“Deve ribadirsi che esclusivamente l’appaltatore in possesso dei requisiti “minimi” previsti dal Codice può rimettere a terzi, nelle forme consentite dall’ordinamento vigente, l’elaborazione e la firma della relazione geologica, rientrante tra gli elaborati specialistici facenti parte del progetto di fattibilità tecnico-economica e del progetto esecutivo”.
Così il Consiglio Nazionale dei Geologi nella circolare N° 528 del 16 ottobre 2024, che fa seguito al parere n. 2828 del 26 settembre 2024 del Servizio Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sulla subappaltabilità o meno della relazione geologica ai sensi delle disposizioni del d. lgs. 36/2023 (nuovo Codice dei contratti pubblici).
“Il citato parere premette che il divieto di subappalto della progettazione e delle attività ad essa connesse, così come previsto dall’art. 31, comma 8, del D. Lgs. 50/2016, non è stato riprodotto nell’art. 119 del D. Lgs. 36/2023. Il medesimo parere evidenzia, altresì, nella sommaria risposta al quesito posto, che se l’affidatario dei servizi di architettura e ingegneria non è in possesso dei requisiti per redigere e firmare la relazione geologica, può avere un professionista geologo presente nella struttura di progettazione, nominativamente individuato, con la specifica responsabilità, già in sede di offerta, utilizzando il modulo del raggruppamento temporaneo di professionisti, del contratto di avvalimento, del contratto di lavoro subordinato o del contratto di collaborazione professionale coordinata e continuativa”, si legge nella circolare.
Le osservazioni dei geologi
“Al riguardo, va precisato, innanzitutto, che, in ogni caso, ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di cui all’articolo 66 del Codice:
I) i professionisti singoli o associati devono “essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all’attività prevalente oggetto del bando di gara” ed “essere abilitati all’esercizio della professione nonché iscritti, al momento della partecipazione alla gara, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti” (cfr. Articolo 34 dell’Allegato II.12 del Codice);
II) le società di professionisti devono possedere “organigramma aggiornato comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità e in particolare: 1) i soci; 2) gli amministratori; 3) i dipendenti; 4) i consulenti su base annua, muniti di partita IVA, che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell’ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della società una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall’ultima dichiarazione IVA” (cfr. Articolo 35 dell’Allegato II.12 del Codice);
III) le società di ingegneria devono disporre di almeno un direttore tecnico “in possesso dei seguenti requisiti: a) laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all’attività prevalente svolta dalla società; b) abilitazione all’esercizio della professione da almeno dieci anni nonché iscrizione, al momento dell’assunzione dell’incarico, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti”, nonché di “organigramma comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità e in particolare: a) i soci; b) gli amministratori; c) i dipendenti; d) i consulenti su base annua, muniti di partiva IVA, che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell’ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della società una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall’ultima dichiarazione IVA” (cfr. Articolo 36 dell’Allegato II.12 del Codice);
IV) gli altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura sono tenuti a “predisporre e aggiornare il proprio organigramma comprendente le persone direttamente impiegate nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità con l’indicazione delle specifiche competenze e responsabilità, includendo, tenuto conto della propria natura giuridica: 1) legale rappresentante; 2) amministratori; 3) soci, soci fondatori, associati; 4) dipendenti; 5) consulenti su base annua, muniti di partita IVA, che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell’ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA”, nonché a disporre di almeno un direttore tecnico “in possesso dei seguenti requisiti: a) laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente alla tipologia dei servizi tecnici da prestare; b) abilitazione all’esercizio della professione da almeno dieci anni nonché iscrizione, al momento dell’assunzione dell’incarico, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti” (cfr. Articolo 37 dell’Allegato II.12 del Codice);
V) per i consorzi stabili di società di professionisti, le società di ingegneria e i GEIE, i requisiti di cui agli articoli 35 e 36 dell’Allegato II.12 del Codice devono essere posseduti dai consorziati o partecipanti ai GEIE (cfr. Articolo 38 dell’Allegato II.12 del Codice);
VI) per i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui all’articolo 66, comma 1, lettera f), del Codice, i requisiti di cui agli articoli 35 e 36 dell’Allegato II.12 dello stesso Codice devono essere posseduti dai partecipanti al raggruppamento; cosi come per i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui all’articolo 66, comma 1, lettera e), del Codice, i requisiti minimi dei soggetti di cui all’articolo 37, comma 1, dell’Allegato II.12 dello stesso Codice devono essere posseduti dai partecipanti al raggruppamento (cfr. Articolo 39 dell’Allegato II.12 del Codice).
Le richiamate disposizioni del vigente Codice prevedono, pertanto, in maniera chiara ed incontrovertibile, che il potenziale affidatario dei servizi di architettura e ingegneria deve possedere i requisiti, ivi espressamente prescritti, per redigere e firmare ogni elaborato della progettazione rientrante in tali servizi.
È altrettanto evidente, sulla base delle stesse norme, che solo l’affidatario che possegga tali requisiti “minimi” – come definiti dall’art. 66, comma 2, del Codice – può rimettere a terzi l’elaborazione e la firma della relazione geologica, quale elaborato specialistico. Si tratta, infatti, di requisiti professionali essenziali per l’affidamento del contratto di appalto.
Da una mera lettura dell’art. 108, comma 2, lettera b), del Codice, risulta, inoltre, chiaro che, ai fini degli affidamenti di importo pari o superiore a 140.000 euro, i servizi di ingegneria e architettura sono da equipararsi agli altri servizi di natura tecnica e intellettuale. In tale fase, deve, quindi, garantirsi il rispetto delle modalità e dei limiti, anche di natura civilistica, prescritti per l’esecuzione delle prestazioni d’opera intellettuale da parte di soggetti terzi diversi dall’affidatario.
D’altra parte, l’art. 50, comma 1, lettera b), del Codice prescrive espressamente che, per gli affidamenti diretti dei medesimi servizi di ingegneria e architettura e delle attività di progettazione di importo inferiore a 140.000 euro, la stazione appaltante deve assicurare che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali.
Sulla base delle vigenti disposizioni del Codice, non risulta, invece, condivisibile, così come ritenuto nel parere richiamato in epigrafe, l’ammissibilità di un subappalto cd. “necessario” al fine di supplire alla carenza, in capo all’affidatario, del requisito per redigere e firmare la relazione geologica, seppur mediante l’individuazione nominativa del professionista geologo in sede di offerta. Trattasi, infatti, di uno specifico requisito di qualificazione professionale – cioè l’abilitazione all’esercizio della professione di geologo e l’iscrizione al relativo albo – che è indispensabile per la predisposizione e la sottoscrizione di un elaborato specialistico costituente parte integrante della prestazione principale da identificarsi nella progettazione nel suo insieme, ai sensi dell’art. 41 e dell’Allegato I.7 del Codice; quindi, esso non può ritenersi un generico requisito necessario per l’esecuzione di un’attività scorporabile, che teoricamente potrebbe essere oggetto della fattispecie di subappalto sopra menzionata. Ciò anche per assicurare, in fase esecutiva, il rispetto del comma 12 dell’art. 119 del Codice, laddove prevede che il subappaltatore deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto (così come deve riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, in applicazione dei parametri tabellari stabiliti a norma di legge).
In conclusione, deve ribadirsi che esclusivamente l’appaltatore in possesso dei requisiti “minimi” previsti dal Codice può rimettere a terzi, nelle forme consentite dall’ordinamento vigente, l’elaborazione e la firma della relazione geologica, rientrante tra gli elaborati specialistici facenti parte del progetto di fattibilità tecnico-economica e del progetto esecutivo”.
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