Molte sono le novità del nuovo Codice degli appalti, che avrà efficacia dal prossimo 1° luglio. In una approfondita e documentata analisi dell'Anac (clicca qui), vengono indicati i princìpi generali e i principali cambiamenti introdotti. Tra questi, importanti le novità riguardanti gli appalti sotto soglia (articoli 48-55) e subappalto (articolo 119).
Per i contratti “sotto soglia” le stazioni appaltanti provvedono:
1. mediante affidamento diretto per i contratti di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante (articolo 50);
2. mediante procedura negoziata senza bando con invito a cinque, (per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro) o dieci operatori (per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie comunitarie), individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. Resta possibile l’utilizzo delle procedure di gara “ordinarie” sopra un milione di euro (articolo 50), senza bisogno di una motivazione specifica.
Per quanto concerne il subappalto (istituto che viene richiesto a livello europeo), la principale novità del testo riguarda la generale possibilità di ricorrere al modello “a cascata”, ferma restando la possibilità per la Stazioni Appaltanti di limitarlo in casi specifici (art. 199).