Promuovere un confronto sulle modalità attuative del nuovo meccanismo di revisione dei prezzi previsto dall’art. 60 del nuovo Codice degli appalti. Questo l'obiettivo del tavolo tecnico costituito dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e presieduto dal viceministro Edoardo Rixi.
Al tavolo hanno aderito i rappresentanti delle stazioni appaltanti, delle centrali di committenza e degli operatori economici che operano sia nel settore dei lavori sia in quello dei servizi e forniture.
Ferma restando l’attività istruttoria già avviata dall’Istat, il tavolo punta ad approfondire metodologie e criteri di elaborazione dei nuovi indici sintetici di aggiornamento dei costi e dei prezzi, con l’intento di corrispondere con sempre maggiore aderenza e concretezza agli effettivi andamenti economici dei differenti mercati di riferimento. Con una corretta quantificazione a priori dell’equilibrio tra costo pubblico dell’appalto e remunerazione degli operatori economici è possibile ridurre il rischio di contenziosi, incertezze nella fase esecutiva e modifiche dei contratti in corso d’opera.
Cosa prevede l'art. 60 del nuovo Codice
Ricordiamo che l'articolo 60 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (nuovo Codice dei contratti pubblici) stabilisce che nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento è obbligatorio l’inserimento delle clausole di revisione prezzi. Queste clausole non apportano modifiche che alterino la natura generale del contratto o dell'accordo quadro; si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo dell’opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell’importo complessivo e operano nella misura dell’80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.
Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, si utilizzano i seguenti indici sintetici elaborati dall’ISTAT:
a) con riguardo ai contratti di lavori, gli indici sintetici di costo di costruzione;
b) con riguardo ai contratti di servizi e forniture, gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell’industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.
Gli indici di costo e di prezzo sono pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell’Istat in conformità alle pertinenti disposizioni normative europee e nazionali in materia di comunicazione e diffusione dell’informazione statistica ufficiale. Con provvedimento adottato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito l’Istat, sono individuate eventuali ulteriori categorie di indici ovvero ulteriori specificazioni tipologiche o merceologiche delle categorie di indici individuate dal comma 3 nell’ambito degli indici già prodotti dall’Istat.
Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi, le stazioni appaltanti utilizzano:
a) nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento;
b) le somme derivanti da ribassi d'asta, se non ne è prevista una diversa destinazione dalle norme vigenti;
c) le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile.