Il Consiglio di Stato ha pubblicato ieri il suo parere n. 2777/2016 sullo schema di regolamento dell'Autorità anticorruzione in materia di attività di vigilanza sui contratti pubblici di cui all’art. 211 comma 2 e 213 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (nuovo Codice appalti).
L’Autorità anticorruzione, nell’evidenziare il carattere di novità che, nell’ambito della vigilanza sui contratti pubblici, ha il potere di raccomandazione introdotto dal nuovo Codice appalti, e il significativo impatto che l’adozione degli atti di raccomandazione può produrre sui contratti pubblici di appalto e concessione, ha ravvisato l’esigenza di sottoporre lo schema di regolamento all’esame del Consiglio di Stato.
Lo schema di regolamento disciplina i procedimenti inerenti all’attività di vigilanza, esercitata dall’ANAC, in attuazione dell’art. 213 del codice, rubricato “Autorità Nazionale Anticorruzione” e dell’art. 211, comma 2, dello stesso codice, dedicato in parte ai “pareri di precontenzioso dell’ANAC”.
ALL'ANAC IL POTERE DI EMETTERE RACCOMANDAZIONI VINCOLANTI. Il codice, in attuazione dell’art. 1, comma 1, lett. t), della legge delega (l. n. 11 del 2016), ha rafforzato i poteri dell’Autorità con l’attribuzione, in particolare, di un potere finalizzato all’emissione di raccomandazioni vincolanti nei confronti delle stazioni appaltanti, per l’annullamento in autotutela di atti della procedura di gara illegittimi.
Esse differiscono dalle ordinarie raccomandazioni non vincolanti, che comportano solo conseguenze sanzionatorie, ai sensi dell’art. 213 dello stesso codice, nei confronti delle amministrazioni inadempienti.
Alla luce di questa nuova configurazione «di particolare rilevanza» dei propri poteri, in special modo quello, inedito, di raccomandazione vincolante, l’Autorità, a meno di due anni di distanza dall’emanazione del precedente regolamento del 9 dicembre 2014, ha ravvisato nuovamente l’esigenza di «provvedere alla sua regolamentazione, in maniera da delimitare i presupposti di esercizio del potere e individuare le procedure su cui intervenire», arricchendo l’ambito del precedente regolamento della disciplina delle raccomandazioni vincolanti.
LE CONDIZIONI POSTE DA PALAZZO SPADA PER IL PARERE FAVOREVOLE. Nel suo parere il Consiglio di Stato pone le seguenti condizioni del parere favorevole:
a) l’integrazione del regolamento con la disciplina di tutte le forme di vigilanza previste dall’art. 213, comma 3, del codice, e di tutte le tipologie di atti eventualmente adottabili all’esito del procedimento, segnalandosi che rispetto alla disciplina dettata dall’art. 4 del regolamento del 9 dicembre 2014 spicca, in particolar modo, l’assenza di qualsivoglia disposizione che regoli la vigilanza collaborativa, prevista ora dall’art. 213, comma 3, lett. h), del codice, per gli affidamenti di particolare interesse e attuata previa stipula di protocolli di intesa con le stazioni appaltanti richiedenti, finalizzata a supportarle «nella predisposizione degli atti e nell’attività di gestione dell’intera procedura di gara»;
b) la previsione della partecipazione al procedimento di vigilanza, quando preordinato all’emissione di una raccomandazione vincolante, anche del dirigente responsabile, stante il suo possibile assoggettamento alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’art. 211, comma 2, del codice;
c) la previsione di minime garanzie procedimentali per la c.d. definizione in forma semplificata delle segnalazioni, di cui all’art. 9 dello schema, almeno con l’obbligo di comunicare l’avvio del relativo procedimento e di consentire una pur rapida interlocuzione procedimentale alla stazione appaltante e alle parti interessate;
d) la previsione, nel regolamento, che la raccomandazione sia emanata entro un termine ragionevole, non superiore a 18 mesi dall’avvio del procedimento di vigilanza, fatto salvo il caso di invito all’autotutela quando vi sono i presupposti della risoluzione c.d. comunitaria di cui agli artt. 108 e 176 del codice;
e) la riformulazione dell’art. 15 dello schema, in riferimento alle ispezioni, con indicazione delle modalità di svolgimento;
f) la riformulazione dell’art. 17 dello schema, relativo alla sospensione dei termini procedimentali, con la previsione di un termine massimo per la sospensione, e per non più di una volta.