Il periodo transitorio previsto dal decreto del Mit 17 gennaio 2018 sulle nuove Norme Tecniche per le Costruzioni – che entreranno in vigore il 22 marzo 2018 – è differenziato per opere private ed opere pubbliche.
Infatti, spiega il Cni nella circolare n. 203/2018, l'articolo 2 comma 2 del decreto (“Ambito di applicazione e disposizioni transitorie”) “dispone che, per le opere strutturali di costruzioni private che siano attualmente in costruzione, ovvero per le quali sia stato già depositato il progetto esecutivo, possono essere utilizzate le norme previgenti (NTC 2008).
Lo stesso articolo, al comma 1, riferendosi alle opere pubbliche, prevede le seguenti disposizioni transitorie valide fino alla ultimazione delle opere strutturali e al deposito del certificato di collaudo statico:
- possono essere utilizzate le norme previgenti (NTC 2008) per tutte le opere in corso di esecuzione;
- analoga possibilità è consentita per tutti i contratti pubblici di lavori affidati prima del 22 marzo 2018, purché la consegna dei lavori avvenga entro 5 anni dall'entrata in vigore delle NTC 2018;
- la possibilità di non utilizzare le nuove norme è infine consentita per i progetti definitivi o esecutivi già affidati prima dell'entrata in vigore delle nuove norme purché redatti sulla base delle NTC 2008”.