Via libera dalle commissioni Ambiente e Lavori pubblici di Camera e Senato alle correzioni al testo dello schema di decreto legislativo di attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo sull’aggiudicazione dei contratti di concessione sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
“Per la prima volta un parere identico. Ora l'Italia ha un codice europeo”, ha scritto su twitter il relatore al Senato, Stefano Esposito.
Il parere favorevole, con una lunga serie di condizioni, da parte delle commissioni parlamentari modifica il testo approvato dal Consiglio dei ministri il 3 marzo scorso. Ora il nuovo Codice così corretto verrà inviato al Consiglio dei Ministri per l’approvazione definitiva prevista per il 18 aprile.
MASSIMO RIBASSO POSSIBILE SOLO SOTTO I 150MILA EURO. Tra le principali correzioni proposte dalle commissioni, c'è il divieto del massimo ribasso sopra la soglia dei 150.000 euro.
SUBAPPALTO, TORNA LA SOGLIA AL 30%. Viene ripristinata la soglia al 30% di subappaltabilità così come i bandi di gara sui giornali.
STABILIZZAZIONE AL 20% DELL'ANTICIPAZIONE DEL PREZZO E SEZIONI SPECIALI PER GLI ALBI DEI COMMISSARI GESTITI DALL'ANAC. Altre novità sono la stabilizzazione al 20% dell'anticipazione del prezzo e l'introduzione di sezioni speciali - dedicate a Consip, Invitalia e aggregatori regionali - per gli albi dei commissari gestiti dall'Autorità anticorruzione.
PROGETTISTI. Per quanto riguarda i progettisti, viene cancellata la cauzione e previsto l'obbligo di utilizzo del DM Parametri. Inoltre, scende da 209.000 a 100.000 euro la soglia per le procedure senza gara.
SOCIETÀ CONCESSIONARIE. Le società concessionarie che non rispetteranno i vincoli sull'in house subiranno una sanzione pari al 10% dell'importo dei lavori.
AFFIDAMENTI SOTTO 1 MLN E DEROGHE IN CASO DI EMERGENZE. Sono poi previsti maggiori vincoli per gli affidamenti di importo inferiore a 1 milione di euro e più paletti per le deroghe in caso di emergenze.
ECCESSIVO NUMERO DI RINVII. Il parere depositato osserva che “debbono concorrere agli obiettivi fondamentali della semplificazione normativa, della trasparenza e dell’efficienza amministrativa sia il nuovo codice degli appalti, destinato a includere tutte le disposizioni di rango legislativo – con una positiva e considerevole riduzione dell’articolato rispetto alla vecchia disciplina – sia le linee guida, elaborate secondo un modello di soft law, ben più agile e snello e di più immediata applicazione per le imprese e per le amministrazioni, rispetto al macchinoso e iper-burocratico modello del tradizionale e superato regolamento di esecuzione ed attuazione dei lavori pubblici”.
Tuttavia, desta preoccupazione “l’eccessivo numero di rinvii – sovente per di più senza la fissazione di alcun termine per l’adozione – a provvedimenti attuativi di secondo livello di diversa tipologia (decreti ministeriali di varia natura e con differente procedimento; le differenti linee guida), che rischia di determinare incertezza applicativa”.
LINEE GUIDA. Secondo le commissioni 8° di Camera e Senato è necessario “per un verso, normare espressamente in un apposito articolo dello schema le diverse tipologie di linee guida, tipizzandole con precisione e specificando gli oggetti su cui debbono o possono intervenire e la loro efficacia giuridica e, per l’altro, estendere le fattispecie nelle quali tali linee guida debbano avere efficacia vincolante, atteso che, ad esempio, esse debbono con le disposizioni legislative del Codice integrare la lex specialis per le procedure di gara, che, come tale, non può essere rimessa ad un generico apprezzamento discrezionale delle stazioni appaltanti”.
SETTORI SPECIALI. L’articolo 1, comma 1, lettera h), della legge delega 28 gennaio 2016 n. 11 prevede, in relazione all’affidamento dei contratti nei settori speciali, la puntuale indicazione delle disposizioni ad essi applicabili, anche al fine di favorire la trasparenza nel settore e la piena apertura e contendibilità dei relativi mercati. Secondo le commissioni “andrebbero definiti puntualmente gli ambiti e le modalità di applicazione delle disposizioni relative ai settori speciali, nonché dei settori esclusi, così come definiti dalle direttive europee e, a tal fine, sarebbe necessario affidare alla Cabina di regia di cui all’articolo 212 il monitoraggio dell’attuazione delle disposizioni relative ai sopra richiamati settori, in modo peraltro da individuare chiaramente nei medesimi settori il residuo ambito di applicazione delle disposizioni ordinarie del codice”.
Nei settori speciali “occorre garantire in ogni caso l’applicazione delle clausole sociali di cui all’articolo 50 del presente codice”.
CONTRATTI DI CONCESSIONE. Nel parere si evidenzia inoltre che “non è stata data attuazione a specifici criteri di delega, quale il criterio di cui alla lettera hhh) nella parte in cui prevede la disciplina organica della materia dei contratti di concessione nel rispetto dell’esito del referendum abrogativo del giugno 2001 per le concessioni nel settore idrico e nella parte in cui prevede una specifica disciplina per le concessioni relative agli approvvigionamenti industriali in autoconsumo elettrico da fonti rinnovabili nel rispetto del diritto dell’Unione europea”. Il mancato recepimento di una parte della delega entro il termine di scadenza “consuma – come ben sottolineato dal Consiglio di Stato – il relativo potere, che non potrà essere recuperato in sede di esercizio della delega integrativa e correttiva”. Pertanto, il parere suggerisce di prendere attentamente in considerazione “il suggerimento del Consiglio di Stato di valutare l’opportunità di un esercizio « minimale » della delega in ordine ai criteri sopra richiamati, in modo da poter successivamente integrare la base normativa così introdotta”.
IL NODO DELLE RISORSE. L’articolo 219 del codice prevede la clausola di invarianza finanziaria, per cui dall’attuazione del codice non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni provvedono agli adempimenti conseguenti con le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In proposito, le commissioni evidenziano che “vi sono disposizioni del codice, quali quelle relative alla qualificazione e alla formazione delle stazioni appaltanti, all’implementazione delle funzioni dell’ANAC e dell’interoperabilità delle banche dati, per le quali le risorse disponibili a legislazione vigente per le amministrazioni potrebbero risultare insufficienti”.
CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA UE. Inoltre, “andrebbe ulteriormente esplicitata la specifica disciplina riguardante i contratti di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea anche richiamando in maniera più chiara e puntuale le disposizioni valide per i contratti di importo superiore alla soglia che, con gli opportuni accorgimenti, si applicano a quelli sotto soglia”.
DIVIETO DI PROROGA DELLE CONCESSIONI AUTOSTRADALI. Oltre a ciò “appare necessario, in coerenza con quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, lettere lll) ed mmm) della legge delega, ribadire l’assoluto divieto di proroga delle concessioni autostradali, con la sola esclusione delle concessioni per le quali l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore esercita sul concessionario un controllo analogo a quello da esso esercitato sui propri servizi, nonché ribadire l’esigenza di avvio in tempi rapidi delle procedure di evidenza pubblica per l’affidamento delle concessioni medesime”.
RIFORMULAZIONI DEGLI ARTICOLI 63 E 163. Tra le modifiche proposte “figurano le riformulazioni degli articoli 63 e 163 che: provvedono a distinguere le misure e le procedure da adottare immediatamente dopo l’evento e per il superamento dell’emergenza; consentono di operare con immediatezza, senza bisogno di attendere l’intervento di atti specifici, responsabilizzando in modo pieno gli operatori; introducono un meccanismo lineare di attività immediata e di controlli successivi, prevedendo uno specifico coinvolgimento di ANAC; affrontano il tema sia sotto il profilo dei lavori che sotto il profilo delle acquisizioni di servizi e forniture”.
CONTRATTI DI PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO ATIPICI. Infine, “in coerenza con la raccomandazione del Consiglio di Stato occorre valutare con cautela l’opportunità di prevedere in termini generali che le pubbliche amministrazioni possano ricorrere a contratti di partenariato pubblico-privato atipici, rimettendo tutti i livelli di progettazione al partner privato, onde evitare di aggirare uno dei principi ispiratori della riforma, ossia la separazione tra chi progetta e chi realizza le opere”.
ANIEM: RECEPITE ALCUNE NOSTRE RICHIESTE. Il parere formulato dalle Commissioni Lavori Pubblici di Camera e Senato è accolto con soddisfazione dal Presidente di Aniem (Associazione delle pmi edili di Confimi Industria), Dino Piacentini. “E’ un parere – commenta - che va nella giusta direzione di rafforzare gli aspetti innovativi dell’impianto normativo, valorizzando l’approccio riformatore e respingendo le richieste di arretramento avanzate da coloro che si oppongono pregiudizialmente al cambiamento.
Il parere parlamentare, in particolare, recepisce alcune nostre richieste che riteniamo importanti per coniugare efficienza delle norme e garanzie di competitività e trasparenza. Un passaggio determinante riguarda le commissioni giudicatrici con la limitazione della soluzione interna solo per le gare al di sotto della soglia dei 150 mila euro. Altro passaggio significativo riguarda le gare sotto soglia, in particolare fino ad 1 milione di euro con l’introduzione del bando, la consultazione di almeno 10 operatori e comunque la scelta di eliminare il massimo ribasso.
Non possiamo che salutare positivamente – continua Piacentini – anche la richiesta dell’anticipazione strutturale del 20% da corrispondere all’appaltatore entro 15 giorni dall’effettivo inizio dei lavori. E’ un’altra battaglia storica condotta dalla nostra Associazione negli ultimi anni che può dare ossigeno ad un sistema produttivo che, come noto, è costituito da aziende micro e di piccole e medie dimensioni.
Anche la scelta sul subappalto – conclude il Presidente di Aniem – con il limite del 30% del contratto e la determinazione di regole per il pagamento diretto dei subappaltatori, ci sembra equilibrata ed anche rispondente ai rilievi provenienti dall’Europa”.