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Nuovo Codice Appalti, Finco chiede più attenzione per le lavorazioni superspecialistiche

Vanno confermate e rafforzate norme come quella dell’attuale articolo 37 comma 11 del Codice che implica, in assenza di idonea qualificazione, la necessità di aggregarsi per garantire una corretta esecuzione delle lavorazioni superspecialistiche

lunedì 8 febbraio 2016 - Redazione Build News

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Secondo quanto annunciato pochi giorni fa dal viceministro alle Infrastrutture Nencini, il testo del nuovo Codice Appalti è atteso all'esame del Consiglio dei ministri il prossimo 15 febbraio.

Due giorni prima, il 13 febbraio, entrerà in vigore la Legge Delega n. 11/2016 per l'attuazione delle nuove direttive europee (2014/23/UE; 2014/24/UE; 2014/25/UE) e la riforma del Codice, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 29 gennaio. Il 18 aprile 2016 scade il termine per il recepimento delle nuove direttive Ue del 2014.

POSITIVO IL GIUDIZIO DI FINCO. “Per quanto l’iter sia stato alquanto lungo, FINCO giudica positivamente il lavoro fin qui svolto che ha coinvolto a più riprese, con una serie di audizioni formali ed informali, i diretti destinatari della nuova regolamentazione”, commenta la Federazione, che apprezza in particolare “l’attenzione posta dalla Delega sulla più stringente ed effettiva qualificazione degli operatori, sul generalizzato pagamento diretto delle imprese, sulla necessità della divisione in lotti, sulla razionalizzazione e professionalizzazione delle Stazioni Appaltanti, sul risparmio energetico, la sostenibilità connessa al 'ciclo di vita' e, quindi, ai principi dell’economia 'circolare'”.

COMMISSIONE INTERMINISTERIALE E CONSULTAZIONE. Questo corpus di indicazioni “deve essere trasfuso nel lavoro della Commissione Interministeriale incaricata del recepimento che – pur nel breve tempo che ha a disposizione per evitare l’avvio della procedura di infrazione comunitaria – ha avviato una consultazione scritta tra gli operatori (tra i quali la Federazione) del settore conclusasi lo scorso 31 gennaio”.

“Confidiamo – afferma Carla Tomasi, Presidente Finco - che la Commissione vorrà tenere in debita considerazione le istanze dell’imprenditoria specializzata che rappresenta la parte più avanzata del settore e che tante aspettative ha, in questo momento, verso una seria e reale qualificazione oltre che verso il consolidamento di forme di partecipazione all’appalto che tengano in debita considerazione la specificità delle lavorazioni specialistiche e superspecialistiche. In coerenza con il nuovo quadro normativo che la Legge Delega apre - continua la Presidente Finco – ci aspettiamo che previsioni come quella dell’attuale articolo 37 comma 11 del Codice (che implica, in assenza di idonea qualificazione, la necessità di aggregarsi, al fine di garantire una corretta esecuzione delle lavorazioni Superspecialistiche dell’appalto) vengano non solo confermate, ma, anzi, rafforzate e che previsioni come l’art. 85 del Regolamento (che consente all’impresa di qualificarsi con lavori fatti da altri in subappalto) vengano definitivamente cancellate”.

LAVORAZIONI SUPERSPECIALISTICHE. Nell’ambito dell’attuale stesura del testo in suo possesso (versione 27 gennaio), la Federazione esprime anche preoccupazione in merito alla formulazione dell’art. 28 relativo agli Operatori Economici.

In questo articolo, nel quale si fa riferimento ai raggruppamenti temporanei di imprese, non è previsto nulla in merito alle lavorazioni superspecialistiche (attualmente contenute nell’art. 37 comma 11 del Codice), mentre sarebbe assolutamente vitale per tutti i c.d. Superspecialisti, che questa previsione venga integralmente ripresa.

Finco propone, quindi, che al comma 4 dell’art. 28 faccia seguito un comma 5 recante il seguente articolato:

“5. Qualora nell’oggetto dell’appalto o della concessione di lavori rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti ed opere speciali, e qualora una o più di tali opere superi in valore il 15% dell’importo totale dei lavori, se i soggetti affidatari non siano in grado di realizzare le predette componenti, possono utilizzare il subappalto con i limiti dettati dall’art.238, comma 1; il DM di cui all’art. 99, comma 2, definisce l’elenco delle opere di cui al presente comma, nonché i requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, che possono essere periodicamente revisionati con il regolamento stesso. L’eventuale subappalto non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. In caso di subappalto la stazione appaltante provvede alla corresponsione diretta al subappaltatore dell’importo delle prestazioni eseguite dallo stesso, nei limiti del contratto di subappalto”.

Nella proposta sono inseriti i riferimenti normativi (in neretto) che Finco ha reperito nella citata bozza di Codice del 27 gennaio.

Leggi anche: Nuovo Codice Appalti, Nencini (MIT): “Il 15 febbraio sarà all’esame del Consiglio dei Ministri”

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