“1. Nel perseguire le proprie finalità istituzionali le pubbliche amministrazioni sono dotate di autonomia contrattuale e possono concludere qualsiasi contratto, anche gratuito, salvi i divieti espressamente previsti dal codice e da altre disposizioni di legge.
2. Le prestazioni d’opera intellettuale non possono essere rese dai professionisti gratuitamente, salvo che in casi eccezionali e previa adeguata motivazione. Salvo i predetti casi eccezionali, la pubblica amministrazione garantisce comunque l’applicazione del principio dell’equo compenso.
3. Le pubbliche amministrazioni possono ricevere per donazione beni o prestazioni rispondenti all’interesse pubblico senza obbligo di gara. Restano ferme le disposizioni del codice civile in materia di forma, revocazione e azione di riduzione delle donazioni.”
Lo dispone l'articolo 8 (Principio di autonomia contrattuale. Divieto di prestazioni d’opera intellettuale a titolo gratuito) del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”, pubblicato sul Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 31 marzo 2023.
IL DOSSIER DELL'ANCE. L'Ance (Associazione nazionale dei costruttori edili) ha realizzato un dossier (in allegato) di esame e commento del Nuovo Codice dei contratti pubblici, entrato in vigore il 1° aprile 2023, ma le cui disposizioni trovano applicazione a decorrere dal 1° luglio 2023 (LEGGI TUTTO).