Sul Bollettino Agcm n. 1 del 4 gennaio 2021 è pubblicato l'atto di segnalazione AS1713 - Obblighi di verifica periodica dei dispositivi di protezione degli impianti elettrici, rivolta ai Presidenti del Senato e della Camera e al Ministero dello Sviluppo economico.
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua riunione del 15 dicembre 2020, ha ritenuto di svolgere, si sensi dell’articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, alcune osservazioni in merito alle disposizioni contenute nell’articolo 7-bis del DPR 462/2001 recante "Banca dati - informatizzata, comunicazione all'INAIL e tariffe", introdotto dall’art. 36 del Decreto Legge n. 162/2019, convertito dalla legge n. 8/2020.
L’articolo 7-bis del D.P.R. n. 462/2001 istituisce una banca dati gestita dall’INAIL al fine di potenziare il controllo sull’effettiva ottemperanza, da parte dei datori di lavoro, degli obblighi di verifica periodica dei propri impianti elettrici.
Tale disposizione, inoltre, al comma 4 prevede l’applicazione delle tariffe ISPSEL da parte degli operatori che erogano i servizi di verifica periodica degli impianti elettrici di messa a terra e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche e degli impianti in luoghi con pericolo di esplosione, di cui agli articoli 4 e 6 del D.P.R. citato. La ratio dell’introduzione del tariffario è ricondotta alla necessità di “privilegiare la professionalità e la competenza, nell'interesse della sicurezza degli utenti e dei lavoratori”.
Le suddette tariffe sono altresì utilizzate come parametro per il calcolo del contributo che i medesimi operatori devono versare all’INAIL per finanziare la gestione della banca dati. In particolare, il comma 3 della disposizione in esame prevede che tale contributo sia pari al 5% della tariffa ISPSEL applicata. Come si evince dalla relazione tecnica dell’articolo 36 del Decreto Legge n. 162/2019, che ha introdotto la norma in esame, il richiamo alla tariffa ISPSEL ha il fine di assicurare l’uniformità dei versamenti dovuti da tali operatori.
Sulla restrittività delle tariffe l’Autorità si è espressa in numerose occasioni, evidenziando come le normative che impediscono agli operatori economici di utilizzare la leva del prezzo quale strumento per differenziare la propria presenza sul mercato abbiano effetti negativi sulla concorrenza. La previsione di prezzi fissi o minimi, fra le altre cose, impedisce agli operatori di ampliare la propria quota di mercato, fornendo i propri servizi al di sotto del prezzo fissato e di far beneficiare i clienti/consumatori dei vantaggi derivanti da misure di razionalizzazione ed efficienza implementate dall’impresa. Anche laddove le tariffe non siano obbligatorie, le stesse sono comunque in grado di creare distorsioni della concorrenza in quanto, utilizzate quali parametri di riferimento, possono determinare l'allineamento dei prezzi praticati dagli operatori del mercato.
L’articolo 7-bis, prevedendo l’applicazione di un tariffario per i servizi di verifica periodica degli impianti elettrici citati introduce, quindi, una disposizione contraria ai principi concorrenziali, in quanto idonea ad eliminare la competizione tra operatori nella determinazione di una variabile fondamentale quale il prezzo del servizio erogato.
L’utilizzo di un tariffario nel settore in esame non sembra peraltro giustificato dalla necessità di assicurare uniformità della contribuzione in favore dell’INAIL né da quella di favorire professionalità e competenza nell’interesse della sicurezza degli utenti e dei lavoratori.
In particolare, non appare necessario parametrare il contributo dovuto per la gestione della banca dati INAIL alla tariffa ISPSEL, atteso che l’uniformità della contribuzione in favore dell’INAIL potrebbe essere garantita diversamente, ad esempio prevedendo un’unica contribuzione a quota fissa o differenziata per scaglioni.
Anche con riguardo alla necessità di assicurare la qualità dei servizi erogati e dunque la sicurezza degli utenti e dei lavoratori, l’introduzione di un tariffario non appare la misura più adeguata e meno restrittiva possibile rispetto agli obiettivi da perseguire. Peraltro, nel settore in esame, la qualità dei servizi erogati è già garantita da numerose disposizioni normative. In particolare, il regime autorizzatorio previsto per gli operatori che operano sui mercati interessati e i relativi controlli previsti dalla disciplina di settore, già tutelano il mantenimento di un adeguato livello qualitativo dei servizi. La previsione di una tariffa, sia essa obbligatoria o meno, non appare quindi necessaria e proporzionata a garantire la qualità dei servizi in esame.
In proposito, anche la giurisprudenza della Suprema Corte, sebbene con riferimento alle tariffe professionali, ha affermato che “la tariffa non è di per sé garanzia della qualità della prestazione, così la deroga alla tariffa con la pattuizione di un compenso più basso rispetto alla stessa non equivale in alcun modo a prestazione scadente”.
Infine, non può non considerarsi che l’articolo in esame riguarda un contesto di mercato in cui, come più volte osservato dall’Autorità, gli equilibri competitivi risultano già alterati a causa del duplice ruolo rivestito dagli organismi pubblici che operano al contempo quali controllori dell’obbligo di sottoporre a verifica gli impianti citati e quali operatori che svolgono in concorrenza con altri soggetti i servizi di verifica degli impianti stessi. In particolare, l’Autorità, proprio con riferimento alla disciplina di cui al D.P.R. n. 462/2001, ha osservato che “la situazione di incompatibilità che la citata normativa è suscettibile di determinare nella misura in cui la stessa consente lo svolgimento delle attività di verifica sopra indicate alle Aziende Sanitarie Locali (di seguito ASL), cui, nel contempo, sono riservate ex lege le funzioni di vigilanza e controllo circa l’ottemperanza all’obbligo di esecuzione delle verifiche stesse” e rappresentato che “l'affidamento della funzione di controllore ad un soggetto, che può contemporaneamente operare sul mercato in concorrenza con altre imprese, può assumere rilevanza, sotto il profilo concorrenziale, in relazione al pericolo che ciò conferisca allo stesso soggetto un ingiustificato vantaggio”.
In conclusione, dunque, l’Autorità auspica un riesame della citata normativa al fine di adeguare la stessa ai principi posti a tutela della concorrenza.
L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha anche inviato all'Unione Italiana Organismi Notificati e Abilitati (UN.I.O.N.) una lettera che riportiamo: