Confartigianato e Cna esprimono soddisfazione per l’impegno del Governo a chiarire, mediante un intervento normativo ad hoc, l’esclusione dall’obbligo di assicurare per la responsabilità civile verso i terzi una serie di mezzi, a cominciare dai carrelli elevatori.
È quanto emerge dalla risposta del 17 luglio scorso del sottosegretario alle Infrastrutture e Trasporti, Tullio Ferrante, a una interrogazione in commissione Trasporti alla Camera, presentata su sollecitazione di Confartigianato e Cna dall’onorevole Antonio Baldelli.
A seguito dell’entrata in vigore delle nuove regole fissate dal decreto legislativo 184/2023, infatti, artigiani e piccole imprese hanno ricevuto dalle compagnie assicurative proposte per la sottoscrizione di polizze relative a muletti, veicoli stazionanti in rimesse e rimorchi di complessi veicolari, generando in prospettiva un rischio concreto di impennata dei costi aziendali.
Confartigianato e Cna apprezzano, quindi, la volontà del Governo di sgombrare il campo dalle incertezze prodotte in questi mesi, ma chiedono che venga tradotta in interventi normativi immediati.
Il testo integrale della risposta all'interrogazione
Riportiamo il testo integrale della risposta del sottosegretario Ferrante:
“In riferimento al quesito posto, rappresento quanto segue sulla base degli elementi forniti dal Ministero delle imprese e del made in Italy competente in materia.
Con il decreto legislativo n. 184 del 22 novembre 2023 è stata recepita nell’ordinamento nazionale la direttiva (UE) 2118 del 2021 concernente l’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità. In particolare, è stata introdotta una nuova definizione di veicolo, mediante modifiche al decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 2005, recante il Codice delle assicurazioni private, che recepisce la nuova definizione di « veicolo » ed « uso del veicolo » in conformità a sentenze recenti della Corte di giustizia dell’Unione europea.
Le motivazioni sottese a tale intervento normativo sono rinvenibili nella necessità di garantire la chiarezza e la certezza del diritto, in linea con i recenti interventi giurisprudenziali della suddetta Corte che, sul punto, ha precisato che i veicoli sono destinati di norma a fungere da mezzo di trasporto, indipendentemente dalle loro caratteristiche, e che per uso si intende qualsiasi utilizzo conforme alla loro funzione abituale in quanto mezzi di trasporto, indipendentemente dal terreno su cui sono utilizzati e dal fatto che siano fermi o in movimento. Si precisa, inoltre, che la direttiva (CE) 103 del 2009 non è applicabile se, al momento dell’incidente, la funzione abituale del veicolo è un « uso diverso da quello in quanto mezzo di trasporto ».
Da ciò ne consegue che l’obbligo assicurativo, in conformità alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, è legato ora non più alla circolazione del veicolo, bensì alla funzione dello stesso, cioè al suo utilizzo quale mezzo di trasporto al momento del sinistro.
In seguito alla pubblicazione del decreto legislativo n. 184 del 2023, e ad una prima fase applicativa dello stesso, il MIMIT ha comunicato che sono pervenuti diversi quesiti da parte degli stakeholders del settore che hanno fatto emergere situazioni concrete, quali quelle descritte dal deputato interrogante.
Pertanto, a seguito di un’interlocuzione avviata con l’IVASS sul tema, il MIMIT sta valutando l’opportunità di una possibile iniziativa normativa volta a normare tali ipotesi, anche al fine di escludere l’obbligo assicurativo con riferimento ai carrelli elevatori”.