È pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 278 del 28 novembre la Legge 27 novembre 2023, n. 170 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali”, in vigore da oggi 29 novembre.
All'articolo 15-quater la Legge apporta al nuovo codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 16, comma 1, le parole: “concreta ed effettiva” sono soppresse;
b) all’articolo 73, comma 4, le parole: “dieci giorni” sono sostituite dalle seguenti: “trenta giorni”.
Si tratta, rispettivamente, delle norme che disciplinano i casi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione ed esecuzione degli appalti e delle concessioni e la procedura competitiva con negoziazione per l’affidamento di un appalto.
Cause di conflitto d'interesse
Ricordiamo che il citato comma 1 dell'articolo 16 del Codice Appalti definisce in modo puntuale il conflitto di interesse, caratterizzato: da un soggetto che, a qualsiasi titolo, interviene con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione degli appalti o delle concessioni; dai poteri del soggetto, cioè la possibilità di influenzare, in qualsiasi modo, il risultato, gli esiti e la gestione; e da una causa del conflitto, cioè l’esistenza di, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia concreta ed effettiva alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione.
Ciò premesso, la lettera a) dell’articolo 15-quater della nuova Legge sopprime le parole “concreta ed effettiva” al comma 1 dell'articolo 16 del D.lgs. 36/2023, allargando in tal modo la percezione della minaccia derivante da cause di conflitto di interesse, come indicato anche dall’art. 24 della direttiva 2014/24/UE, senza quindi circoscriverla solo ad una minaccia “concreta ed effettiva” come previsto nel testo vigente.
Procedure competitive con negoziazione
In secondo luogo, la lettera b), modificando il comma 4 dell’articolo 73, eleva da dieci a trenta giorni il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione nelle procedure competitive con negoziazione, allineando tale termine a quello di trenta giorni previsto dall’art. 29 della direttiva 2014/24/UE e dalle altre procedure utilizzate nei settori ordinari (procedura aperta, ristretta, dialogo competitivo e partenariato per l’innovazione - artt. 71-75 del D.Lgs. 36/2023).