Con la determinazione n. 137/2023, d’intesa con ANAC e Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Trasformazione Digitale, l’Agenzia per l’Italia Digitale ha pubblicato il provvedimento contenente i requisiti tecnici e le modalità di certificazione delle piattaforme di approvvigionamento digitale, di cui all’art. 26 del Nuovo Codice dei contratti (D.lgs. n. 36/2023).
Il suddetto provvedimento definisce i requisiti tecnici delle piattaforme, la loro conformità a quanto disposto dall'articolo 22, comma 2 del decreto 36/2023 in merito allo svolgimento delle diverse attività del ciclo di vita dei contratti pubblici, nonché stabilisce le modalità per la certificazione delle medesime piattaforme.
Ricordiamo che l'art 22 - “Ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale (e-procurement)” - del Nuovo Codice Appalti stabilisce quanto segue:
1. L’ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale (e-procurement) è costituito dalle piattaforme e dai servizi digitali infrastrutturali abilitanti la gestione del ciclo di vita dei contratti pubblici, di cui all’articolo 23 e dalle piattaforme di approvvigionamento digitale utilizzate dalle stazioni appaltanti di cui all’articolo 25.
2. Le piattaforme e i servizi digitali di cui al comma 1 consentono, in particolare:
a) la redazione o l’acquisizione degli atti in formato nativo digitale;
b) la pubblicazione e la trasmissione dei dati e documenti alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici;
c) l’accesso elettronico alla documentazione di gara;
d) la presentazione del documento di gara unico europeo in formato digitale e l’interoperabilità con il fascicolo virtuale dell’operatore economico;
e) la presentazione delle offerte
f) l’apertura, la gestione e la conservazione del fascicolo di gara in modalità digitale;
g) il controllo tecnico, contabile e amministrativo dei contratti anche in fase di esecuzione e la gestione delle garanzie.
3. Le basi di dati di interesse nazionale alimentano l’ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale, ai sensi dell’articolo 60 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
L'art. 26 – “Regole tecniche” – dispone che:
1. I requisiti tecnici delle piattaforme di approvvigionamento digitale, nonché la conformità di dette piattaforme a quanto disposto dall’articolo 22, comma 2, sono stabilite dall’AGID di intesa con l’ANAC e la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per la trasformazione digitale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del codice.
2. Con il medesimo provvedimento di cui al comma 1 sono stabilite le modalità per la certificazione delle piattaforme di approvvigionamento digitale.
3. La certificazione delle piattaforme di approvvigionamento digitale, rilasciata dall’AGID, consente l’integrazione con i servizi della Banca dati nazionale dei contratti pubblici. L’ANAC cura e gestisce il registro delle piattaforme certificate.