Anche nel silenzio del bando, è possibile disporre il pagamento della cauzione ex art. 93 del nuovo Codice appalti (d.lgs. n. 50/2016) del concorrente che ha vinto la gara ma non ha stipulato il contratto.
Lo ha affermato la terza sezione del Consiglio di Stato nella sentenza n. 3755/2016 pubblicata il 31 agosto.
Ai sensi dell’art. 93 d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 per la partecipazione alle gare pubbliche è obbligatoria la presentazione di “garanzie a prima richiesta”, commisurate in percentuale fissa al prezzo di gara e aventi anch’esse una funzione di garanzia, che attribuiscono alla stazione appaltante una ‘tutela rafforzata’, cioè il potere di disporre l’escussione dell’importo previsto, per il caso in cui l’aggiudicatario non intenda stipulare il contratto.
La stazione appaltante può chiedere al giudice di disporre la condanna dell’autore del fatto illecito, anche se il bando non prevede tali forme di tutela “rafforzata”.