Nel partenariato pubblico-privato la copertura dei fabbisogni finanziari per realizzare un progetto va intesa come obbligo, per il soggetto privato, di contribuire direttamente con il proprio capitale o mediante ricorso a fonti di finanziamento reperite sul mercato o mediante apporti di natura non esclusivamente monetaria, alla realizzazione del progetto oggetto di affidamento. Questo al fine di garantire l’assunzione del rischio operativo da parte dello stesso nei termini indicati dal nuovo Codice Appalti, potendo l’ente concedente intervenire con un sostegno pubblico nel solo caso in cui lo stesso sia necessario per il raggiungimento dell’equilibrio economico-finanziario del progetto.
È quanto ha chiarito Anac intervenendo su una richiesta di parere da parte di una Fondazione di rilievo nazionale intenzionata a partecipare ad un bando di gara per la riqualificazione e la valorizzazione economica di una ex caserma di proprietà demaniale, attraverso un partenariato pubblico privato. La Fondazione (destinataria di fondi pubblici per la realizzazione dei suoi fini istituzionali) avrebbe costituito un raggruppamento temporaneo di imprese, impegnandosi a ricercare linee di finanziamento nell’ambito del sistema bancario o di altri soggetti finanziatori e remunerati a tassi di mercato.
Nel Parere di funzione consultiva N. 49, approvato dal Consiglio di Anac del 9 ottobre 2024, l’Autorità ha ribadito che “laddove la Fondazione richiedente risultasse aggiudicataria della gara per l’affidamento di un PPP, la stessa – quale soggetto privato affidatario - non potrebbe ricorrere, per la realizzazione del progetto, ai fondi pubblici ad essa assegnati dal Ministero vigilante per il perseguimento degli interessi statutari, in misura tale da invertire la proporzione della significatività della provenienza privata delle fonti di finanziamento da reperirsi sul mercato, tenuto conto anche dell’eventuale finanziamento previsto a carico dell’ente concedente”.
“In caso contrario – aggiunge ancora Anac - al sostegno pubblico da parte dell’ente concedente, si potrebbe aggiungere un’ulteriore fonte di finanziamento pubblico dell’operazione da parte dell’aggiudicatario che paradossalmente porterebbe non solo ad escludere la ‘significatività’ della copertura dei fabbisogni finanziari con risorse reperite dalla parte privata, ma all’ipotesi contraria (significativi diverrebbero i finanziamenti pubblici), in antitesi con lo schema proprio del Partenariato Pubblico Privato, come definito dallo stesso articolo 174 del nuovo Codice dei contratti pubblici”.
Il PPP secondo l’art. 174 del d.lgs. 36/2023
L’art. 174 del d.lgs. 36/2023, fornendo una definizione dell’istituto in esame, chiarisce che il PPP è un’operazione economica in cui ricorrono congiuntamente le seguenti caratteristiche «a) tra un ente concedente e uno o più operatori economici privati è instaurato un rapporto contrattuale di lungo periodo per raggiungere un risultato di interesse pubblico; b) la copertura dei fabbisogni finanziari connessi alla realizzazione del progetto proviene in misura significativa da risorse reperite dalla parte privata, anche in ragione del rischio operativo assunto dalla medesima; c) alla parte privata spetta il compito di realizzare e gestire il progetto, mentre alla parte pubblica quello di definire gli obiettivi e di verificarne l’attuazione; d) il rischio operativo connesso alla realizzazione dei lavori o alla gestione dei servizi è allocato in capo al soggetto privato». Il comma 3 della disposizione aggiunge che «Le modalità di allocazione del rischio operativo, la durata del contratto di partenariato pubblico-privato, le modalità di determinazione della soglia e i metodi di calcolo del valore stimato sono disciplinate dagli articoli 177, 178 e 179».