È ora al vaglio della Camera, in seconda lettura, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante "Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali", approvato giovedì 16 novembre in prima lettura dal Senato.
Tra le numerose modifiche apportate al provvedimento nel corso dell'esame in Senato, è stato introdotto l'articolo 15-quater, il quale modifica gli articoli 16, comma 1, e 73, comma 4 del nuovo Codice Appalti – D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 – che, rispettivamente, disciplinano i casi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione ed esecuzione degli appalti e delle concessioni e la procedura competitiva con negoziazione per l’affidamento di un appalto.
Cause di conflitto d'interesse, allargata la percezione della minaccia
Ricordiamo che il citato comma 1 dell'articolo 16 del Codice definisce in modo puntuale il conflitto di interesse, caratterizzato: da un soggetto che, a qualsiasi titolo, interviene con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione degli appalti o delle concessioni; dai poteri del soggetto, cioè la possibilità di influenzare, in qualsiasi modo, il risultato, gli esiti e la gestione; e da una causa del conflitto, cioè l’esistenza di, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia concreta ed effettiva alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione.
Ciò premesso, la lettera a) dell’articolo 15-quater del Ddl di conversione del Dl 132/2023 sopprime le parole “concreta ed effettiva” al comma 1 dell'articolo 16 del D.lgs. 36/2023, allargando in tal modo la percezione della minaccia derivante da cause di conflitto di interesse, come indicato anche dall’art. 24 della direttiva 2014/24/UE, senza quindi circoscriverla solo ad una minaccia “concreta ed effettiva” come previsto nel testo vigente.
Procedure competitive con negoziazione, cambia il termine per la ricezione delle domande di partecipazione
In secondo luogo, la lettera b), modificando il comma 4 dell’articolo 73, eleva da dieci a trenta giorni il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione nelle procedure competitive con negoziazione, allineando tale termine a quello di trenta giorni previsto dall’art. 29 della direttiva 2014/24/UE e dalle altre procedure utilizzate nei settori ordinari (procedura aperta, ristretta, dialogo competitivo e partenariato per l’innovazione - artt. 71-75 del D.Lgs. 36/2023).
Ricordiamo che il comma 4 dell’art. 73 del nuovo Codice stabilisce, nel testo vigente, che il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di dieci giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o, se è utilizzato come mezzo di indizione di una gara un avviso di pre-informazione, dalla data d'invio dell'invito a confermare il proprio interesse.