È entrato in vigore domenica 20 ottobre 2019 il decreto 12 aprile 2019 del Ministero dell'Interno, avente ad oggetto “Modifiche al decreto 3 agosto 2015, recante l'approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.95 del 23 aprile scorso.
Con la Circolare 15 ottobre 2019, n. 15406, il Dipartimento dei Vigili del Fuoco presso il Ministero dell'interno evidenzia i principali elementi di novità introdotti dal decreto in argomento.
Articolo 2 del D.M. 12 aprile 2019
“Con tale articolo è stato, innanzitutto, ampliato l’elenco delle attività ricomprese in allegato I del D.P.R. 151/2011 a cui applicare le modalità di progettazione del c.d. Codice di prevenzione incendi; si segnalano, ad esempio, le attività dalla n. 19 alla n. 26 e la n. 73 che, invece, erano escluse dall’originario campo di applicazione del D.M. 3 agosto 2015.
Si evidenzia, altresì, che per tali attività di nuova realizzazione, con esclusione di quelle puntualmente elencate al successivo articolo 3, le norme tecniche allegate al Codice diventano l’unico strumento di progettazione ammesso.
Nei commi 3 e 4 sono fornite, invece, indicazioni riguardo alle modalità di progettazione per le attività esistenti che sono oggetto di modifiche e/o ampliamenti dopo l’entrata in vigore del decreto in argomento; in estrema sintesi, è ammesso che per tali attività sia possibile mantenere le modalità progettuali secondo le normative di tipo tradizionale anche sulle parti oggetto di modifica/ampliamento, qualora l’applicazione alle stesse del Codice comportasse incompatibilità con le porzioni dell’attività non oggetto di intervento.
Al tal riguardo, si evidenzia come la previsione sia tesa ad evitare potenziali elementi di criticità nella fase di transizione dalle normative tradizionali al Codice; in tale contesto, quindi, quando le modifiche o ampliamenti su attività esistenti progettate con le nuove disposizioni tecniche dovessero comportare interventi di conformazione, sia in termini strutturali che impiantistici, anche negli ambiti della stessa attività non oggetto di intervento, è consentito al responsabile dell’attività di poter continuare ad applicare le normative di tipo tradizionale; è fatta salva la possibilità, su base volontaria, di riprogettare l’intera attività adottando le norme tecniche allegate al Codice.
Al comma 5, viene previsto, infine, che le norme allegate al Codice possano essere di riferimento per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio, non solo delle attività “sottosoglia”, ossia che non rientrano nei limiti di assoggettabilità previsti nell’allegato I del D.P.R. 151/2011, ma anche per quelle che non sono elencate nello citato D.P.R.; le attività del comma 5 che optano per l’applicazione del nuovo approccio progettuale sono esonerate dall’applicazione delle normative di tipo tradizionale”.
Articolo 3 del D.M. 12 aprile 2019
“Tale articolo ha introdotto nel D.M. 3 agosto 2015 l’articolo 2-bis che definisce le modalità applicative alternative.
Come in precedenza accennato, si fa salva la possibilità di applicare le normative di tipo tradizionale (elencate all’art. 5, comma 1 bis) in alternativa alle norme tecniche allegate al Codice, per talune attività dell’allegato I al D.P.R. 151/2011, già regolate da specifica disposizione di prevenzione incendi che, attualmente, sono: alberghi, scuole, attività commerciali, uffici ed autorimesse (ad esempio, il responsabile di un’attività ricettiva turistico alberghiera potrà ancora optare tra l’applicazione del D.M. 9 aprile 1994 e s.m.i. o del D.M. 9 agosto 2016).
Per tali attività permane in vigore, pertanto, il regime del cosiddetto doppio binario.
Nella tabella seguente, si riporta lo schema riepilogativo delle indicazioni sopra illustrate.
In considerazione dell’importanza delle modifiche introdotte dalla norma in argomento, nel rimanere a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento, questa Direzione centrale assicurerà il necessario supporto alle strutture territoriali del C.N.VV.F., anche al fine di consentire l’uniforme applicazione delle disposizioni previste”.
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