Dal 1° novembre, con l’entrata in vigore dell’art. 33, comma 3-bis del d.lgs. n. 163/2006, i Comuni non capoluogo di provincia devono espletare le procedure di acquisizione di lavori servizi e forniture, attraverso le unioni di comuni, sottoscrivendo accordi consortili e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo agli strumenti elettronici di acquisto gestiti dalla Consip o da altro soggetto aggregatore di riferimento.
NUOVO COMUNICATO DEL PRESIDENTE ANAC CANTONE. “Secondo quanto emerso dalle attività di rilascio dei C.I.G. dell’Autorità e dai lavori del tavolo tecnico in essere con la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome”, si legge nel comunicato del Presidente Anac del 2 dicembre 2015, “nell’ipotesi in cui i comuni optino per lo schema organizzativo di carattere convenzionale - che non prevede l’istituzione di un autonomo soggetto dotato di personalità giuridica per lo svolgimento delle procedure di aggiudicazione - possono porsi problemi di competenza e di responsabilità, sia con riferimento agli adempimenti nei riguardi dell’Autorità, che più in generale nei rapporti con gli appaltatori, soprattutto in caso di contenzioso”.
L'Autorità anticorruzione ricorda di aver già fornito, con la recente determinazione n. 11 del 23 settembre 2015, “molte indicazioni operative in ordine alle modalità di individuazione del RUP, per tutti casi di acquisto aggregato e, in particolare, quello in cui sia stato utilizzato uno schema organizzativo di carattere convenzionale con la scelta di un ente che funge da capofila. Tuttavia, potrebbero residuare alcune questioni nella ripartizione degli obblighi informativi tra amministrazioni deleganti e delegate e nella identificazione del soggetto che ha la legittimazione attiva e passiva in giudizio, nelle ipotesi di contenzioso che riguardi la gara”.
IL CRITERIO GENERALE. Pertanto, l’Anac “ritiene opportuno richiamare e ribadire il criterio generale già enunciato nella determinazione n. 11 del 23 settembre 2015, in base al quale il miglior raccordo tra le amministrazioni coinvolte nelle diverse fasi del medesimo procedimento di aggiudicazione per definire le modalità di conduzione dello stesso, deve essere realizzato nell’ambito delle convenzioni; infatti, l’atto con il quale i comuni si aggregano al fine di procedere congiuntamente all’aggiudicazione degli appalti è lo strumento più adatto non solo «……..ad individuare la struttura o l’ufficio preposto alla gestione centralizzata della gara ma a formalizzare e regolamentare anche la disciplina che assicurerà il suo legittimo e corretto funzionamento, alla luce del quadro normativo di riferimento.»”.
Quindi, l'Autorità invita “tutti i soggetti coinvolti nell’applicazione dell’art. 33, comma 3-bis, che intendono realizzare una forma di aggregazione di natura convenzionale, a provvedere ad una puntuale predeterminazione dei soggetti sui quali ricadranno sia gli obblighi informativi che la legittimazione attiva e passiva in giudizio, riservando a tali finalità apposite clausole delle convenzioni”.