È stato assegnato alle competenti commissioni di Camera e Senato lo Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di cui al DPR 30 aprile 1999, n. 162, per l'attuazione della direttiva 2014/33/UE relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori nonché per l'esercizio degli ascensori (LEGGI TUTTO).
Vediamo nel dettaglio – con l'ausilio del dossier di Camera e Senato – il contenuto dello schema di nuovo regolamento.
CINQUE ARTICOLI E 12 ALLEGATI. Lo schema di decreto del Presidente della Repubblica si compone di 5 articoli e di un Allegato A, suddiviso a sua volta in 12 Allegati e interviene novellando il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 attuativo della precedente direttiva nella medesima materia. In estrema sintesi il provvedimento introduce modifiche alle disposizioni vigenti riferite ai requisiti degli ascensori e dei relativi componenti di sicurezza, agli adempimenti degli operatori privati interessati e alle relative procedure e alla disciplina dei compiti ed adempimenti riferiti alle amministrazioni pubbliche.
Il D.P.R. 162/1999 è stato già modificato dal: 1. D.P.R 5 ottobre 2010, n.214 per la parziale attuazione della direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori; 2. D.P.R. 19 gennaio 2015, n. 8 per chiudere la procedura di infrazione 2011/4064 ai fini della corretta applicazione della direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi nonché della relativa licenza di esercizio.
ART. 1. L'articolo 1, comma 1 contiene modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 per l'attuazione della direttiva 2014/3 3/UE.
Con la lettera a) il titolo del regolamento è sostituito da un nuovo titolo con il riferimento alla direttiva 2014/33/UE, attuando in tal modo l'articolo 45, paragrafo 1, terzo comma, primo periodo, della direttiva stessa, in aggiunta a quanto già fatto citando la direttiva nelle premesse del regolamento.
La lettera b) dispone l'integrale sostituzione dell'articolo 1 del regolamento, relativo all'ambito di applicazione, che riguarda ascensori in servizio negli edifici e nelle costruzioni destinati al trasporto di persone, di cose e ai componenti di sicurezza per ascensori elencati nell'allegato III. Sono esclusi dall'ambito dì applicazione del regolamento gli apparecchi di sollevamento la cui velocità di spostamento non supera 0,15 mls; gli ascensori da cantiere, gli impianti a fune, comprese le funicolari, gli ascensori appositamente progettati e costruiti a fini militari o di mantenimento dell'ordine, gli apparecchi di sollevamento dai quali possono essere effettuati lavori, gli ascensori utilizzati nei pozzi delle miniere, gli apparecchi di sollevamento destinati al sollevamento di artisti durante le rappresentazioni, gli apparecchi di sollevamento installati in mezzi di trasporto, gli apparecchi di sollevamento collegati ad una macchina c destinati esclusivamente all'accesso ai posti di lavoro, compresi i punti di manutenzione e ispezione delle macchine, i treni a cremagliera e, infine, le scale mobili e i marciapiedi mobili.
La lettera c) dispone l'integrale sostituzione dell'articolo 2 del regolamento, relativo alle definizioni, attuando in tal modo l'articolo 2 della direttiva; tali definizioni innovano in minima parte il testo contenuto nel regolamento.
La lettera d) dispone l'integrale sostituzione dell'articolo 3 del regolamento, in materia di libera circolazione, immissione sul mercato, messa a disposizione sul mercato e messa in servizio di ascensori e componenti di sicurezza per ascensori. Più in particolare è specificato che gli ascensori possono essere immessi sul mercato e messi in servizio soltanto se, correttamente installati, sottoposti a manutenzione adeguata ed utilizzati secondo la loro destinazione, soddisfano i requisiti del presente regolamento. Inoltre i componenti di sicurezza per ascensori possono essere messi a disposizione sul mercato e messi in servizio soltanto se, correttamente montati, sottoposti a manutenzione adeguata ed utilizzati secondo la loro destinazione, soddisfano i requisiti del presente regolamento. Tale articolo recepisce l'articolo 3, paragrafi 1 e 2, e l'articolo 4, paragrafi 4 e 5 della direttiva.
La lettera e) dispone l'integrale sostituzione dell'articolo 4 del regolamento, relativo ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza e misure utili per gli edifici o costruzioni nei quali sono installati gli ascensori. Più in particolare la persona responsabile della realizzazione dell'edificio o della costruzione e l'installatore si comunicano reciprocamente le informazioni necessarie e prendono le misure adeguate per garantire il corretto funzionamento e la sicurezza di utilizzazione dell'ascensore. Tale articolo recepisce i paragrafi 1 e 2, dell'articolo 5, e i paragrafi 3 e 4, dell'articolo 6 della direttiva.
Con la lettera f) sono aggiunti al testo del regolamento gli articoli da 4-bis a 4-octies. In estrema sintesi si prevede che tutti gli operatori economici che intervengono nella catena di fornitura e distribuzione devono adottare, secondo una ripartizione chiara e proporzionata degli obblighi corrispondenti, le misure necessarie per garantire la messa a disposizione sul mercato solo di strumenti conformi alla direttiva. Più in particolare:
Articolo 4-bis in materia di obblighi degli installatori. Nel dettaglio, all'atto dell'immissione nel mercato di un ascensore, gli installatori preparano la documentazione tecnica, eseguono la procedura di conformità di cui all'articolo 6-bis e appongono la marcatura CE. Inoltre appongono un numero identificativo, il loro nome, la loro denominazione commerciale o il loro marchio registrato e l'indirizzo postale. Infine cooperano con le autorità nazionali competenti . Tale articolo recepisce l'articolo 7 della direttiva.
Articolo 4-ter in materia di obblighi dei fabbricanti. Nel dettaglio, all'atto dell'immissione nel mercato dei componenti di sicurezza per ascensori i fabbricanti preparano la documentazione tecnica, eseguono la procedura di conformità di cui all'articolo 6 e appongono la marcatura CE. Inoltre appongono un numero identificativo del tipo, del lotto, della serie e, il loro nome, la loro denominazione commerciale o il loro marchio registrato e l'indirizzo postale. Infine cooperano con le autorità nazionali competenti. Tale articolo recepisce l'articolo 8 della direttiva.
Articolo 4-quater in materia di rappresentanti autorizzati. Nel dettaglio i rappresentanti degli installatori e dei fabbricanti hanno obblighi relativi alla conservazione della dichiarazione di conformità UE e cooperano con le autorità nazionali competenti. Tale articolo recepisce l'articolo 9 della direttiva.
Articolo 4-quinquies in materia di obblighi degli importatori. Nel dettaglio gli importatori immettono sul mercato solo componenti di sicurezza per ascensori conformi; a tal fine assicurano che il fabbricante abbia assolto agli obblighi di cui all'articolo 4-ter. Inoltre anche per gli importatori vige l'obbligo di indicare il loro nome, la loro denominazione commerciale o il loro marchio registrato e l'indirizzo postale e di garantire che le istruzioni che accompagnano i componenti di sicurezza siano redatte in una lingua facilmente comprensibile dagli utilizzatori finali. Infine cooperano con le autorità nazionali competenti. Tale articolo recepisce l'articolo 10 della direttiva.
Articolo 4-sexies in materia di obblighi dei distributori. Nel dettaglio i distributori, prima di immettere un componente di sicurezza per ascensori sul mercato, verificano che vi sia la marcatura CE, la dichiarazione di conformità UE, le istruzioni in una lingua facilmente comprensibile dagli utilizzatori finali e che il fabbricante e l'importatore abbiano rispettato gli obblighi a loro assegnati dagli articoli 4-ter e 4-quinquies. Inoltre i distributori garantiscono che le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non mettano a rischio la conformità. Infine cooperano con le autorità nazionali competenti. Tale articolo recepisce l'articolo 11 della direttiva.
Articolo 4-septies casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori o ai distributori. Tale caso si verifica quando l'importatore o il distributore immettono sul mercato un componente di sicurezza con il loro nome o marchio commerciale, o modificano un componente già immesso sul mercato in modo tale da poterne condizionare la conformità. Tale articolo recepisce l'articolo 12 della direttiva.
Articolo 4-octies in materia di identificazione degli operatori economici. Nel dettaglio tutti gli operatori economici che operano nel campo degli ascensori e dei componenti di sicurezza devono fornire alle autorità competenti e per dieci anni, le informazioni relative ad altri operatori economici cui abbiano fornito componenti o da cui abbiano ricevuto tali componenti. Tale articolo recepisce l'articolo 13 della direttiva.
La lettera g) dispone l'integrale sostituzione dell'articolo 5 del regolamento con un nuovo articolo, relativo alla presunzione di conformità degli ascensori e dei componenti di sicurezza per ascensori per la parte in cui sono conformi a norme tecniche armonizzate, recependo l'articolo 14 delle direttiva.
La lettera h) dispone l'integrale sostituzione dell'articolo 6 del regolamento, relativo alle procedure di valutazione della conformità e dei componenti di sicurezza per ascensori, recependo l'articolo 15 della direttiva.
Con la lettera i) sono aggiunti al testo del regolamento i seguenti articoli: articolo 6-bis in materia di procedure di valutazione della conformità degli ascensori, che sono specificate dettagliatamente nei rispettivi allegati. Tale articolo recepisce l'articolo 16 della direttiva; articolo 6-ter in materia di dichiarazione di conformità UE, che è specificata dettagliatamente nei rispettivi allegati. Tale articolo recepisce l'articolo 17 della direttiva.
La lettera l) dispone l'integrale sostituzione dell'articolo 7 del regolamento, relativo alla marcatura CE, recependo gli articoli 18 e 19 della direttiva, relativi ai principi generali della marcatura CE ed alle regole e condizioni per l'apposizione della stessa. E' richiamata la competenza delle autorità di vigilanza del mercato italiane (Ministero dello sviluppo economico e Ministero del lavoro e delle politiche sociali).
La lettera m) dispone l'integrale sostituzione dell'articolo 8 del regolamento, con un nuovo articolo relativo alla vigilanza del mercato e ai controlli sugli ascensori o sui componenti di sicurezza per ascensori che entrano nel mercato dell'Unione, recependo l'articolo 37 della direttiva e dando attuazione anche all'esigenza di confermare l'individuazione delle autorità nazionali competenti per la relativa attuazione del richiamato regolamento (CE) n. 765/2008, in conformità alle disposizioni contenute nel testo vigente del DPR 162/1999. Così come già previsto dal testo vigente del regolamento, tale competenza è attribuita al Ministero dello sviluppo economico ed al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in coordinamento fra loro, avvalendosi anche dei competenti organi tecnici dell'INAIL, cui sono state nel frattempo trasferite le funzioni già appartenenti all'ISPESL, organismo richiamato nel regolamento vigente. Sono inoltre richiamate, in conformità a quanto già previsto dal regolamento (CE) n. 765/2008 e dalle norme nazionali vigenti, le funzioni di controllo alle frontiere esterne svolte dall'Agenzia dei monopoli e delle dogane.
Con la lettera n) sono aggiunti al testo del regolamento i seguenti articoli:
- articolo 8-bis in materia di procedure a livello nazionale per gli ascensori o i componenti di sicurezza per ascensori che presentano rischi. In estrema sintesi si prevede che nel caso lo strumento non rispetti le prescrizioni, il Ministero dello sviluppo economico si attiva e, a seconda del caso, chiede all'operatore economico di adottare le misure correttive, di ritirarlo dal mercato o di vietare o limitare la messa a disposizione dello strumento sul mercato. Inoltre gli oneri per il ritiro dal mercato di ascensori e componenti di sicurezza degli ascensori sono a carico dell'installatore, ovvero del fabbricante o del suo mandatario Tale articolo recepisce l'articolo 38 della direttiva;
- articolo 8-ter in materia di procedura di salvaguardia dell'Unione: tale procedura, disciplinata dall'articolo 39 della direttiva, riguarda essenzialmente la Commissione europea, ed è pertanto recepita per la sola parte che riguarda la partecipazione alla stessa delle autorità nazionali e, in particolare, del Ministero dello sviluppo economico;
- articolo 8-quater in materia di ascensori o componenti di sicurezza per ascensori conformi che presentano rischi. Anche in questo caso il Ministero dello sviluppo economico si attiva e, a seconda del caso, chiede all'operatore economico di adottare le misure correttive. Inoltre, informa la Commissione e gli Stati membri fornendo tutti i dettagli disponibili per l'identificazione dell'ascensore e dei componenti di sicurezza, nonché la natura dei rischi connessi. Tale articolo attua parte dell'articolo 40 della direttiva che riguarda la partecipazione alla relativa procedura delle autorità nazionali;
- articolo 8-quinquies in materia di non conformità formale: recepisce l'articolo 41 della direttiva, prevedendo che nei casi, ad esempio, di errori formali di compilazione della dichiarazione o di apposizione della marcatura CE, il Ministero dello sviluppo economico chieda all'operatore economico interessato di pone fine allo stato di non conformità in questione; in caso di mancata conformazione, il Ministero adotta misure più drastiche quali la limitazione o il divieto di utilizzo o il ritiro dal mercato dell'ascensore o del componente di sicurezza.
La lettera o) dispone l'integrale sostituzione dell'articolo 9 del regolamento, relativo alla notifica ed all'autorità di notifica, recependo gli articoli 20, 21,22 e 23 della direttiva. Più nel dettaglio il Ministero dello sviluppo economico è designato quale autorità di notifica nazionale responsabile dell'istituzione e dell'esecuzione delle procedure necessarie per la valutazione e la notifica degli organismi di valutazione della conformità e il controllo degli organismi notificati. Il Ministero del lavoro svolge funzioni ai fini dell'attività di autorizzazione sugli organismi notificati e l'organismo unico di accreditamento valuta e controlla gli organismi notificati. Un'apposita convenzione, senza oneri per i Ministeri, regola i rapporti tra ACCREDIA (attuale organismo unico di accreditamento) e i due Ministeri.
Con la lettera p) sono aggiunti al testo del regolamento gli articoli da 9-bis a 9-sexies. Più in particolare:
- articolo 9-bis in materia di prescrizioni relative agli organismi notificati e presunzione di conformità. Nel dettaglio l'organismo di valutazione della conformità è un organismo terzo indipendente dall'organizzazione o dagli ascensori o dai componenti di sicurezza per gli ascensori oggetto di valutazione. Il personale esegue le operazioni di valutazione della conformità con il massimo dell'integrità professionale e della competenza tecnica ed è libero da pressione o incentivo, soprattutto di ordine finanziario, che possa influenzare il giudizio o i risultati delle attività di valutazione. Tale articolo attua gli articoli 24 e 25 della direttiva;
- articolo 9-ter in materia di affiliate e subappaltatori degli organismi notificati. Sono estese alle affiliate e alle appaltatrici le medesime prescrizioni degli organismi notificati di cui sostituiscono le funzioni. Tale articolo recepisce l'articolo 26 della direttiva;
- articolo 9-quater in materia di domanda e procedura di notifica e modifiche delle notifiche. Più in particolare, la domanda di autorizzazione e di notifica è presentata al Ministero dello sviluppo economico corredata dal certificato di accreditamento rilasciato dall'ente nazionale di accreditamento. Il Ministero autorizza e notifica solo quelli che soddisfano le prescrizioni di indipendenza, terzietà e professionalità tecnica; inoltre lo stesso fornisce alla Commissione europea, su richiesta, tutte le informazioni relative alla base della notifica. Tale articolo attua gli articoli 27, 28, 30 e 31 della direttiva;
- articolo 9-quinquies in materia di obblighi operativi degli organismi notificati e ricorsi contro le loro decisioni. Più in particolare, nel compimento dell'attività di valutazione della conformità, gli organismi notificati devono tener conto delle dimensioni dell'impresa, del settore in cui opera, della sua struttura, del grado di complessità della tecnologia dello strumento in questione. Contro le decisioni dei soggetti notificati è sempre ammesso ricorso presso l'ente nazionale di accreditamento. Tale articolo attua gli articoli 32 e 33 della direttiva;
- articolo 9-sexies in materia di obbligo di informazione a carico degli organismi notificati. Nel dettaglio tali organismi debbono informare il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e ACCREDIA di qualunque circostanza che possa influire su un certificato e su una notifica. Inoltre collaborano con gli altri organismi sia attraverso procedure di informazione, sia attraverso sistemi di cooperazione. Tale articolo attua gli articoli 34 e 36 della direttiva.
La lettera q) dispone l'integrale abrogazione dell'articolo 10 del regolamento contenente precedenti disposizioni transitorie relativamente agli organismi notificati, che hanno ormai esaurito completamente i loro effetti.
La lettera r) si limita ad evidenziare che le disposizioni per la sicurezza degli ascensori in servizio sono contenute al Capo II del regolamento e sono in linea con quanto al riguardo previsto dalla direttiva.
La lettera s) dispone l'integrale sostituzione degli allegati del decreto vigente in materia di requisiti essenziali di sicurezza, procedure dì valutazione della conformità, e schema di dichiarazione di conformità.
ART. 2. L'articolo 2 contiene essenzialmente disposizioni di integrazione e modifica del regolamento di cui al DPR 162 del 1999 per esigenze di coordinamento formale e di aggiornamento dei riferimenti interni del testo. Il comma 1, articolato in più lettere, prevede:
- con la lettera a) la modifica dell'articolo 12 del citato regolamento per ampliare da dieci a sessanta giorni il termine per effettuare la documentata comunicazione di messa in esercizio degli impianti;
- le lettere b), c), f, e n), e in parte, la lettera h), provvedono ad aggiornare taluni riferimenti interni del testo, modificati per effetto delle altre modifiche sostanziali apportate alle relative disposizioni;
- la lettera d) precisa che, sempre all'articolo 12, nella predetta comunicazione, l'indicazione dell'impresa che effettua la manutenzione deve essere riferita all'impresa che ha effettivamente accettato il relativo incarico;
- la lettera e) introduce, in un comma aggiuntivo all'articolo 12, la previsione secondo cui la comunicazione tardiva va integrata con un verbale di verifica straordinaria di attivazione dell'impianto;
- la lettera g) aggiorna l'articolo 13, con i riferimenti alla nuova numerazione degli allegati;
- la lettera h) modifica l'articolo 14 evidenziando che la verifica straordinaria successiva ad una verifica con esito negativo, deve evidenziare in modo dettagliato l'avvenuta rimozione delle cause di tale precedente esito negativo;
- la lettera i) modifica il comma 1 dell'articolo 15, relativamente alla procedura di rilascio del certificato di abilitazione e introduce, dopo il comma 1, alcuni nuovi commi aggiuntivi, per risolvere il problema connesso alla mancata salvaguardia - fra gli organi collegiali da escludere dalla generalizzata soppressione di quelli ritenuti non necessari - delle commissioni d'esame costituite dai Prefetti per il rilascio dell'abilitazione al personale incaricato della manutenzione degli ascensori.
La relazione illustrativa precisa che tale soppressione ha, infatti, determinato una situazione di diffuso sostanziale blocco di tali abilitazioni, con riflessi negativi sui servizi di manutenzione e sulle stesse possibilità occupazionali che ne conseguono. La soluzione ipotizzata è quella di una rivitalizzazione della possibilità dì costituire le commissioni d'esami in questione, con riproduzione ed aggiornamento in questa sede delle relative disposizioni che ne regolano la composizione ed il funzionamento, prevedendo che i componenti siano in possesso di adeguate competenze tecniche e che almeno due di essi, tra cui il presidente, siano laureati in ingegneria. E' introdotta però una maggiore flessibilità nella scelta della sede presso cui sostenere l'esame, in modo da favorire collaborazioni e sinergie fra gli uffici territoriali competenti che consentano di contenere i relativi oneri amministrativi e, al tempo stesso, di soddisfare comunque le esigenze di abilitazione, quando in una determinata circoscrizione prefettizia il numero contenuto delle richieste non giustifichi l'organizzazione di una sessione d'esame entro un tempo ragionevole. Per limitare gli oneri anche rispetto a quelli già fino ad oggi sostenuti è espressamente previsto che i componenti della Commissione non fruiscano di alcun compenso o gettone di presenza.
- le lettere l) ed m) apportano modifiche al vigente articolo 15 del regolamento, per introdurre maggiori garanzie e responsabilizzazione in relazione alle manovre di emergenza da effettuarsi, in caso di necessità, da persone diverse dal manutentore, e per migliorare la programmazione degli interventi di manutenzione in tempi proporzionati alle caratteristiche ed all'uso dell'impianto;
- la lettera o) abroga il vigente articolo 18 al fine di aggiornare, spostandole in altra sede, le vigenti disposizioni tariffarie relative all'autorizzazione ed alla notifica degli organismi di valutazione della conformità.
ART. 3. L'articolo 3 prevede l'adozione di tariffe per le attività svolte dai Ministeri interessati, e cioè quelle di autorizzazione e notifica degli organismi di valutazione di conformità di ascensori e componenti di sicurezza per gli ascensori, escludendo espressamente le attività svolte dall'organismo unico nazionale di accreditamento. Le tariffe, e le relative modalità di versamento, sono individuate con decreto interministeriale (Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministero dell'Economia), da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto in commento, e sono aggiornate almeno ogni due anni.
DISPOSIZIONI FINALI. L'articolo 4 contiene le cosiddette disposizioni finali. I commi 1 e 2, prevedono un regime transitorio per la messa in servizio di ascensori o la messa a disposizione sul mercato di componenti di sicurezza, nonché per la validità dei certificati e delle decisioni che rientrano nella disciplina della direttiva 95/16/CE e immessi sul mercato prima del 20 aprile 2016. Tale articolo recepisce l'articolo 44 della direttiva. Il comma 3 prevede che il decreto entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il Ministero dello sviluppo economico, con la circolare n. 79499 del 21/03/2016, ha già dato la necessaria informazione ai destinatari, precisando che l'obbligo di adeguarsi alle nuove disposizioni decorre in ogni caso dal 20 aprile 2016, anche nelle more dell'iter di recepimento della direttiva
Il comma 4, in attuazione dell'articolo 45 della direttiva, prevede che sia il Ministero dello sviluppo economico a comunicare alla Commissione europea il testo delle disposizioni di cui al presente schema di regolamento, una volta adottate e pubblicate, nonché tutte le altre disposizioni di diritto interno successivamente adottate nel medesimo settore.
Il comma 5, recependo l'analoga disposizione di cui all'articolo 47 e le prescrizioni di cui all'articolo 45 della nuova direttiva, prevede che anche nelle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative di diritto interno in vigore, tutti i riferimenti alla direttiva 95/16/CE, si intendano fatti alla direttiva 2014/33/UE.
L'articolo 5 contiene la clausola di invarianza finanziaria.
L'allegato A contiene una novella interamente sostitutiva degli attuali allegati al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162.
12 NUOVI ALLEGATI. I 12 nuovi allegati, parzialmente corrispondenti nel contenuto a quelli sostituiti, sostanzialmente riproducono gli allegati alla nuova direttiva, di cui rispettano anche la numerazione:
Allegato I - Requisiti essenziali di salute e di sicurezza, che corrisponde all'allegato I della nuova direttiva e all'allegato I del regolamento vigente;
Allegato II - Contenuto della dichiarazione di conformità UE, che corrisponde all'allegato II della nuova direttiva e all'allegato II del regolamento vigente, ed è a sua volta articolato in due patti: A) per componenti di sicurezza per ascensori; B) per ascensori;
Allegato III - Elenco dei componenti di sicurezza per ascensori, che corrisponde all'allegato III della nuova direttiva e all'allegato IV del regolamento vigente;
Allegato IV - Esame UE del tipo per gli ascensori e i componenti di sicurezza per ascensori (Modulo B), che corrisponde all'allegato IV della nuova direttiva e all'allegato V del regolamento vigente;
Allegato V - Esame finale degli ascensori, che corrisponde all'allegato V della nuova direttiva e all'allegato VI del regolamento vigente;
Allegato VI - Conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità del prodotto dei componenti di sicurezza degli ascensori (Modulo E), che corrisponde all'allegato VI della nuova direttiva e all'allegato VIII del regolamento vigente;
Allegato VII - Conformità basata sulla garanzia totale di qualità dei componenti di sicurezza per ascensori (Modulo H), che corrisponde all'allegato VII della nuova direttiva e all'allegato IX del regolamento vigente;
Allegato VIII -Conformità basata sulla verifica dell'unità per gli ascensori (Modulo G), che corrisponde all'allegato VIII della nuova direttiva e all'allegato X del regolamento vigente;
Allegato IX - Conformità al tipo con controllo per campione dei componenti di sicurezza per ascensori (Modulo C 2), che corrisponde all'allegato IX della nuova direttiva e all'allegato XI del regolamento vigente;
Allegato X -Conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità del prodotto per gli ascensori (Modulo E), che corrisponde all'allegato X della nuova direttiva e all'allegato XII del regolamento vigente;
Allegato XI - Conformità basata sulla garanzia della qualità più esame del progetto per gli ascensori (Modulo Hl),che corrisponde all'allegato XI della nuova direttiva e all'allegato XIII del regolamento vigente;
Allegato XII - Conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità della produzione degli ascensori (Modulo D), che corrisponde all'allegato XII della nuova direttiva e all'allegato XIV del regolamento vigente.