Riduzione del 50% delle soglie dimensionali attualmente applicabili ai sensi del Codice ambientale.
È questa una delle principali novità introdotte dalle “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e delle Province Autonome”, approvate con il decreto 30 marzo 2015 del ministero dell'Ambiente, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.84 dell'11 aprile 2015 (LEGGI TUTTO).
In vigore a partire dal 26 aprile 2015, le Linee guida si applicano a tutti i progetti per i quali la procedura di verifica di assoggettabilita' o la procedura autorizzativa è in corso alla data del 26 aprile 2015.
ADEGUAMENTO REGIONALE. Le regioni e le province autonome, ove necessario, adeguano i propri ordinamenti ai criteri di cui alle Linee guida sulla base delle specifiche situazioni ambientali e territoriali. Le linee guida trovano diretta applicazione su tutto il territorio nazionale nelle more dell'eventuale adeguamento degli ordinamenti delle regioni e delle province autonome.
MONITORAGGIO. Il Ministero dell'Ambiente provvede al monitoraggio delle ricadute derivanti dall'applicazione delle linee guida, anche al fine di predisporre, se del caso, la loro revisione e il loro aggiornamento in funzione di migliorare l'efficienza del procedimento di verifica di assoggettabilita' alla VIA.
NUOVI CRITERI PER INDIVIDUARE I PROGETTI DA SOTTOPORRE ALLA PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VIA. Fatte salve le soglie già stabilite nell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006 e i criteri utilizzati per la loro fissazione, le Linee guida integrano tali criteri con ulteriori criteri contenuti nell'allegato III della direttiva VIA e nell'allegato V alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006. Il primo parametro da tenere presente riguarda le caratteristiche dei progetti, valutando il cumulo con altri progetti e il rischio di incidenti, per quanto riguarda, in particolare, le sostanze o le tecnologie utilizzate. Occorre inoltre tenere conto della localizzazione dei progetti, considerando la sensibilita' ambientale delle aree geografiche che possono risentire dell'impatto dei progetti. Va tenendo conto, in particolare, della capacita' di carico dell'ambiente naturale, con particolare attenzione alle seguenti zone:
a) zone umide;
b) zone costiere;
c) zone montuose o forestali;
d) riserve e parchi naturali;
e) zone classificate o protette ai sensi della normativa nazionale; zone protette speciali designate in base alle direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE;
f) zone nelle quali gli standard di qualita' ambientale fissati dalla normativa dell'Unione europea sono gia' stati superati;
g) zone a forte densita' demografica;
h) zone di importanza storica, culturale o archeologica.
Attraverso l'integrazione dei criteri per la fissazione delle soglie e quindi considerando tutti i criteri di selezione definiti nell'allegato III della direttiva VIA, si adempie così alle disposizioni dell'art. 4, paragrafo 3, della medesima, che impongono agli Stati membri, in sede di fissazione delle soglie o dei criteri, di tenere conto dei rilevanti criteri di selezione definiti nell'allegato III della direttiva VIA.
Leggi anche: “Verifica di assoggettabilità a VIA, in Gazzetta Ufficiale le Linee guida”