Con il Comunicato del Presidente del 10 gennaio 2024, l'Anac fornisce indicazioni per l’assolvimento degli obblighi di pubblicità legale dei bandi di gara in ambito nazionale.
“A partire dal 1° gennaio 2024, la pubblicità legale a livello nazionale dei bandi e degli altri atti di gara è garantita dalla BDNCP tramite la quale sono pubblicati nella piattaforma per la pubblicità legale degli atti.
La pubblicazione sulla piattaforma per la pubblicità legale presso la BDNCP sostituisce la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a tutti gli effetti, ivi compresa la decorrenza degli effetti giuridici degli atti pubblicati.
Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assolvono gli obblighi di pubblicità legale sulla BDNCP attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate. A tal fine compilano sulla piattaforma i bandi e gli avvisi secondo i template predisposti per la pubblicazione sulla BDNCP. Le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate per la fase di pubblicazione, interagendo in modalità interoperabile con la BDNCP, trasmettono a quest’ultima tutti i dati necessari alla pubblicazione.
La nuova disciplina della pubblicità legale, che è parte del più ampio sistema di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici (articoli da 19 a 36 del Codice), si applica inderogabilmente a decorrere dal 1° gennaio 2024 a tutte le gare il cui avvio non si è perfezionato entro il 31 dicembre 2023.
Una procedura s’intende avviata alla data di pubblicazione del relativo bando. La data di pubblicazione del bando a cui fare riferimento è quella della prima pubblicazione sulla GUUE o sulla GURI”.
Le indicazioni dell'Anac
“In considerazione di quanto sopra, si richiama l’attenzione delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti sulle seguenti indicazioni:
a) le procedure di gara soggette agli obblighi di pubblicazione a livello europeo il cui bando è stato pubblicato sulla GUUE entro il 31 dicembre 2023 assolvono efficacemente gli obblighi di pubblicità legale a livello nazionale tramite la pubblicazione su GURI. Per queste gare, gli effetti giuridici dell’atto pubblicato continuano a decorrere dalla data di pubblicazione in GURI;
b) le procedure di gara soggette agli obblighi di pubblicazione a livello europeo il cui bando è stato solo inviato al TED entro il 31 dicembre 2023 ma non anche pubblicato su GUUE entro tale data rientrano nell’ambito di applicazione della nuova disciplina della pubblicità legale e sono pertanto tenute ad assolvere gli obblighi di pubblicità legale a livello nazionale tramite la BDNCP.
Per tale motivo, per queste gare, la pubblicazione del bando su GURI in data successiva al 1° gennaio 2024 non è conforme agli articoli 27, 84 e 85 del d.lgs. 36/2023 e risulta inidonea ad assolvere agli obblighi di pubblicità legale.
Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti titolari di gare che ricadono in tale condizione sono invitati a valutare il ritiro del bando in autotutela, al fine di poter impostare ex novo la gara tramite piattaforma di approvvigionamento digitale certificata e procedere alla trasmissione alla BDNCP dei dati necessari alla pubblicazione, sia a livello europeo che nazionale, tramite interoperabilità con la BDNCP stessa, in conformità a quanto previsto nella Delibera n. 263/2023;
c) le procedure di gara soggette ai soli obblighi di pubblicazione a livello nazionale il cui bando è stato solo inviato a GURI entro il 31 dicembre 2023 ma non anche pubblicato entro tale data, rientrano anch’esse nell’ambito di applicazione della nuova disciplina della pubblicità legale e sono pertanto tenute ad assolvere gli obblighi di pubblicità legale a livello nazionale tramite la BDNCP.
Anche in questo caso le stazioni appaltanti e gli enti concedenti titolari di gare che ricadono in tale condizione sono invitati a valutare il ritiro del bando in autotutela, al fine di poter impostare ex novo la gara tramite piattaforma di approvvigionamento digitale certificata e procedere alla trasmissione alla BDNCP dei dati necessari alla pubblicazione a livello nazionale tramite interoperabilità con la BDNCP stessa, in conformità a quanto previsto nella Delibera n. 263/2023.”