In linea con le misure straordinarie disposte dal Governo per fronteggiare gli effetti dell’emergenza epidemiologica COVID-19, con circolare direttoriale 29 aprile 2020 il Ministero dello Sviluppo economico riconosce alle imprese beneficiarie della “Nuova Sabatini” la possibilità di avvalersi di una proroga di 6 mesi del termine per la realizzazione degli investimenti e per la trasmissione al Ministero della connessa documentazione.
Tale proroga è riconosciuta d’ufficio dal Ministero, senza la necessità di trasmettere alcuna specifica richiesta da parte dell’impresa beneficiaria, a condizione che il periodo di 12 mesi stabilito per la realizzazione degli investimenti (decorrente dalla data di stipula del contratto di finanziamento) includa almeno un giorno del periodo di sospensione dei termini ex lege (compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020), previsto dall’articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, come modificato dall’articolo 37 del successivo decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23.
Con la predetta circolare sono stati, altresì, forniti chiarimenti e indicazioni in merito all'applicazione pratica della richiamata sospensione ex lege ad alcuni termini procedimentali previsti nella fase successiva alla concessione delle agevolazioni “Nuova Sabatini”.
In allegato la circolare direttoriale 29 aprile 2020
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