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Nuovo Codice Appalti, dalla Commissione Ambiente della Camera 72 osservazioni

Due osservazioni riguardano l'equo compenso nell’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e migliori standard di progettazione verificando la compatibilità geologica, geomorfologica, idrogeologica e sismica dell’opera

giovedì 23 febbraio 2023 - Alessandro Giraudi

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“Valuti il Governo l’opportunità di inserire una previsione che consenta alle stazioni appaltanti l’individuazione dell’importo da porre a base di gara per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici anche attraverso il recepimento in apposito allegato delle tabelle aggiornate dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività richieste, in ossequio al principio dell’equo compenso di cui all’articolo 8 e nel rispetto dei principi di concorrenza e libero accesso al mercato; si valuti altresì l’opportunità, con riferimento all’articolo 8, di sancire il principio che nessuna prestazione professionale può essere resa gratuitamente”.


È questa una delle 72 osservazioni della Commissione Ambiente, territorio e lavori pubblici della Camera presenti nel suo parere – in allegato – approvato il 21 febbraio 2023 sullo schema di decreto legislativo, predisposto dal Governo, di riforma del Codice dei contratti (decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50).


Un'altra osservazione chiede al Governo di valutare “l’opportunità di specificare, all’articolo 41 e nell’Allegato I.7, che durante la fase di progettazione deve essere verificata la compatibilità geologica, geomorfologica, idrogeologica e sismica dell’opera, in continuità con quanto già previsto dall’articolo 23 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e allo scopo di garantire migliori standard di progettazione, includendo conseguentemente nella relazione tecnica allegata al livello progettuale una valutazione in ordine ai profili geologici, geomorfologici, idrologici e sismici dell’opera; in particolare, con riferimento all’articolo 8, comma 3, di tale allegato, si valuti l’opportunità di prevedere che gli aspetti geologici, geomorfologici, idrogeologici, idrologici, idraulici, geotecnici e sismici debbano essere esaurientemente esposti in apposite relazioni specialistiche; con riferimento all’articolo 22, comma 4, lettera b), del medesimo Allegato I.7, si valuti altresì la necessità che il progetto esecutivo, in relazione alle dimensioni, alla tipologia e alla categoria dell’intervento, sia composto da relazioni specialistiche da individuarsi nelle relazioni geologica, idrogeologica, geotecnica e sismica”.

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