Il 20 luglio prossimo entrerà in vigore il decreto 14 maggio 2024, n. 94 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, “Regolamento recante la disciplina del procedimento di approvazione dei progetti e del controllo sulla costruzione e l'esercizio degli sbarramenti di ritenuta (dighe e traverse)”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 156 del 5 luglio.
Il regolamento disciplina il procedimento di approvazione tecnica dei progetti, il controllo sulla costruzione e sull'esercizio degli impianti di ritenuta aventi le caratteristiche dimensionali di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584 e delle opere di derivazione, che da tali impianti di ritenuta traggono origine e sono direttamente alimentate, di cui al comma 4-bis, dell'articolo 6 della legge 1° agosto 2002, n. 166, con o senza restituzione in alveo.
Inoltre, il regolamento disciplina l'individuazione e le modalità di espletamento delle funzioni assegnate alla Direzione generale, concernenti gli aspetti di sicurezza e vigilanza derivanti dalla costruzione, esercizio, dismissione, conservazione e manutenzione delle opere di competenza.
Ambito di applicazione
Sono esclusi dall'applicazione del regolamento: a) gli sbarramenti che determinano invasi adibiti esclusivamente a deposito o decantazione o concentrazione o lavaggio di minerali o di residui industriali o di sostanze diverse dall'acqua; b) le casse di espansione in derivazione; c) le conche di navigazione; d) i serbatoi idrici o di accumulo di altre sostanze realizzati con strutture in elevazione di cemento armato, cemento armato precompresso o acciaio e i serbatoi di accumulo interrati o sotterranei; e) le briglie; f) gli argini fluviali; g) le opere residuali di sbarramenti dismessi; h) le opere di derivazione da impianti di ritenuta non aventi le caratteristiche dimensionali di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584; i) le opere di derivazione da prese su corsi d'acqua non realizzate tramite sbarramenti di ritenuta anche se convoglianti verso di essi le acque prelevate; l) le opere di derivazione ricadenti nella competenza delle regioni e delle Province autonome in base agli accordi di cui al comma 4-quater, dell'articolo 6 della legge 1° agosto 2002, n. 166.
Per le dighe non rientranti nei limiti dimensionali di cui al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, le regioni adottano o aggiornano i propri regolamenti ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 2 del medesimo decreto-legge, disciplinando nell'ambito della propria autonomia regolamentare l'approvazione dei progetti e il controllo sulla costruzione e sull'esercizio delle dighe e delle relative opere di derivazione in relazione alle caratteristiche degli impianti di propria competenza.
Il regolamento si allinea con il nuovo Codice Appalti
“Il nuovo regolamento rappresenta un’importante innovazione normativa, aggiornando una disciplina emanata oltre sessant'anni fa”, sottolinea il MIT in una nota. “Per la prima volta, vengono regolamentati gli interventi sulle dighe esistenti e la vigilanza sulle opere di derivazione. Inoltre, il regolamento si allinea con il nuovo Codice dei contratti pubblici, introducendo due nuovi livelli di progettazione per i lavori pubblici”.
Classi di attenzione
Il MIT evidenzia che “vengono introdotte importanti novità, come le 'classi di attenzione' per gli impianti di ritenuta e le opere di derivazione, che permettono di graduare il sistema dei controlli e la vigilanza. Questa suddivisione consente di incrementare la sicurezza delle 530 grandi dighe vigilate dallo Stato e di rendere più efficiente il processo di approvazione per le nuove dighe.
Si tratta di un intervento normativo particolarmente rilevante visto che molte delle dighe esistenti necessitano manutenzione e interventi per l’incremento della sicurezza, data anche l’età media delle strutture. Inoltre, la nuova norma recepisce le più recenti innovazioni tecnologiche del settore, assicurando che siano mantenute e sviluppate le prassi consolidate e le migliori conoscenze”.
Le Regioni potranno aggiornare le normative applicabili alle piccole dighe
“Il nuovo regolamento sarà anche un punto di riferimento per le regioni, che potranno aggiornare le normative applicabili alle 'piccole dighe'. Il coordinamento con Regioni e Province autonome garantirà uniformità e coerenza nella gestione delle risorse idriche e nella sicurezza delle infrastrutture”, conclude la nota del MIT.