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Nuovo regolamento ascensori: il parere del Consiglio di Stato

La scelta di non intervenire sulla sicurezza degli ascensori ante 1999 è legittima, ma il Governo deve comunque provvedere con urgenza

mercoledì 14 settembre 2016 - Redazione Build News

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Con il parere n.1852 del 6 settembre 2016, la Sezione Consultiva per gli Atti Normativi del Consiglio di Stato ha dato parere favorevole, con osservazioni, allo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per l’attuazione della direttiva 2014/33/UE relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori nonché per l’esercizio degli ascensori.

Ricordiamo che da questo schema di regolamento, approvato il 20 giugno scorso in via preliminare dal Consiglio dei ministri e approvato anche dalla Conferenza Unificata, è stata cancellata la norma criticata come “tassa sugli ascensori” dalle associazioni dei proprietari immobiliari. Tale disposizione prevedeva che i verificatori, ovvero i soggetti che devono garantire la conformità degli ascensori ed effettuare le necessarie verifiche, al momento della prima verifica periodica effettuassero anche una ulteriore verifica sui requisiti minimi di sicurezza (precisione di fermata e livellamento tra cabina e piano, presenza di illuminazione del locale macchine, presenza ed efficacia dispositivi di richiusura delle porte di piano, etc.) e, nel caso si fosse riscontrata una non corrispondenza dell’ascensore ai requisiti di sicurezza, potessero prescrivere i necessari interventi di adeguamento da svolgersi durante la prima verifica ordinaria e da completarsi comunque entro due anni.

IL PARERE DI PALAZZO SPADA. Nel parere il Consiglio di Stato rileva che gli obiettivi che il regolamento si pone, in coerenza con il quadro europeo, “sono classificabili in due aree. In primo luogo – e non può non avere priorità – quella inerente alla sicurezza degli edifici, declinabile in tre profili:

- il miglioramento della tutela e della sicurezza del mercato dal rischio di immissione e messa in servizio di ascensori e relativi componenti di sicurezza degli ascensori non conformi alle norme di sicurezza, realizzando, altresì, un’efficace azione di sorveglianza del mercato stesso;

- la tutela della salute e dell’incolumità degli operatori professionali e dei consumatori in occasione della manutenzione e dell’utilizzo degli impianti di ascensore;

- una maggiore responsabilizzazione degli operatori economici e qualificazione degli organismi di valutazione della conformità, che diventano protagonisti nella realizzazione di un mercato sicuro.

In secondo luogo quella inerente allo sviluppo del mercato, declinabile in due profili, a breve e medio periodo:

- migliorare il funzionamento del mercato e accrescere la credibilità del marchio CE, eliminando in tal modo i possibili ostacoli anche alla libera e legittima circolazione dei prodotti italiani ed in generale al corretto svolgimento del mercato europeo in tale settore;

- migliorare nel settore la competitività delle imprese e degli organismi notificati che rispettano gli obblighi normativi, come conseguenza del miglioramento della tutela e della sicurezza del mercato dal rischio di immissione e messa in servizio di ascensori e componenti di sicurezza per ascensori non conformi alle norme di sicurezza.”

NESSUN INTERVENTO PER GLI ASCENSORI INSTALLATI PRIMA DEL 1999. Invece, il regolamento “non interviene con riguardo alla sicurezza degli ascensori in servizio installati anteriormente al 1999, ossia all’attuazione della prima direttiva comunitaria.”

Palazzo Spada ricorda che “In Italia, secondo i dati forniti dalle stesse associazioni di categoria rappresentative degli operatori del settore, vi sono circa 700.000 ascensori installati antecedentemente all’attuazione (nel 1999) della Direttiva 95/16/CE, che ha previsto requisiti di sicurezza più efficaci e rigorosi rispetto a quelli all’epoca in uso e in linea con quelli ora sostanzialmente confermati dalla nuova direttiva. Tali ascensori quindi, ove non siano stati oggetto di autonomi interventi di adeguamento o di sostituzione di parti e componenti, non garantiscono a chi li utilizza il medesimo livello di sicurezza garantito dagli ascensori installati più recentemente ed in conformità alla predetta direttiva. Poiché la durata di un impianto di ascensori va ben oltre i venti anni, non può neppure ipotizzarsi che il problema si risolva naturalmente con il completarsi nel medio periodo di un autonomo processo di sostituzione di tutti gli impianti più vecchi. Facendo riferimento solo ai requisiti la cui carenza è più rilevante e, sulla base dell’esperienza, maggiormente collegata ad incidenti, è stato stimato che dei predetti 700.000 ascensori installati prima del 1999 circa il 40% siano ancora caratterizzati da un’inadeguata precisione di arresto della cabina dell’ascensore (problema cui risulta connesso più di un terzo degli infortuni rilevati), circa il 35% presentino problemi relativamente all’adeguatezza dei sistemi di protezione contro urti e schiacciamento per la chiusura delle porte della cabina o al piano (carenza cui risulta connesso più di un quarto degli infortuni rilevati), e circa il 70% è sprovvisto di adeguati dispositivi di illuminazione di emergenza o di richiesta di aiuto dalla cabina.”

Secondo il Consiglio di Stato la scelta di non intervento è formalmente legittima, “poiché la materia è disciplinata non dalla direttiva cui si dà attuazione con il regolamento in esame, ma con la raccomandazione europea 95/216/CE, che è atto non vincolante.”

“Trattandosi di materia attinente all’incolumità pubblica”, Palazzo Spada, “pur non potendo censurare la scelta di rinvio, segnala al Governo l’esigenza di provvedere con urgenza, poiché, al di là dei dati statistici, comunque non tranquillizzanti, vi è un’esigenza – particolarmente avvertita nell’attuale fase storica – di sicurezza a tutti i livelli da parte della comunità nazionale, il cui soddisfacimento ha un impatto fondamentale sul rapporto di fiducia dei cittadini nei confronti dello Stato. Né è il caso di correre il rischio che una significativa differenza degli standard di sicurezza tra vecchi e nuovi impianti sia percepita come un’ingiustificata discriminazione che patiscono i proprietari di edifici acquistati in epoca più antica, legata a un mancato adeguamento alle nuove norme di sicurezza.”

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