Il nuovo rito introdotto, per i ricorsi in materia di contratti pubblici, dall’art. 204 del nuovo Codice dei contratti, approvato con d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che ha inserito il comma 6 bis all’art. 120 c.p.a., non si applica all’impugnazione dei provvedimenti di aggiudicazione della gara, che restano disciplinati dal comma 6 dello stesso art. 120, non essendo tali atti inclusi nell’elenco individuato dal precedente comma 2 bis.
Così la terza sezione del Consiglio di Stato nella sentenza n. 4528 del 27 ottobre 2016, con la quale Palazzo Spada ribadisce che ai sensi dell’art. 216 del decreto legislativo n. 50/2016 le disposizioni del nuovo Codice Appalti si applicano alle procedure ed ai contratti per i quali i bandi o avvisi sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del Codice.
IL TAR SICILIA SUI PRESUPPOSTI PER L'APPLICAZIONE DEL NUOVO RITO APPALTI. Con l'ordinanza n. 1082 del 28 ottobre 2016, il Tar Palermo (sez. III) ha affermato che i commi 2 bis e 6 bis dell’art. 120 c.p.a., introdotti dall’art. 204 del nuovo Codice dei contratti pubblici, non si applicano se non si è perfezionato l'iter procedimentale previsto dal suddetto Codice, e quindi se le determinazioni della Commissione di gara sono contenute in verbali pubblicate sul sito della stazione appaltante e non sul profilo del comune committente, come prescritto dal nuovo Codice.
Peraltro, seppure l'art. 120 c.p.a., nella sua attuale formulazione, è norma processuale, con la conseguenza che dovrebbe affermarsi la sua immediata applicazione, non appare ragionevole l’estensione del rigoroso regime, dalla stessa previsto in ordine ai ristretti termini di decadenza, a provvedimenti di ammissione adottati più di 30 giorni prima della sua entrata in vigore, con conseguente spostamento del dies a quo a tale data.