Ridurre il peso economico delle calamità naturali sul bilancio statale, e consentire alle imprese di ottenere indennizzi in tempi più rapidi.
È questo l'obiettivo dell'obbligo assicurativo per la copertura dei rischi catastrofali, introdotto dall’articolo 1, commi 101-111, della legge di Bilancio 2024 (Legge n. 213 del 30 dicembre 2023).
L'obbligo assicurativo, originariamente fissato al 31 dicembre 2024 dalla legge di Bilancio, è stato prorogato fino al 31 marzo 2025 in virtù del Milleproroghe 2025 (decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito con modificazioni nella Legge 21 febbraio 2025, n. 15 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio). L'obbligo è vincolante indipendentemente dall'entrata in vigore del decreto e dalle relative norme transitorie stabilite al suo interno.
Il decreto del MEF e il dossier dell'ANCE
Come ricorda l'Ance in un dossier del 28 febbraio (in allegato), la legge n. 213/2023 aveva rinviato ad un successivo decreto la possibilità di stabilire ulteriori modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione nonché le modalità di individuazione degli eventi calamitosi e catastrofali suscettibili di indennizzo, nonché di determinazione e adeguamento periodico dei premi. In attuazione di tale previsione il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha adottato il decreto n.18 del 30 gennaio 2025 “Regolamento recante modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione dei rischi catastrofali ai sensi dell’articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2023, n. 213”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2025.
Il decreto disciplina:
a) le modalità di individuazione degli eventi calamitosi e catastrofali di cui all’articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;
b) le modalità di determinazione e adeguamento periodico dei premi, anche tenuto conto del principio di mutualità;
c) i limiti alla capacità di assunzione del rischio da parte delle imprese assicuratrici, ai sensi dell’articolo 1, comma 103, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;
d) l’aggiornamento dei valori di cui all’articolo 1, comma 104, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;
e) le modalità di coordinamento in relazione agli atti di regolazione e vigilanza prudenziale di competenza dell’IVASS.
I beni immobili esclusi dalla copertura assicurativa
Sono esclusi dalla copertura assicurativa i beni immobili che risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione.
I danni non coperti dalla polizza
La polizza assicurativa, stipulata ai sensi del decreto, non copre:
a) i danni che sono conseguenza diretta del comportamento attivo dell’uomo o i danni a terzi provocati dai beni assicurati a seguito di eventi;
b) i danni conseguenza diretta o indiretta di atti di conflitti armati, terrorismo, sabotaggio, tumulti;
c) i danni relativi a energia nucleare, armi, sostanze radioattive, esplosive, chimiche o derivanti da inquinamento o contaminazione.