Bim non obbligatorio, ma solo facoltativo. Cambia ancora il testo della bozza del nuovo Codice Appalti, predisposta dalla commissione guidata dal capo dipartimento degli Affari giuridici di Palazzo Chigi, avv. Manzione, in attuazione della Legge Delega Appalti entrata in vigore il 13 febbraio.
Per giovedì prossimo è previsto il Consiglio dei Ministri che approverà il decreto attuativo della Legge delega che recepisce le direttive europee.
Le prime bozze del provvedimento prevedevano l'obbligo, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del nuovo Codice Appalti, dell'utilizzo del software Bim (Building Information Modeling) per i progetti e le opere pubbliche di importo superiore alle soglie comunitarie (209.000 euro per la progettazione e 5.200.000 euro per i lavori).
BIM FACOLTATIVO. L'ultima versione del decreto, invece, stabilisce che a partire da 180 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento le stazioni appaltanti potranno richiedere l'utilizzo del Bim per le nuove opere di importo superiore alla soglia comunitaria.
In una fase successiva, un decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti definirà i sistemi di monitoraggio e le buone pratiche che occorrono per rendere lo strumento obbligatorio, con tempistica graduale valutata in relazione alla tipologia delle opere e dei servizi da affidare, tenuto conto dei relativi importi.
FINCO: URGENTE UN CORRETTIVO SULL’ART. 100 RELATIVO AL SUBAPPALTO. Il direttore generale di Finco, Dott. Angelo Artale, ha fatto presente al capo dipartimento degli Affari giuridici di Palazzo Chigi, alla guida della commissione che sta limando il testo del nuovo Codice, che è “assolutamente urgente un correttivo sull’art. 100 relativo al subappalto”.
Dalla lettura della bozza di Codice datata 19 febbraio, Finco ha rilevato che “il subappalto, pur schermato dalla necessità di indicazione nel bando, è stato completamente liberalizzato”, e che “la parte della delega che prevedeva anche per forniture, servizi e lavori forniti il pagamento diretto (ove possibile) è stata ignorata”. Inoltre, “sono stati introdotti limiti (non chiarissimi) al pagamento a richiesta per il subappaltatore”, e “è stato ripetutamente introdotto il riferimento alla Cassa Edile che non può applicarsi a settori che edili non sono (come i molti da noi rappresentati)”.
La Federazione ha quindi proposto dei piccoli ma significativi emendamenti (IN ALLEGATO IN ROSSO).
PROCEDURE NEGOZIATE SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEI BANDI DI GARA. Finco esprime inoltre preoccupazione “per articoli come il 59 che, nonostante l’elencazione delle applicazioni ammissibili, non prevede comunque alcuna soglia diversa da quella comunitaria per le procedure negoziate senza previa pubblicazione dei bandi di gara (cosa che aumenterà a dismisura l’arbitrarietà delle Stazioni Appaltanti ed i livelli di corruzione)”.
ATTESTAZIONI SOA SOLO PER IMPORTI SUPERIORI A 1 MILIONE DI EURO. Un'altra novità importante che emerge dall'ultima versione della bozza riguarda le Soa (società organismi di attestazione): si restringe il loro campo di azione, che riguarderà solo gli importi superiori a 1 milione di euro, mentre attualmente le attestazioni Soa sono richieste oltre la soglia dei 150.000 euro. Con questa modifica viene dunque esteso il ruolo delle stazioni appaltanti fino alla soglia di 1 milione di euro.