Il nuovo regime forfettario 2019 è destinato agli operatori economici di ridotte dimensioni e con rilevanti semplificazioni ai fini IVA e ai fini contabili. Occorre tuttavia valutare caso per caso l’opportunità di aderirvi. Di seguito riportiamo un breve estratto in merito, elaborato dal dr. Attilio Marcozzi, dello sportello gratuito di consulenza fiscale per gli iscritti presso la sede dell'Ordine degli Architetti di Milano.
“La legge di stabilità 2015 ha introdotto il regime forfettario, destinato agli operatori economici di ridotte dimensioni e con rilevanti semplificazioni ai fini IVA e ai fini contabili.
Con la legge di bilancio 2019 (art.1, commi 9-11 della legge 30 dicembre 2018 n.145) viene aumentato il numero dei potenziali beneficiari: per i professionisti la soglia di reddito che consente l’accesso al regime agevolato passa da 30.000 a 65.000 euro e sono stati eliminati gli ulteriori requisiti di accesso riguardanti il costo del personale e quello dei beni strumentali.
È importante rilevare che, per tutto quanto non espressamente modificato dalla legge di bilancio 2019, si applicano ancora le disposizioni ricomprese nell’art.1, commi 56-75, legge 190/2014. In sostanza, la determinazione del reddito, le aliquote sostitutive, l’esclusione dall’IVA, le semplificazioni degli adempimenti sia contabili che fiscali e la restante normativa del regime forfettario è rimasta inalterata. Per i soggetti in attività le condizioni di accesso dal 2019 vanno verificate nel 2018 e successivamente anno per anno.
Il regime forfettario consente di applicare sul reddito un’unica imposta sostitutiva del 15% in sostituzione di quelle ordinariamente previste (imposte sui redditi, addizionali regionali e comunali, Irap).
Il reddito a cui applicare l’imposta sostitutiva del 15% viene calcolato in base ad un “coefficiente di redditività”, che per i professionisti resta al 78%. Ciò significa che l’imposta sostitutiva del 15% si applica all’ammontare complessivo annuo dei compensi moltiplicato per il coefficiente di redditività del 78%, dal quale comunque vanno sottratti i contributi previdenziali.
Resta l’esonero dal versamento dell’IVA. Ricavi e compensi, inoltre, continuano a non essere assoggettati a ritenuta d’acconto. Si è esclusi anche dall’obbligo di tenuta delle scritture contabili. Restano gli obblighi di numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e di conservazione dei relativi documenti. Inoltre, ai contribuenti che usufruiscono del regime forfettario non si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (sostitutivi degli studi di settore).
Possono accedere al regime forfetario sia i contribuenti che iniziano una nuova un’attività di impresa, arte o professione e che presumono di conseguire ricavi o compensi non superiori a 65.000 euro sia coloro che hanno già avviato un’attività purché abbiano conseguito ricavi o compensi sempre sotto la soglia dei 65.000 euro (nell’ipotesi in cui l’inizio dell’attività avvenga nel corso dell’anno d’imposta, l’importo va ragguagliato ad anno).
Se si esercitano più attività, contraddistinte da codici Ateco differenti, occorre considerare la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.
Non possono avvalersi del regime forfetario:
- i soggetti non residenti, ad eccezione di coloro che risiedono in uno degli Stati membri dell’Unione europea, o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo, che assicuri un adeguato scambio di informazioni, e producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto;
- i soggetti che partecipano contemporaneamente a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari, o che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa arti o professioni;
- le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a tali datori di lavoro.
Il regime forfettario cessa di avere efficacia a partire dall’anno successivo a quello in cui viene meno il requisito di accesso previsto dalla legge ovvero si verifica una delle cause di esclusione.
È stata infine eliminata la causa ostativa prevista nella previgente formulazione che escludeva dal novero dei soggetti potenzialmente beneficiari del regime forfettario chiunque avesse percepito, nell’anno precedente, redditi di lavoro dipendente o assimilati superiori a 30.000 euro.”
In allegato il documento completo
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