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Nuovo regolamento dighe: due nuovi livelli di progettazione per i lavori pubblici

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo regolamento sulle dighe, che si allinea con il nuovo Codice Appalti. Introdotte importanti novità, come le “classi di attenzione” per gli impianti di ritenuta e le opere di derivazione, che permettono di graduare il sistema dei controlli e la vigilanza

lunedì 8 luglio 2024 - Alessandro Giraudi

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Il 20 luglio prossimo entrerà in vigore il decreto 14 maggio 2024, n. 94 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, “Regolamento recante la disciplina del procedimento di approvazione dei progetti e del controllo sulla costruzione e l'esercizio degli sbarramenti di ritenuta (dighe e traverse)”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 156 del 5 luglio.

Il regolamento disciplina il procedimento  di  approvazione  tecnica  dei  progetti,  il controllo  sulla  costruzione  e  sull'esercizio  degli  impianti  di ritenuta aventi le caratteristiche dimensionali di  cui  all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito,  con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584 e delle  opere  di derivazione, che da tali impianti di ritenuta traggono origine e sono direttamente alimentate, di cui al comma 4-bis, dell'articolo 6 della legge 1° agosto 2002, n. 166, con o senza restituzione in alveo.

Inoltre, il regolamento disciplina l'individuazione e le modalità di espletamento delle funzioni assegnate  alla  Direzione  generale,  concernenti  gli  aspetti   di sicurezza  e  vigilanza  derivanti  dalla   costruzione,   esercizio, dismissione, conservazione e manutenzione delle opere di competenza.

Ambito di applicazione

Sono esclusi dall'applicazione del regolamento: a) gli sbarramenti che determinano invasi adibiti  esclusivamente a deposito o decantazione o concentrazione o lavaggio di  minerali  o di residui industriali o di sostanze diverse dall'acqua; b) le casse di espansione in derivazione; c) le conche di navigazione; d) i serbatoi idrici o di accumulo di altre  sostanze  realizzati con  strutture  in  elevazione  di  cemento  armato,  cemento  armato precompresso  o  acciaio  e  i  serbatoi  di accumulo  interrati   o sotterranei; e) le briglie; f) gli argini fluviali; g) le opere residuali di sbarramenti dismessi; h) le opere di derivazione da impianti di ritenuta non aventi  le caratteristiche dimensionali di cui  all'articolo  1,  comma  1,  del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584; i) le  opere  di  derivazione  da  prese  su  corsi  d'acqua  non realizzate tramite sbarramenti  di  ritenuta  anche  se  convoglianti verso di essi le acque prelevate; l) le opere  di  derivazione  ricadenti  nella  competenza  delle regioni e delle Province autonome in base  agli  accordi  di  cui  al comma 4-quater, dell'articolo 6 della legge 1° agosto 2002, n. 166.

Per le dighe non rientranti nei limiti dimensionali  di  cui  al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge  8  agosto  1994,  n.  507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994,  n.  584, le regioni adottano o aggiornano i propri regolamenti  ai  sensi  del comma 2-bis dell'articolo 2 del medesimo decreto-legge, disciplinando nell'ambito della propria autonomia regolamentare l'approvazione  dei progetti e il controllo  sulla  costruzione  e  sull'esercizio  delle dighe e  delle  relative  opere  di  derivazione  in  relazione  alle caratteristiche degli impianti di propria competenza.

Il regolamento si allinea con il nuovo Codice Appalti

Il nuovo regolamento rappresenta un’importante innovazione normativa, aggiornando una disciplina emanata oltre sessant'anni fa”, sottolinea il MIT in una nota. “Per la prima volta, vengono regolamentati gli interventi sulle dighe esistenti e la vigilanza sulle opere di derivazione. Inoltre, il regolamento si allinea con il nuovo Codice dei contratti pubblici, introducendo due nuovi livelli di progettazione per i lavori pubblici”.

Classi di attenzione

Il MIT evidenzia che “vengono introdotte importanti novità, come le 'classi di attenzione' per gli impianti di ritenuta e le opere di derivazione, che permettono di graduare il sistema dei controlli e la vigilanza. Questa suddivisione consente di incrementare la sicurezza delle 530 grandi dighe vigilate dallo Stato e di rendere più efficiente il processo di approvazione per le nuove dighe.

Si tratta di un intervento normativo particolarmente rilevante visto che molte delle dighe esistenti necessitano manutenzione e interventi per l’incremento della sicurezza, data anche l’età media delle strutture. Inoltre, la nuova norma recepisce le più recenti innovazioni tecnologiche del settore, assicurando che siano mantenute e sviluppate le prassi consolidate e le migliori conoscenze
”.

Le Regioni potranno aggiornare le normative applicabili alle piccole dighe

Il nuovo regolamento sarà anche un punto di riferimento per le regioni, che potranno aggiornare le normative applicabili alle 'piccole dighe'. Il coordinamento con Regioni e Province autonome garantirà uniformità e coerenza nella gestione delle risorse idriche e nella sicurezza delle infrastrutture”, conclude la nota del MIT.

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