Fisco

Nuovo Codice Appalti e registrazione contratti: è dovuto solamente il Bollo una tantum

L'Agenzia delle Entrate conferma che sui contratti d’appalto, le cui procedure sono iniziate dal 1° luglio 2023, è dovuto solamente il Bollo una tantum

martedì 10 ottobre 2023 - Redazione Build News

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L'istante evidenzia che l'articolo 18, comma 10 del nuovo Codice Appalti - decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (recante il ''Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici''), ha apportato modifiche in relazione all'imposta di bollo che l'appaltatore è tenuto a corrispondere al momento della stipula di un contratto.

In particolare, l'Istante osserva che ai sensi di tale disposizione risulta determinato «il valore dell'imposta di bollo che l'appaltatore assolve una tantum al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso» e che la tabella di cui all'Allegato I.4 al medesimo d.lgs. ha sostituito «le modalità di calcolo e versamento dell'imposta di bollo di cui al d.P.R. 26 ottobre 1972, n.642 in materia di contratti disciplinati dal codice».

Ciò posto, chiede di conoscere se, ai fini della registrazione dei contratti di appalto debba essere applicata o meno l'imposta di bollo finora richiesta per l'espletamento della formalità di registrazione in aggiunta a quella prevista dalla richiamata tabella di cui all'Allegato I.4 al nuovo Codice dei contratti.

In sede di integrazione documentale, l'Istante ha precisato che l'istanza non è riferita ad un caso specifico, ma è intesa «ad avere una linea di condotta in vista di futuri contratti che potrebbero essere registrati, in modo da adempiere in maniera esatta alla prescrizione normativa».

AdE: è dovuto solamente il Bollo una tantum

Con la risposta n. 446 del 9 ottobre 2023, l'Agenzia delle Entrate ha confermato che sui contratti d’appalto, le cui procedure sono iniziate dal 1° luglio 2023, è dovuto solamente il Bollo una tantum. L’unica imposta, regolamentata dall’ultimo Codice dei contratti pubblici (Dlgs n. 36/2023), sostituisce tutti quelli richiesti in precedenza per l’espletamento di altre formalità connesse alla stipula, come la registrazione.

Si ritiene che in relazione alla fase di registrazione non sia dovuta ulteriore imposta di bollo rispetto a quella da assolvere al momento della stipula del contratto secondo le modalità indicate dall'Allegato I.4 al Codice dei Contratti, richiamato dall'articolo 18, comma 10”, si legge nella risposta. Inoltre, “le nuove disposizioni, dunque, si applicano in relazione ''ai futuri contratti che potrebbero essere registrati'', purché relativi, in ogni caso, a procedimenti avviati a partire da tale data.

Leggi anche: “Nuovo Codice dei Contratti: istituiti i codici tributo imposta di bollo appaltatore

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