Con ordinanza dell’8 febbraio 2022, il Tribunale ordinario di Rieti, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, e dell’art. 18, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, come convertito, per contrasto con gli artt. 3, anche in riferimento all’art. 118, comma quarto, 23, anche in riferimento all’art. 41, e 117 Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 1 Prot. addiz. CEDU, nella parte in cui prevedono l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata dell’INPS a carico degli ingegneri e degli architetti che, pur essendo iscritti ai relativi albi professionali, non possono iscriversi alla cassa previdenziale di riferimento in quanto svolgono contestualmente anche un’altra attività lavorativa e sono dunque iscritti alla corrispondente forma di previdenza obbligatoria.
Nella sentenza n. 238/2022 depositata il 28 novembre, la Corte costituzionale osserva che “Il comune denominatore delle censure, sollevate in riferimento a tale parametro, risiede nell’assunto che la norma indubbiata, da un lato, avrebbe introdotto una disciplina incoerente con l’impianto sistematico risultante dalla complessiva riforma volta alla privatizzazione degli enti previdenziali di categoria (d.lgs. n. 509 del 1994) e all’estensione della copertura assicurativa ai lavoratori autonomi (legge n. 335 del 1995 e d.lgs. n. 103 del 1996); dall’altro lato, avrebbe realizzato l’irragionevole effetto di comprimere l’autonomia regolamentare e statutaria riconosciuta dallo stesso legislatore alle casse previdenziali private, e, in particolare, a quella degli architetti e degli ingegneri (Inarcassa).
Avuto riguardo a tale comune fondamento, le censure in esame – che peraltro si coniugano anche con quelle riferite agli ulteriori parametri dell’art. 23, dell’art. 41 e dell’art. 118, quarto comma, Cost., nonché a quello interposto dell’art. 1 Prot. addiz. CEDU, per il tramite dell’art. 117, primo comma, Cost. – sono, nella sostanza, largamente sovrapponibili a quelle recentemente sottoposte all’attenzione di questa Corte – sia pure con riferimento a una categoria professionale (gli avvocati del libero foro) assoggettata ad un regime previdenziale in parte analogo a quello previsto per la categoria degli architetti e ingegneri, a cui appartiene il professionista interessato dal giudizio a quo – e dichiarate non fondate con la già richiamata sentenza n. 104 del 2022”.
Evidenzia la Consulta che “l’attività professionale degli ingegneri o degli architetti, svolta con modalità che la rendono assoggettata all’imposizione diretta sui redditi, non può rimanere senza copertura assicurativa per il solo fatto che la concorrente ulteriore attività lavorativa, quale quella svolta dagli stessi soggetti con rapporto di lavoro subordinato, comporti già l’iscrizione ad una distinta forma di assicurazione obbligatoria. A questa esigenza di copertura assicurativa supplisce l’obbligo, previsto dalla normativa censurata, di iscrizione alla Gestione separata presso l’INPS”.
“Il meccanismo introdotto dalla norma censurata – che individua i soggetti tenuti all’iscrizione nella Gestione separata mediante riferimento eteronomo a norme fiscali e fa dipendere l’obbligo contributivo dal reddito tratto dal lavoro professionale, ove esercitato in via abituale – esclude sia la denunciata irragionevolezza di tale assetto, sia la violazione del canone di proporzionalità”, osserva la Consulta. Il meccanismo, dunque, “non solo non si pone in contraddizione con il regime previsto dalle norme speciali costitutive della previdenza categoriale, ma ne integra l’operatività in funzione dell’attuazione di una più ampia finalità mutualistica”.
In conclusione, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare) e dell’art. 18, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111.
IN ALLEGATO la sentenza.