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Nuovo Codice Appalti e Pari Opportunità: ecco le Linee guida

Pubblicate in Gazzetta Ufficiale le Linee guida – ai sensi del nuovo Codice – volte a favorire le pari opportunità generazionali e di genere, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti riservati

giovedì 27 luglio 2023 - Alessandro Giraudi

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È in Gazzetta Ufficiale n. 173 di ieri 26 luglio il decreto 20 giugno 2023 (in allegato) della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia, che, ai sensi dell'art. 1, comma 8, dell'allegato  II.3 del Nuovo Codice Appalti (decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36), adotta le Linee guida volte a favorire le pari opportunità generazionali e di genere, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti riservati.

Art. 61 del Nuovo Codice

L'art. 61 del decreto legislativo 31 marzo 2023,  n.  36  recante codice dei contratti pubblici, contiene disposizioni volte a favorire le pari opportunità generazionali  e  di  genere  e  per  promuovere l'inclusione lavorativa delle persone con  disabilità  in  relazione alle procedure afferenti ai contratti riservati. Ai  sensi  dell'art. 61, comma 1, del decreto legislativo sopracitato, in  tali  contratti «Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti  possono  riservare  il diritto di partecipazione alle  procedure  di  appalto  e  quelle  di concessione o possono riservarne l'esecuzione a operatori economici e a cooperative sociali e loro consorzi il  cui  scopo  principale  sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con  disabilità o svantaggiate, o possono riservarne  l'esecuzione  nel  contesto  di programmi di lavoro protetti  quando  almeno  il  30  per  cento  dei lavoratori  dei  suddetti  operatori  economici   sia   composto   da lavoratori con disabilità o da lavoratori svantaggiati».

Ai sensi del  comma  2  del  sopracitato  articolo  «Le  stazioni appaltanti e gli enti concedenti prevedono nei bandi di  gara,  negli avvisi e negli inviti, come  requisiti  necessari  o  come  ulteriori requisiti premiali dell'offerta,  meccanismi  e  strumenti  idonei  a realizzare  le  pari  opportunità  generazionali,  di  genere  e  di inclusione lavorativa per le persone con disabilita' o svantaggiate».

Soggetti con disabilità

Si considerano soggetti con disabilità quelli di cui all'art.  1 della legge 12 marzo 1999, n. 68,  le  persone  svantaggiate,  quelle previste dall'art. 4 della legge 8 novembre  1991,  n.  381,  gli  ex degenti di ospedali psichiatrici, anche  giudiziari,  i  soggetti  in trattamento  psichiatrico,  i  tossicodipendenti,  gli  alcolisti,  i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare,  le persone  detenute  o  internate  negli   istituti   penitenziari,   i condannati e gli  internati  ammessi  alle  misure  alternative  alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'art. 21 della  legge 26 luglio 1975, n. 354.

Gli strumenti e i meccanismi premiali

In sede di prima applicazione del codice, ai sensi  del  comma  4 dell'art. 61 del decreto  legislativo  31  marzo  2023,  n.  36,  gli strumenti e i meccanismi premiali sono definiti con le presenti linee guida adottate ai sensi dell'art. 1 comma 8  dell'allegato  II.3  del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

In particolare, sono  direttamente  applicabili  le  disposizioni volte ad impegnare le  aziende  ad  affrontare  in  modo  trasparente l'analisi del proprio contesto lavorativo, attraverso:
a. la redazione e la produzione del rapporto  sulla  situazione del personale, di cui all'art. 46 del decreto legislativo  11  aprile 2006, n. 198;
b. la consegna della relazione di genere sulla  situazione  del personale maschile  e  femminile  di  cui  al  comma  2  dell'art.  1 dell'allegato II.3 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
c. la presentazione della dichiarazione e della relazione circa il rispetto delle norme che disciplinano il diritto al  lavoro  delle persone con disabilita', di cui all'art.  17  della  legge  12  marzo 1999, n. 68.

Obblighi di consegna

Gli obblighi di consegna previsti ai commi 1, 2 e 3, dell'art.  1 dell'allegato II.3 del decreto legislativo  31  marzo  2023,  n.  36, derivano direttamente dalla legge e si applicano anche in mancanza di espressa previsione nel bando di gara, ma per  esigenza  di  certezza dei rapporti giuridici e di tutela dell'affidamento  degli  operatori economici è senz'altro opportuno che il contenuto di detti obblighi sia espressamente indicato nel bando di gara e nel contratto.

Clausole da inserire nei bandi di gara

Altre misure,  invece,  richiedono  che  le  stazioni  appaltanti traducano i principi enucleati dalla norma primaria  in  clausole  da inserire  all'interno  dei  bandi  di  gara,  tenendo   conto   delle specificità dei settori in cui agiscono  le  gare  d'appalto,  delle tipologie specifiche di contratto nonché del loro oggetto (commi  4, 5 e 7 dell'art. 1 dell'allegato II.3 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36).

Leggi anche: “Parità di genere negli appalti: modificato il Nuovo Codice dei Contratti

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