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Nuova Sabatini: novità dal 1° gennaio

Erogazione del contributo in un’unica soluzione per le domande presentate dalle imprese a decorrere dal 1° gennaio 2021. La sospensione del pagamento delle rate da parte delle imprese (Decreto-legge n.18/2020) è prorogata fino al 30 giugno 2021, in linea con quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2021

lunedì 11 gennaio 2021 - Redazione Build News

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Erogazione del contributo della "Nuova Sabatini" in un’unica soluzione per le domande presentate dalle imprese a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Lo comunica il ministero dello Sviluppo economico, il quale ricorda che, come previsto dall’articolo 1, comma 95, della Legge di Bilancio 2021 - legge 30 dicembre 2020, n. 178 - il contributo è erogato dal Ministero alle PMI beneficiarie in un’unica soluzione indipendentemente dall’importo del finanziamento deliberato.

L’erogazione in un’unica soluzione si applica a tutte le domande presentate dalle imprese alle banche e agli intermediari finanziari a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Ulteriori dettagli saranno forniti con apposito provvedimento ministeriale in corso di predisposizione.

PROROGA. La sospensione del pagamento delle rate da parte delle imprese (Decreto-legge n.18/2020) è prorogata fino al 30 giugno 2021, in linea con quanto previsto dall’articolo 1, comma 248, della Legge di Bilancio 2021.

In linea con le misure straordinarie disposte dal Governo per fronteggiare gli effetti dell’emergenza epidemiologica COVID-19, con circolare direttoriale 29 aprile 2020, è stata riconosciuta alle imprese beneficiarie della “Nuova Sabatini” la possibilità di avvalersi di una proroga di 6 mesi del termine per la realizzazione degli investimenti e per la trasmissione al Ministero della connessa documentazione.

Tale proroga è riconosciuta d’ufficio dal Ministero, senza la necessità di trasmettere alcuna specifica richiesta da parte dell’impresa beneficiaria, a condizione che il periodo di 12 mesi stabilito per la realizzazione degli investimenti (decorrente dalla data di stipula del contratto di finanziamento) includa almeno un giorno del periodo di sospensione dei termini ex lege (compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020), previsto dall’articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, come modificato dall’articolo 37 del successivo decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23.

Con la predetta circolare sono stati, altresì, forniti chiarimenti e indicazioni in merito all'applicazione pratica della richiamata sospensione ex lege ad alcuni termini procedimentali previsti nella fase successiva alla concessione delle agevolazioni “Nuova Sabatini”.

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