Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, come anticipato nel corso della quarta riunione del Tavolo Piano Casa, ha indetto una consultazione allo scopo di acquisire dagli operatori del settore contributi concreti per il riordino e la semplificazione della disciplina in materia di edilizia e costruzioni. A questo scopo ha predisposto un’apposita piattaforma per l’inserimento dei suddetti contributi.
Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, il Consiglio Nazionale degli Architetti, Paesaggisti, Pianificatori e Conservatori e il Consiglio Nazionale Geometri e Geometri laureati, in considerazione dell’importanza della materia e della necessità di pervenire all’elaborazione di un nuovo Testo Unico delle Costruzioni, hanno lavorato congiuntamente al fine di provvedere a sottoporre al Ministero una serie di proposte concrete che vengono qui indicate per punti. Tale contributo sarà oggetto di un documento di sintesi.
Tipologie di intervento edilizio
Il primo punto è relativo al riordino e alla revisione delle tipologie di intervento edilizio: la declinazione delle categorie di intervento deve dare priorità all’attenzione nei confronti del costruito, nel quadro dei principi della sostenibilità. Segue la razionalizzazione dei titoli abilitativi relativi a ciascuna delle tipologie di intervento edilizio che dovrà basarsi sulla riduzione dei titoli edilizi.
Tipologie di difformità
C’è poi la definizione delle diverse tipologie di difformità che va formulata nell’ottica di una massima semplificazione e chiarezza interpretativa, che può essere raggiunta con due sole tipologie ben demarcate, la parziale difformità e la totale difformità.
Così come per i Titoli Edilizi, le difformità dovranno divenire norme di principio, uniche e valide sull’intero territorio nazionale. Quanto allo stato legittimo immobiliare e relativi titoli legittimanti, esso deve espressamente prevedere, oltre ai titoli rilasciati, quelli divenuti efficaci anche in assenza di una diretta verifica degli uffici comunali, a condizione che siano maturate le condizioni di cui all’articolo 21-novies della L. 241/1990.
Norme Tecniche delle Costruzioni
Sulle Norme Tecniche delle Costruzioni si rileva che il DPR 380/2001 fu promulgato anteriormente all’emanazione delle NTC 2018, pertanto il TUE deve recepire i principi generali, i criteri di pianificazione, progettazione, realizzazione e gestione delle opere strutturali da esse derivanti. Importante l’introduzione della definizione del livello di affidabilità di una costruzione in relazione al livello di rischio. Occorre semplificare le pratiche strutturali: rendendole digitalizzate ed unificate in tutta Italia con modelli procedurali standard. Analoga definizione, da avere in modo univoco in tutta Italia, deve esserci sulla classificazione degli interventi rilevanti e non dal punto di vista strutturale.
Digitalizzazione
Per quanto riguarda digitalizzazione delle procedure, istituzione dell’Anagrafe e Fascicolo digitale delle costruzioni si considera la costituzione dello Sportello unico comunale una misura essenziale per lo snellimento delle procedure amministrative. Inoltre, è considerata essenziale l’istituzione dell’anagrafe delle costruzioni per opere pubbliche e private e l’introduzione del fascicolo digitale della costruzione con la raccolta di tutte le informazioni relative al fabbricato.
Responsabilità professionale
In tema di responsabilità dei soggetti professionali si chiede, in analogia e a rafforzare quanto indicato dalla legge sull’equo compenso, che il termine di prescrizione per l’esercizio dell’azione di responsabilità professionale debba decorrere dal giorno del compimento della prestazione da parte del professionista ed esaurirsi nei 10 anni successivi.
Sostenibilità delle costruzioni
Sulla sostenibilità delle costruzioni la nuova normativa edilizia deve prevedere il rispetto di criteri legati all’impatto ambientale ed alla gestione delle risorse nell’ottica del miglioramento delle condizioni di benessere e sicurezza delle persone e favorire, con l’allineamento delle politiche fiscali, la ristrutturazione e il riutilizzo adattivo dei fabbricati.
Rigenerazione urbana
Infine, in tema di rigenerazione urbana, la normativa deve prevedere una netta distinzione tra la disciplina della ristrutturazione edilizia e quella ben più complessa della rigenerazione urbana, il cui ambito, dovrebbe riguardare prioritariamente programmi di recupero e riqualificazione del patrimonio immobiliare a scala urbana e non edilizia, al fine di incidere sui palesi squilibri tra aree centrali e periferiche. L’auspicio è che venga al più presto definita una nuova normativa che operi per la ricomposizione dei diversi contesti urbani in una visione policentrica di prossimità.