilimento è stato chiuso o sarebbe stato chiuso se non fosse stato acquistato;

- gli attivi vengono acquistati da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente;

- l'operazione avviene a condizioni di mercato.

IMPRESE ESTERE. Le imprese estere, con sede in uno Stato Membro e che non hanno una sede operativa in Italia, possono presentare domanda di agevolazione. In tal caso, in sede di trasmissione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l’avvenuta ultimazione dell’investimento, l’impresa estera dovrà altresì attestare l’avvenuta attivazione all’interno del territorio nazionale della sede operativa presso la quale ha realizzato l’investimento e la conseguente iscrizione al Registro delle imprese di riferimento.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA. La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l’avvenuta ultimazione dell’investimento deve essere resa dall’impresa entro 60 giorni dalla data di conclusione dell’investimento e sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa e dal presidente del collegio sindacale o, in mancanza di quest'ultimo, da un revisore legale iscritto al relativo registro o da un professionista iscritto all’albo dell’ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

MODALITÀ COMUNICAZIONE RINUNCIA AL CONTRIBUTO. Nel caso in cui il provvedimento di concessione del contributo non sia stato ancora emanato, l’impresa dovrà comunicare la rinuncia a mezzo PEC, esclusivamente alla banca/intermediario finanziario. Qualora il Ministero abbia già provveduto ad emanare il provvedimento di concessione del contributo, la comunicazione di rinuncia, firmata digitalmente dal titolare, legale rappresentante o procuratore speciale dell’impresa beneficiaria dovrà essere inoltrata, a mezzo PEC, alla banca/intermediario finanziario e contestualmente al Ministero, che provvederà ad adottare il provvedimento di revoca del contributo.

Le domande presentate dovranno essere integrate con la dichiarazione di impegno dell’impresa all’osservanza delle disposizioni contenute nei nuovi regolamenti comunitari, redatta secondo lo schema di cui all’allegato n. 6-bis alla circolare n. 71299 del 24 dicembre 2014.

ADEGUATI GLI ALLEGATI. A decorrere dal 1° gennaio 2015 le imprese devono utilizzare esclusivamente i moduli e gli schemi di cui agli allegati 1, 2, 3, 4, 5 e 6-bis alla circolare n. 71299/2014.

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