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Nuovo Codice Appalti, stop al Casellario delle società di ingegneria e professionali

L'Anac comunica che con il nuovo Codice, efficace dal 1° luglio 2023, le previsioni di cui al D.M. n. 263/2016 sono state sostituite da quelle presenti nella Parte V dell’Allegato II.12 (articoli 34-40), che non contemplano più a carico degli operatori economici l’obbligo di iscrizione al Casellario

giovedì 13 luglio 2023 - Alessandro Giraudi

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L’articolo 225, comma 16, del decreto legislativo n. 36/2023 – nuovo Codice dei Contratti pubblici – prevede che “A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell’articolo 229, comma 2, in luogo dei regolamenti e delle linee guida dell’ANAC adottati in attuazione del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, laddove non diversamente previsto, si applicano le relative disposizioni del codice e dei suoi allegati”.


L’articolo 229, comma 2, stabilisce che le disposizioni del nuovo Codice con i relativi allegati, acquistano efficacia il 1° luglio 2023.


Cessazione del Casellario delle società di ingegneria e professionali

In considerazione di quanto sopra, con il Comunicato del Presidente Giuseppe Busia del 27 giugno 2023 (in allegato), l'Anac precisa che a decorrere da tale data non troverà più applicazione il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 263 del 2 dicembre 2016, recante «definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai sensi dell'articolo 24, commi 2 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50» e, in particolare, la previsione di cui all’articolo 6 che individua gli obblighi di comunicazione all'ANAC, ai fini dell’inserimento nel Casellario delle società di ingegneria e professionali, dei dati e delle informazioni ivi previsti.


Con il nuovo Codice le previsioni di cui al D.M. n. 263/2016 sono state infatti sostituite da quelle presenti nella Parte V dell’Allegato II.12 (articoli 34-40), che non contemplano più a carico degli operatori economici l’obbligo di iscrizione al Casellario.


Alla luce di quanto rappresentato, l'Autorità anticorruzione comunica la cessazione del funzionamento del Casellario delle società di ingegneria e professionali a decorrere dal 1° luglio 2023.


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