Con la conversione in legge del Decreto Rilancio (L. 11 settembre 2020, n° 120) sono diventate definitive le modifiche al testo dell’art. 16 del D.L. 185/2008 in materia di domicilio digitale dei professionisti, con l’obiettivo di semplificare le comunicazioni telematiche tra imprese, professionisti e Pubbliche Amministrazioni.
Le novità
Per imprese e professionisti iscritti agli albi professionali diventa obbligatorio dal 1° ottobre il cosiddetto domicilio digitale, ovvero un recapito digitale legato a un indirizzo di posta elettronica certificata o ad altro recapito certificato qualificato. Si rafforza inoltre il sistema sanzionatorio e viene introdotto l'obbligo della diffida ad adempiere, entro 30 giorni, che gli Ordini sono tenuti a trasmettere agli iscritti che non hanno comunicato il proprio domicilio legale all’Ordine di appartenenza. In caso di mancato riscontro positivo alla diffida, quest'ultimo deve applicare la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione, che terminerà nel momento in cui l’iscritto comunica all’Ordine l’avvenuta attivazione di un domicilio digitale.
Se gli Ordini territoriali non pubblicano l’elenco riservato, consultabile esclusivamente dalle P.A., contenente i dati identificativi degli iscritti e il relativo domicilio digitale, o se rifiutano di comunicare alla P.A. tali dati, ciò costituisce motivo di scioglimento e di commissariamento del Consiglio dell’Ordine territoriale inadempiente, ad opera dei relativi Ministeri vigilanti.
Il parere della RPT
Con una circolare inviata il 29 settembre 2020 (la n. 45, in allegato) la Rete delle Professioni Tecniche punta l’attenzione sulla chiara individuazione della sanzione applicabile in caso di mancato rispetto dell’obbligo, vera novità introdotta dal Decreto Rilancio. Sulla base di un parere rilasciato dal Ministero della Giustizia a una richiesta di chiarimenti proveniente dall’Ordine dei Giornalisti, si ritiene che la sanzione della sospensione abbia natura amministrativa.
La previsione contenuta nel Decreto Semplificazioni – scrive la RPT – non fa altro che confermare e irrobustire sul piano sanzionatorio un obbligo positivo che era già presente nell’ordinamento: quello di attivare e comunicare all’Ordine/Collegio di appartenenza il proprio domicilio legale.Manifestando la propria disponibilità ad affrontare eventuali problemi applicativi che potranno scaturire dall’esperienza concreta, la RPT invita gli Ordini a provvedere a un’attuazione tempestiva e integrale del dettato normativo, diffidando mediante raccomandata A/R tutti gli iscritti che non si fossero ancora dotati di un domicilio digitale, con la contestuale avvertenza che, in caso di mancata ottemperanza entro i successivi 30 giorni, si procederà all’applicazione della sanzione della sospensione dall’esercizio della professione.
In allegato la circolare n. 45 del 29 settembre 2020 della RPT, con allegato il parere del Ministero della Giustizia