Fisco

Nuovo Codice Appalti, le richieste di FINCO e ANIEM

Il decreto dovrebbe andare in Consiglio dei ministri il 19 o il 22 febbraio

giovedì 18 febbraio 2016 - Redazione Build News

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Nel corso dell’audizione plenaria di ieri alla Presidenza del Consiglio dei Ministri sull’attuazione della legge delega in materia di appalti, la Finco (Federazione Industrie Prodotti Impianti Servizi ed Opere Specialistiche per le Costruzioni che riunisce attualmente 38 Associazioni di Categoria ed oltre 3.000 aziende) ha confermato all’Avv. Manzione, a capo della Commissione ad hoc istituita, la necessità di scelte chiare nella direzione di rafforzare la reale ed effettiva qualificazione degli operatori del settore, di valorizzare le specializzazioni, di procedere al pagamento tempestivo e diretto delle imprese, ivi comprese quelle subappaltatrici e quelle che operano nel settore delle forniture dei servizi e dei lavori forniti, nonché di restringere l’uso dell’istituto dell’avvalimento.

Secondo Finco la strada da percorrere “è quella di un sistema normativo che consegua l’obiettivo di far emergere gli operatori realmente qualificati in un clima di massima trasparenza e competitività”.

La Federazione ha anche colto l’occasione per puntualizzare che “nel settore delle costruzioni quello edile non è il solo contratto applicabile, essendo, ad esempio, quello metalmeccanico di assai rilevante utilizzo ed essendo presenti una serie di contratti specialistici di settore, come quello per i restauratori dei beni culturali”.

LE RICHIESTE DI ANIEM. Durante l’audizione di ieri alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Aniem, l’associazione che rappresenta circa 8.000 piccole e medie aziende edili, ha evidenziato la necessità di scelte chiare che vadano nella direzione di rafforzare la trasparenza, la meritocrazia e la responsabilizzazione degli operatori del settore.

Parla il Vice Presidente di Aniem, Marco Razzetti: “Come Aniem, esprimiamo una valutazione sostanzialmente positiva sulla legge delega, confermando, però, l’esigenza di perseguire un approccio di soft low, con una regolazione normativa più leggera e “ancorata” alle direttive europee. Abbiamo in tal senso anche apprezzato la scelta di rendere operativi i principi del nuovo Codice con linee guida proposte dall’ANAC in sostituzione del precedente Regolamento.”

“L’esperienza maturata in questi ultimi decenni dimostra che la strada da percorrere è quella di un sistema che responsabilizzi i soggetti protagonisti dell’intero processo di appalto, vincolandoli al rispetto degli impegni assunti, nell’ambito di un contesto di principi generali e di “cornice giuridica” che abbia il solo obiettivo di far emergere gli operatori più qualificati in un clima di massima trasparenza e competitività.”

Conclude Marco Razzetti: “In particolare, durante l’audizione di oggi, abbiamo sottolineato gli elementi strategici per “aiutare” il mercato ad andare in questa direzione: valorizzazione del ruolo della progettazione, maggiore trasparenza nelle procedure di gara, qualificazione incentrata sulla verifica dei reali requisiti delle aziende attraverso la selezione degli operatori con il merito e la storia dell’impresa al centro della valutazione.”

I PUNTI EVIDENZIATI DA ANIEM

Avvalimento. Considerata la configurazione tipica del nostro tessuto produttivo e l’esperienza già maturata con l’applicazione dell’attuale disciplina è necessario apportare correttivi che garantiscano maggiore funzionalità e trasparenza.

Se non opportunamente disciplinato l’avvalimento rischia di essere un elemento di alterazione della concorrenza e di disincentivo all’investimento qualitativo ed alla specializzazione operativa.

Aniem chiede pertanto che siano introdotte le seguenti garanzie:

– obbligo per l’impresa ausiliaria di partecipare al rilascio delle garanzie (cauzione provvisoria e definitiva), in modo da garantire una più efficace responsabilizzazione degli operatori;

– obbligo che vengano specificamente indicati in sede di gara i mezzi o gli strumenti che occorrono per la qualificazione e che l’impresa ausiliaria di impegna a mettere a disposizione;

– disporre che le garanzie siano esclusivamente di tipo bancario;

– impedire l’applicazione dell’avvalimento da parte di quei soggetti aggregati, quali i consorzi stabili, che già, per loro stessa natura, si avvalgono di sinergie imprenditoriali.

Qualificazione e selezione operatori. L’attuale sistema di qualificazione ha fallito il suo obiettivo di rendere più efficace e selettivo il settore degli appalti pubblici di lavori.

L'Associazione propone pertanto un sistema di qualificazione più flessibile, dinamico, più rapportabile alla specificità delle opere messe in gara, diversificato in rapporto alla rilevanza economica dell’appalto anche al fine di favorire la ripresa economica dell’attività produttiva sui territori.

In particolare si propongono i seguenti interventi:

– valorizzare le risorse umane organiche, con particolare attenzione alla manodopera assunta, non potendosi ritenersi realmente indicativo il solo dato del costo del personale. Occorre premiare le imprese che abbiano un know how reale, incentivare le assunzioni e la specializzazione operativa. Ai fini della qualificazione delle imprese, inoltre, è necessario valorizzare il dato relativo alle attrezzature tecniche di proprietà, mettendolo in relazione con le specifiche categorie di qualificazione, in quanto indice del know how dell’impresa, nonché dell’interesse ad effettuare investimenti sui lavori. Questi elementi dovrebbero essere valutati direttamente dalle stazioni appaltanti o, in linea subordinata, dagli enti certificatori SOA, non sulla base delle risultanze dei bilanci, ma sulla base dei dati effettivi;

– nei bandi di gara o negli inviti la stazione appaltante dovrà indicare se nel lavoro oggetto dell’appalto vi sono lavorazioni che per la loro specificità richiedono di essere eseguite da imprese con esperienza qualificata. In tal caso, ai fini della qualificazione, le imprese che intendono partecipare dovranno dimostrare di aver maturato una significativa esperienza in lavori analoghi (da interpretarsi in modo restrittivo) a quello oggetto di gara;

– Aniem non condivide, e ritiene che si tratti di una scelta lesiva per l’Amministrazione, quanto previsto dalla Legge Delega con riferimento alla possibilità per imprese sottoposte a procedure concorsuali quali il fallimento, o il concordato (anche con continuità) di partecipare all’aggiudicazione di contratti pubblici.

Valorizzazione della fase progettuale. La fase progettuale deve essere assolutamente valorizzata ed il livello progettuale posto a base di gara deve vincolare necessariamente il criterio di aggiudicazione.

In primo luogo è necessario partire da un’analisi del bisogno dell’opera, a cui seguirà la nomina di un soggetto qualificato e preparato, dal curriculum comprovante correttezza e requisiti morali, che assolva la funzione di RUP, e che dovrà seguire tutte le fasi del procedimento, dall’incarico di progettazione, all’appalto, al collaudo, alla liquidazione e rendicontazione finale.

Tale figura, costituendo il perno di tale processo gestionale, dovrà essere nominato da un’autorità terza rispetto a quella che promuove l’intervento, e a tale autorità terza dovrà rispondere.

Per Aniem è di centrale rilevanza il rafforzamento del criterio della responsabilità personale dei vari soggetti coinvolti nel procedimento. E’ fondamentale, in tal senso, che vi siano fasi di confronto obbligatorio tra la Commissione Giudicatrice e il Progettista.

Strumenti di aggregazione e contratti di rete. L’esigenza di incentivare forme di aggregazione strutturata resta una priorità assoluta per il nostro Paese, caratterizzato, come noto, da una diffusa presenza di micro, piccole e medie aziende. Si tratta, evidentemente, di un’esigenza finalizzata a migliorare la competitività del sistema produttivo anche in ambito internazionale.

Il contratto di rete, in particolare, può costituire uno strumento di forte impatto se messo in condizione di coglierne le potenzialità tipiche della sua stessa natura. La legge n. 51/2009 ha definito gli elementi e gli obiettivi principali del contratto di rete: accrescere, individualmente e collettivamente, la capacità innovativa e la competitività sul mercato di più imprese le quali si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni pur mantenendo la propria individualità.

L’istituto ha trovato già ingresso nel Codice Appalti, ma con una disciplina che di fatto lo equipara ad istituti giù esistenti (in particolare alle ati), non valorizzandone le specificità ed il grado di flessibilità.

Occorre pertanto meglio delineare l’identità del contratto di rete quale strumento legittimato ad intervenire nella fase esecutiva dell’appalto, anche quale soggetto contrattualmente legato a operatori affidatari di appalti come i consorzi stabili.

Ciò consentirebbe di creare “sistemi” di aggregazione strutturata disincentivando i subappalti ed i subaffidamenti che forniscono certamente minori garanzie all’ente appaltante oltre a rallentare le potenzialità di crescita del sistema.

Uno strumento, dunque, che realizza la massima flessibilità imprenditoriale, con particolare riferimento alle micro, piccole e medie imprese, nel rispetto di determinati e imprescindibili vincoli imposti dalla normativa sui lavori pubblici; le stazioni appaltanti, naturalmente, sarebbero garantite dalla responsabilità solidale, dall’acquisizione preventiva del contratto di rete e dalla verifica della qualificazione delle imprese coinvolte.

Subappalto. Deve essere garantito il pagamento dei subappaltatori. In riferimento a tale aspetto, appare opportuno disciplinare specificamente come, nei casi di pagamento diretto, una volta ottenuto lo stesso, la responsabilità per eventuali inadempimenti nei confronti dei propri lavoratori e degli Istituti che ne attestano la regolarità contributiva e retributiva, ricada in via esclusiva in capo al subappaltatore stesso, e non anche in via solidale e residua in capo all’impresa appaltatrice.

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