Lo scorso 11 agosto è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Ministeriale n.109 del 6 agosto 2023 che regola l’Albo dei Consulenti Tecnici di Ufficio (CTU) dell’Autorità Giudiziaria istituito presso ogni Tribunale. Il testo, inoltre, definisce i dettagli relativi alla formazione, alla tenuta e all'aggiornamento dell'Elenco nazionale dei Consulenti Tecnici di Ufficio, in conformità a quanto disposto dalle norme di attuazione del Codice di Procedura Civile (R.D. 18.12.1941 n. 1368) modificate dal D.Lgs. 10.10.2022 n.149.
Cni: recepiti i nostri numerosi contributi
“Le novità contenute nel testo sono di grande interesse per il Consiglio Nazionale Ingegneri che ha sempre dedicato molte attenzione al tema, in particolare attraverso il Consigliere Carla Cappiello, titolare della delega per l’ingegneria forense”, commenta il CNI.
“Il Decreto Ministeriale n.109 – ha commentato Angelo Domenico Perrini, Presidente del CNI – sebbene sia un testo perfettibile, rappresenta per noi un considerevole successo, in considerazione del fatto che esso ha recepito i nostri numerosi contributi. In questo senso, è stato fondamentale il lavoro svolto dal Gruppo di Lavoro sull’ingegneria forense coordinato da Carla Cappiello. A lei e a tutti i componenti del nostro GdL va il mio personale ringraziamento e quello del Consiglio Nazionale”.
“Desidero esprimere la mia soddisfazione personale e dell’intero Consiglio Nazionale – afferma Carla Cappiello – per il fatto che il testo del Decreto abbia accolto numerosi nostri contributi. Riteniamo, infatti, che con l’attuale formulazione si possano centrare tre obiettivi strategici che noi riteniamo fondamentali per la consulenza tecnica d’ufficio: innalzamento dei livelli di competenze richiesti al tecnico forense, la loro uniformazione a livello nazionale, il coinvolgimento del sistema ordinistico nel processo di qualificazione. Senza contare la grande attenzione rivolta ad altri elementi quali gli obblighi di formazione continua o la regolarità contributiva e previdenziale che consentono, in ultima analisi, di offrire garanzie sempre crescenti al cittadino. Siamo soddisfatti perché su tutti questi aspetti sono stati recepiti i numerosi suggerimenti che il CNI ha sottoposto al Ministero in sede di audizione. A questo proposito mi corre l’obbligo di ringraziare, in qualità di coordinatrice, tutto il gruppo di lavoro sull’Ingegneria forense istituito presso il CNI che ha portato avanti un lavoro davvero approfondito”.
“Naturalmente – prosegue Carla Cappiello – riteniamo si potesse fare ancora di più. Il CNI parte dal presupposto che svolgere l’attività di CTU non debba prescindere dalla conoscenza di alcune fondamentali nozioni di base di tipo giuridico e procedurale. In particolare per quanto riguarda gli ingegneri, riteniamo che il loro accesso all’elenco dei consulenti debba essere subordinato allo svolgimento di uno specifico percorso formativo, al termine del quale essere abilitati all’esercizio di una professione tecnica e al tempo stesso “giuridica”. Tutto questo per evitare situazioni per cui un banale errore procedurale possa compromettere la qualità della consulenza, generando contenziosi o rallentamento dei processi a danno soprattutto dei cittadini. Allo stesso modo, riteniamo indispensabile la partecipazione dell’ingegnere abilitato ad eventi formativi di aggiornamento, finalizzati al mantenimento dei requisiti. Insomma, la nostra proposta complessiva prevedeva un approccio più stringente in tema di formazione e competenze. Dunque, pur apprezzando il Decreto non rinunciamo alla prospettiva di ulteriori miglioramenti e per questo restiamo, come sempre, disponibili ad ulteriori momenti di confronto ed approfondimento, anche in sede di emanazione del regolamento di cui all’art. 8 c. 3 del DM”.
Il tema delle tariffe
Tra i temi che saranno oggetto di ulteriori confronti c’è quello delle tariffe.
“Nel momento stesso in cui come CNI chiediamo che gli ingegneri forensi siano dotati di competenze e conoscenze superiori per esercitare il ruolo di CTU – conclude Carla Cappiello - non possiamo non pretendere che le loro prestazioni professionali siano adeguatamente remunerate. Tutto questo sempre a tutela della qualità delle stesse e, dunque, del cittadino. Per questo motivo ci aspettiamo in tempi brevi il Decreto di aggiornamento delle attuali tariffe giudiziarie sulla base degli indici Istat, in adempimento dell’art. 54 del DPR 115/2012, che sono ferme addirittura al 1999! Detto questo, è necessario riflettere sul fatto che le tariffe sono regolate dalla Legge 319/1980, varata 43 anni fa. Credo sia comprensibile a tutti che a distanza di tutti questi anni la sola definizione delle attività tecniche risulti ampiamente superata. In tutto questo tempo, infatti, si sono accumulate norme su norme e la mole di attività, in termini di accertamenti, che i professionisti sono chiamati ad effettuare rendono la legge ormai carente ed inadeguata. Una volta restituito alla materia un impianto moderno e adeguato alla realtà che viviamo oggi, finalmente si potrà ragionare dei parametri per il calcolo dei compensi. Anche su questo punto il nostro Gruppo di Lavoro darà il proprio contributo in termini di proposte concrete rimanendo a completa disposizione del Governo e delle forze politiche per tutte le interlocuzioni necessarie”.