Fisco

Nuovo Codice Appalti, in Gazzetta le tabelle dei corrispettivi per le progettazioni

Le tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione. GRATIS il software aggiornato di ACCA software

venerdì 29 luglio 2016 - Redazione Build News

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Il Ministero della Giustizia ha pubblicato, nella Gazzetta ufficiale n. 174 di ieri 27 luglio, il decreto 17 giugno 2016 (di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti) recante “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016”.

L'art. 24, comma 8, del nuovo Codice degli appalti (Dlgs n. 50/2016) ha disposto che entro e non oltre 60 giorni dalla data della sua entrata in vigore il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, approva, con proprio decreto, le tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attivita' di progettazione.

ART. 1 OGGETTO E FINALITA'. Il decreto 17 giugno 2016 stabilisce all'articolo 1 che il corrispettivo è costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori di cui ai successivi articoli.

I corrispettivi possono essere utilizzati dalle stazioni appaltanti, ove motivatamente ritenuti adeguati, quale criterio o base di riferimento ai fini dell'individuazione dell'importo dell'affidamento.

Le tabelle dei corrispettivi approvate con il decreto sono aggiornate entro tre mesi dall'entrata in vigore del decreto con cui sono definiti i contenuti della progettazione di cui all'art. 23, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

ART. 2 PARAMETRI GENERALI PER LA DETERMINAZIONE DEL COMPENSO. Per la determinazione del compenso si applicano i seguenti parametri:

a. parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti l'opera;

b. parametro «G», relativo alla complessita' della prestazione;

c. parametro «Q», relativo alla specificita' della prestazione;

d. parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l'opera.

ART. 3 IDENTIFICAZIONE E DETERMINAZIONE DEI PARAMETRI. Il parametro «V» definito quale costo delle singole categorie componenti l'opera, e' individuato sulla base del preventivo di progetto, o sulla base del consuntivo lordo nelle fasi di direzione esecutiva e collaudo e, ove applicabili, sulla base dei criteri di cui alla tavola Z-1 allegata; per le prestazioni relative ad opere esistenti tale costo e' corrispondente all'importo complessivo delle opere, esistenti e nuove, oggetto della prestazione.

Il parametro «G», relativo alla complessita' della prestazione, e' individuato per ciascuna categoria e destinazione funzionale sulla base dei criteri di cui alla tavola Z-1 allegata.

Il parametro «Q», relativo alla specificita' della prestazione, e' individuato per ciascuna categoria d'opera nella tavola Z-2 allegata.

Il parametro base «P», applicato al costo delle singole categorie componenti l'opera sulla base dei criteri di cui alla Tavola Z-1 allegata, e' dato dall'espressione:

P=0,03+10/V0,4

Per importi delle singole categorie componenti l'opera inferiori a euro 25.000,00 il parametro «P» non puo' superare il valore del parametro «P» corrispondente a tale importo.

ART. 4 DETERMINAZIONE DEL COMPENSO. Il compenso «CP», con riferimento ai parametri definiti dal precedente art. 3, e' determinato dalla sommatoria dei prodotti tra il costo delle singole categorie componenti l'opera «V», il parametro «G» corrispondente al grado di complessita' delle prestazioni, il parametro «Q» corrispondente alla specificita' della prestazione distinto in base alle singole categorie componenti l'opera e il parametro base «P», secondo l'espressione che segue:

CP= Σ(V×G×Q×P)

ART. 5 SPESE E ONERI ACCESSORI. L'importo delle spese e degli oneri accessori e' stabilito in maniera forfettaria; per opere di importo fino a euro 1.000.000,00 e' determinato in misura non superiore al 25 per cento del compenso; per opere di importo pari o superiore a euro 25.000.000,00 e' determinato in misura non superiore al 10 per cento del compenso; per opere di importo intermedio in misura non superiore alla percentuale determinata per interpolazione lineare.

ART. 6 ALTRE ATTIVITA'. Per la determinazione del corrispettivo a base di gara per prestazioni complementari non ricomprese nelle tavole allegate al decreto, si fa ricorso al criterio di analogia con le prestazioni comprese nella tavole allegate.

Per determinare i corrispettivi a base di gara per altre prestazioni non determinabili ai sensi del comma 1, si tiene conto dell'impegno del professionista e dell'importanza della prestazione, nonche' del tempo impiegato, con riferimento ai seguenti valori:

a) professionista incaricato euro/ora (da 50,00 a 75,00);

b) aiuto iscritto euro/ora (da 37,00 a 50,00);

c) aiuto di concetto euro/ora (da 30,00 a 37,00).

ART. 7 SPECIFICAZIONE DELLE PRESTAZIONI. Le prestazioni si articolano nelle seguenti fasi, come specificate nella tavola Z-2 allegata:

a) pianificazione e programmazione;

b) attivita' propedeutiche alla progettazione;

c) progettazione;

d) direzione dell'esecuzione;

e) verifiche e collaudi;

f) monitoraggi.

Le prestazioni attengono alle seguenti categorie di opere, come specificate nella tavola Z-1 allegata:

a) edilizia;

b) strutture;

c) impianti;

d) infrastrutture per la mobilita';

e) idraulica;

f) tecnologie della informazione e della comunicazione;

g) paesaggio, ambiente, naturalizzazione, agroalimentare, zootecnica ruralita', foreste;

h) territorio e urbanistica.

ART. 8 CLASSIFICAZIONE DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI. La classificazione delle prestazioni professionali relative ai servizi di cui al decreto e' stabilita nella tavola Z-1 allegata, tenendo conto della categoria d'opera e del grado di complessita', fermo restando che gradi di complessita' maggiore qualificano anche per opere di complessita' inferiore all'interno della stessa categoria d'opera.

ART. 9 ENTRATA IN VIGORE. Il decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

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