Anche gli studi professionali possono beneficiare dei nuovi ammortizzatori sociali. Lo ha chiarito l'Inps nella circolare n. 176 del 9 settembre 2016, che illustra la disciplina del Fondo di integrazione salariale (FIS) di cui al D.I. n 94343/2016 di adeguamento del Fondo di solidarietà residuale alle disposizioni del D.lgs n. 148/2015.
L’articolo 3, comma 19 della legge n. 92/2012 prevedeva, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l’attivazione di un Fondo di solidarietà residuale volto a tutelare, in costanza di rapporto di lavoro, il reddito dei lavoratori dipendenti dalle imprese – con più di quindici dipendenti – appartenenti ai settori, tipologie e classi dimensionali non rientranti nel campo di applicazione della normativa in materia d'integrazione salariale, laddove non fossero stati stipulati accordi collettivi volti all’attivazione di fondi di solidarietà bilaterali o fondi di solidarietà bilaterali alternativi di cui, rispettivamente, ai commi 4 e 14 dell’art. 3 della citata legge.
Successivamente, il D.lgs n. 148/2015, recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, entrato in vigore il 24 settembre 2015, ha previsto, all’art. 28, c. 4, che la disciplina del Fondo residuale, istituito con D.I. n. 79141/2014, a decorrere dal 1° gennaio 2016, sia adeguata alle disposizioni del medesimo Decreto legislativo. Conseguentemente, a norma dell’art. 29, il Fondo residuale a decorrere sempre dal 1° gennaio 2016 assume la denominazione di Fondo di integrazione salariale e risultano ad esso applicabili, in aggiunta alle norme disciplinanti il Fondo residuale, altresì le previsioni di cui all’art. 29 del D.lgs n. 148/2015.
L’art. 26, c. 7, del D.lgs 148/2015 sancisce l’obbligatorietà dell’istituzione dei Fondi di solidarietà per tutti i datori di lavoro appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali esclusi dall’ambito di applicazione della cassa integrazione guadagni sia ordinaria che straordinaria e che occupano mediamente più di cinque dipendenti, innovando l’ambito di applicazione della disciplina dei Fondi rispetto al previgente sistema normativo, nel quale l’ambito di applicazione era riferito a imprese con più di quindici dipendenti.
GLI STUDI PROFESSIONALI CON PIÙ DI CINQUE DIPENDENTI SONO TENUTI A ISCRIVERSI AL FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE. Quindi, tali innovazioni comportano un ampliamento della platea dei beneficiari delle tutele offerte dal Fondo di integrazione salariale, che ricomprende nel proprio campo di applicazione tutti i datori di lavoro – anche non organizzati in forma di impresa – che occupano mediamente più di cinque dipendenti, che non rientrano nel campo di applicazione della cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria e che appartengono a settori nell’ambito dei quali non sono stati stipulati accordi volti all’attivazione di un Fondo di solidarietà bilaterale di cui all’art. 26, ovvero a un Fondo di solidarietà bilaterale alternativo di cui all’art. 27 (art. 2, c. 1, D.I. n. 94343/2016).
In allegato la circolare Inps n. 176 del 9 settembre 2016