Con la sentenza n. 61/2017, il Tribunale di Parma ha precisato che l’obbligo assicurativo all’Inail è inapplicabile per i liberi professionisti di uno studio associato.
Secondo il Tribunale di Parma, il tentativo dell’Inail di assimilare una Società tra Professionisti - STP ad una società di fatto è una “irragionevole forzatura”. Si presentano infatti delle criticità nell'applicazione della normativa Inail agli studi associati dato che la normativa sulle STP non prevede una disciplina specifica per la tutela assicurativa dei partecipanti della società.
Sulla questione è intervenuta anche una pronuncia della Corte Costituzionale che, con l’ordinanza dell’11 febbraio 2016, ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Brescia relativamente alla sussistenza dell’obbligo assicurativo Inail per gli studi professionali. La Consulta ha precisato che spetta alla prudente discrezionalità del legislatore stabilire l’area dei lavoratori beneficiari dell’assicurazione obbligatoria.
In allegato la sentenza n. 61/2017 del Tribunale di Parma